Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 123 Condizioni di fattibilità

1. Lo studio geologico, lo studio idrologico-idraulico e lo studio di Microzonazione Sismica di primo livello elaborati a supporto del Piano Strutturale e del Piano Operativo, definiscono le aree omogenee del territorio caratterizzate da un diverso grado di pericolosità geologica, idraulica e sismica secondo quanto disposto dalla normativa e dalle direttive vigenti in materia.

2. La Fattibilità fornisce le limitazioni alle previsioni urbanistiche e, attraverso le prescrizioni geologiche, le modalità di realizzazione in funzione dei livelli di pericolosità riscontrata per gli aspetti idraulici (FI), geologici (FG) e sismici (FS): queste possono comportare studi ed indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio, oppure indicare le opere da realizzare per la mitigazione del rischio, secondo i risultati degli studi che fanno parte del Piano Operativo.

3. La Fattibilità, inoltre, fornisce le limitazioni agli interventi di trasformazione del territorio in relazione agli aspetti connessi a problematiche idrogeologiche, con il fine di prevenire gli incrementi di situazioni di squilibrio in atto della risorsa idrica o la generazione di situazioni di criticità. L'attuazione può essere anche condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni tese a contenere i possibili rischi di contaminazione dei corpi idrici sotterranei.

4. Per la determinazione della fattibilità degli interventi ammessi dal Piano Operativo si fa riferimento al nuovo scenario di pericolosità e alle criticità geologiche rappresentate nel Piano Strutturale con i principali elaborati:

  • - Tav. B3.7 - Battente Idraulico (scala 1:15.000)
  • - Tav. B3.9 - Magnitudo Idraulica (scala 1:15.000)
  • - Tav. B3.10 - Pericolosità idraulica (scala 1:15.000)
  • - Tav. B3.2 - Pericolosità geologica (scala 1:15.000)
  • - Tav. B.4 - Pericolosità sismica locale (scala 1:15.000)
  • - Tav. B3.1 - Aree con problematiche idrogeologiche (1.15.000)
  • - Tav. B3.12 - Carta delle aree presidiate dai sistemi arginali e delle fasce di tutela dei corsi d'acqua (1:15.000)

5. La fattibilità di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio comunale è sempre subordinata al rispetto e agli obblighi dei dispositivi normativi e cartografici dei seguenti strumenti sovraordinati:

  • - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
  • - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
  • - Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del fiume Arno ed ai successivi aggiornamenti in vigore con l'emanazione del Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino;
  • - Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere ed ai successivi aggiornamenti in vigore con l'emanazione del Decreto del Segretario dell'Autorità di Bacino.

6. Le carte di pericolosità individuano le problematiche fisiche presenti nel territorio rispetto alle quali ciascun intervento ammesso dal Piano Operativo dovrà soddisfare le necessarie condizioni di stabilità e funzionalità nel tempo, senza creare condizioni di aggravio della pericolosità nelle aree limitrofe e/o aggravio dei rischi per le strutture, le attività e il patrimonio esistente.

7. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche e infrastrutturali sono differenziate secondo quattro classi/categorie di fattibilità (F1, F2, F3, F4). La fattibilità, inoltre, si differenzia in relazione agli aspetti geologici (FG), idraulici (FI) e sismici (FS); pertanto ogni previsione è definita da tre tipologie di fattibilità a loro volta distinte in quattro livelli di limitazione. Per ciascuna classe di fattibilità geologica e idraulica sono definite, tra l'altro, specifiche limitazioni in merito rispettivamente alle problematiche idrogeologiche e alle caratteristiche del battente e magnitudo idraulica.

8. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle relative classi di fattibilità è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o mitigazione delle criticità.

9. Le condizioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali sono articolate secondo le seguenti categorie generali di fattibilità:

  • F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni: si applica alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • F2 - Fattibilità con normali vincoli: si applica alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • F3 - Fattibilità Condizionata: si applica alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di redazione dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi o infrastrutturali.
  • F4 - Fattibilità Limitata: si applica alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza, di mitigazione dei rischi, di consolidamento e bonifica individuati e definiti in sede di redazione del Piano Operativo, sulla base di specifiche indagini e verifiche condotte alla scala di dettaglio, atti a determinare gli elementi di base utili per il corretto dimensionamento delle soluzioni progettuali.

Art. 124 Fattibilità Geologica

1. La fattibilità geologica è attribuita nel rispetto dei seguenti criteri:

FG1 - Fattibilità geologica senza particolari limitazioni.

  1. a) È attribuita alle previsioni di intervento di modesta consistenza, ricadenti nelle aree di pericolosità geologica G.1. In tali situazioni possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico e/o geotecnico, salvo comunque gli adempimenti relativi a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia di edilizia e delle costruzioni.

FG2 - Fattibilità Geologica con normali vincoli.

  1. a) È attribuita a tutte le previsioni ricadenti nelle aree di pericolosità geologica G.1 di cospicua consistenza; inoltre è attribuita alle previsioni in zona di pianura, collinare o pedemontana isolate e di modeste dimensioni (consistenza modesta ed eventuali scavi) ricadenti in aree con pericolosità geologica media (G.2).
  2. b) I progetti di intervento compresi in questa classe devono essere supportati da studi geologici e geotecnici, corredate da indagini geognostiche, estesi ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle della zona di intervento, da rendere possibile una valutazione della stabilità generale anche in termini qualitativi della zona di intervento e devono definire specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia, affinché gli interventi non modifichino negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

FG3 - Fattibilità Geologica condizionata.

  1. a) È attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica media (G.2) di cospicua consistenza e/o per cui si prospetti necessità di verifica di stabilità (a livello di Piano Attuativo o supporto alla progettazione) in funzione di previsione di sbancamenti e/o riporti di consistente altezza e a quelle ricadenti in aree con pericolosità geologica elevata (G.3).
  2. b) Gli interventi sono condizionati dagli esiti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di redazione di piano attuativo o in loro assenza in sede di predisposizione di progetti edilizi e infrastrutturali; l'attuazione degli interventi si dovrà attenere rigorosamente ai risultati emersi dagli studi geologici basati su campagne geognostiche ed alle indicazioni e/o prescrizioni contenute nella scheda di fattibilità. In ogni caso è necessario rispettare le prescrizioni generali di cui al comma 3.2.1 dell'allegato A al D.P.G.R. 53/R relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica elevata.

FG4 - Fattibilità Geologica limitata.

  1. a) È attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di evoluzione, per cui sia stata attribuita una classe di pericolosità geologica molto elevata G.4.
  2. b) L'attuazione è subordinata agli interventi di messa in sicurezza, di mitigazione dei rischi, di consolidamento, bonifica e protezione individuati e definiti in sede di redazione del Piano Operativo e strutturalmente dimensionati sulla base di specifiche indagini geologiche e geognostiche condotte alla scala di dettaglio. Rimane comunque auspicabile consentire gli interventi e le trasformazioni a fattibilità limitata nel caso in cui non siano possibili altre localizzazioni più favorevoli ovvero nei casi in cui le alternative possibili risultino significativamente più onerose in termini di bilancio ambientale, economico e sociale. Sono consentiti interventi di miglioramento delle condizioni di rischio dell'area per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di stabilità delle aree adiacenti e comunque subordinati all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici. Gli interventi di messa in sicurezza dovranno essere supportati da opportuni sistemi di monitoraggio. In ogni caso gli interventi sono realizzabili secondo le condizioni riportate al punto 3.2.1 dell'allegato A del D.P.G.R. 53/R relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica molto elevata.

Art. 125 Fattibilità Idraulica

1. La fattibilità idraulica è attribuita nel rispetto dei seguenti criteri:

FI1 - Fattibilità Idraulica senza particolari limitazioni.

È attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità idraulica bassa (I.1) che viene assegnata alle aree non ricomprese nelle altre classi. Per tali previsioni non sono previste specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

FI2 - Fattibilità Idraulica con normali vincoli.

È attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità idraulica media (I.2 di cui al D.P.G.R. n. 53/R/2011), con pericolosità idraulica bassa (P1 di P.G.R.A.); individuabili pertanto come zone con possibilità di verificarsi di eventi sondativi per tempo di ritorno Tr=500 anni.

Per interventi che implichino nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

FI3 - Fattibilità Idraulica condizionata.

È attribuita alle previsioni di intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica elevata (I.3 di cui al D.P.G.R. n. 53/R), con pericolosità idraulica media (P2 di P.G.R.A.) e per alluvioni poco frequenti (L.R. 41/2018); individuabili pertanto come zone con possibilità di verificarsi di eventi alluvionali per tempo di ritorno Tr=200 anni.

Gli interventi di trasformazione sono ammessi alle condizioni espresse dalla L.R. 41 del 24.07.2018 e dalla L.R. 7 del 17.02.2020 per quanto concerni lo scenario per alluvioni poco frequenti. Per tali previsioni l'individuazione delle quote di messa in sicurezza (Tr 200 anni) e degli eventuali volumi di compensazione è effettuata secondo le indicazioni contenute negli studi idrologici-idraulici e relative Tavole del Battente e di Magnitudo Idraulica, di corredo al Piano Operativo; nel caso non dovessero risultare disponibili, sulla base di studi idraulici quantitativi da redigersi, a cura del proponente/richiedente, secondo le indicazioni, i dati di portate e le condizioni a contorno stabilite dai competenti Enti sovracomunali (Regione Toscana/Genio Civile di Arezzo e Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale e Centrale).

FI4 - Fattibilità idraulica limitata.

E’ attribuita alle previsioni di intervento ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità idraulica molto elevata [(I.4 di cui al D.P.G.R. n. 53/R/2011)], con pericolosità idraulica elevata (P3 del P.G.R.A.) e per alluvioni frequenti (L.R. 41/2018); individuabili pertanto come zone con possibilità di verificarsi di eventi alluvionali per tempo di ritorno Tr=30 anni. Per le previsioni che ricadano in tali perimetrazione, se ammesse e dichiarate autorizzabili dalle regolamentazioni di cui alla L.R. n. 41/2018 e dalla L.R. 7 del 17.02.2020.

In ogni caso l'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza definiti dal Piano Operativo e alle condizioni espresse dalla L.R. 41 del 24.07.2018 e dalla L.R. 7 del 17.02.2020 per quanto concerne lo scenario per alluvioni frequenti.

Art. 126 Fattibilità Sismica

1. La fattibilità sismica è attribuita, per le aree relative ai centri urbani maggiormente significativi per cui siano stati svolti studi di Microzonazione Sismica di 1° livello, nel rispetto dei seguenti criteri:

FS1 - Fattibilità sismica senza particolari limitazioni.

È attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità sismica locale bassa (S.1).

FS2 - Fattibilità sismica con normali vincoli

È attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti in aree con pericolosità sismica locale media (S.2).

In questi casi non è necessario indicare le condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia; per gli interventi urbanistici, edilizi ed infrastrutturali non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico.

FS3 - Fattibilità sismica condizionata.

È attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità sismica locale elevata (S.3 per fattori stratigrafici o geomorfologici).

Gli interventi ricadenti in tali aree sono attuabili solo in seguito alla realizzazione di opportune indagini geofisiche per la corretta definizione dell'azione sismica secondo quanto previsto dalle normative in materia di costruzioni vigenti e dovranno essere valutati gli aspetti riportati al punto 3.5. del D.P.G.R. 53/R relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata. In particolare, opportune indagini geofisiche dovranno essere finalizzate alla ricostruzione di eventuali morfologie e strutture tettoniche sepolte, al fine di poter garantire una buona definizione dell'azione sismica.

FS4 - Fattibilità sismica limitata.

È attribuita alle previsioni di intervento di qualsiasi consistenza ricadenti anche parzialmente in aree con pericolosità sismica locale molto elevata (S.4 per fattori geomorfologici). Per le aree ricadenti in tale classe di fattibilità sono prescritte indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica.

Per l'attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità. Vale comunque quanto riportato al punto 3.5. del D.P.G.R. 53/R relativamente alle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale molto elevata.

Art. 127 Criteri di fattibilità degli interventi

1. La fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi negli ambiti ad alta trasformabilità] è attribuita dal presente Piano Operativo tramite la classificazione riportata nelle Tavole delle Fattibilità, integrata dalle Schede di fattibilità; per tutti gli altri ambiti è attribuita mediante schema a matrice di cui alla Tabella A.

2. Le Tavole E5.3.n. della fattibilità geologica, idraulica e sismica], in scala 1:2.000, riportano le classificazioni della fattibilità per gli “Ambiti ad alta trasformabilità” identificati nelle tavole E2. Ambito di applicazione della disciplina. Le condizioni per la fattibilità degli interventi] sono stabilite nelle relative schede di fattibilità, riguardanti ciascun ambito di trasformazione, contenute nell’elaborato E5.2. La Fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi, è pertanto condizionata dalle specifiche classi di pericolosità geologica, idraulica e sismica come da relative tavole del Piano Strutturale. Inoltre i requisiti di Fattibilità idraulica sono funzione di diversi fattori, rappresentati in scala 1.5.000 nelle tavole della fattibilità E5.3.n. , quali in particolare la classe di Magnitudo, il Battente (Bi) per Tr 200, la presenza delle fasce di tutela dei corpi idrici (art. 3 L.R. 41/2018), delle aree presidiate dai sistemi arginali, oltre che essere dettati dalle prescrizioni della L.R. 41 del 24.07.2018 e della L.R. 7 del 17.02.2020 e ss.mm.ii. con particolare attenzione a quelle opere che garantiscono il non aggravio di rischio in altre aree.

3. Le Schede di fattibilità definiscono le fattibilità, le indicazioni, le prescrizioni e le misure preventive di attenuazione del rischio ed i piani d'indagini di dettaglio da eseguire preventivamente o contestualmente all'approvazione del piano attuativo o del progetto; l'attuazione degli interventi è pertanto sempre subordinata al rispetto dei condizionamenti e delle prescrizioni ivi contenuti.

4. Le prescrizioni riportate nelle schede di fattibilità sono vincolanti per l'attuazione delle previsioni stesse.

5. Le condizioni di fattibilità geologica e sismica degli interventi consentiti negli ambiti a bassa e media trasformabilità del tessuto urbano e degli interventi consentiti nel territorio rurale, come disciplinati nelle presenti norme , sono stabilite con riferimento allo schema a matrice della tabella A. Le tipologie di intervento sono incrociate con le classi di pericolosità geologica e sismica, definendo la relativa classe di Fattibilità cui si applicano le prescrizioni degli articoli di cui alla presente parte V delle NTA del Piano Operativo. Per quanto concerne, invece, gli aspetti di fattibilità idraulica, la condizione di attuazione degli interventi è subordinata alle prescrizioni della L.R. 41 del 24.07.2018 e della L.R. 7 del 17.02.2020 ed eventuali ss.mm.ii.

6. Per la progettazione edilizia si applicano le norme specifiche (NTC 2018 e relativa Circolare esplicativa 2018) e si svolgono gli studi geologico-tecnici ai sensi del D.P.G.R. n.36/R/09.

7. La categoria di fattibilità delle previsioni del Piano Operativo, che si attuano mediante interventi diretti e interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato, sia nel territorio urbanizzato che nel territorio rurale, si definisce mettendo in relazione la classe di pericolosità geologica e sismica con la tipologia degli interventi ammessi, secondo il seguente schema a matrice:

Tabella A - Classi di fattibilità in funzione del tipo di intervento negli ambiti a bassa e media trasformabilità del tessuto urbano e degli interventi consentiti nel territorio rurale.

Tipo di intervento (edilizio, urbanistico, infrastrutturale) Pericolosità
Geologica Sismica
G.1 G.2 G.3 G.4 S.1 S.2 S.3 S.4
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi ad opere edilizie FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Riporti e rilevati di qualsiasi genere FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria / Restauro e risanamento conservativo / Ristrutturazione edilizia conservativa che non comporti sovraccarico sulle fondazioni FG1 FG1 FG1 FG1 FS1 FS1 FS1 FS1
Manutenzione straordinaria / Ristrutturazione edilizia conservativa che comporti aumento di carico urbanistico e che comporti modesti sovraccarichi sul terreno e/o sulle fondazioni o nuovi modesti carichi1 FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Ristrutturazione ricostruttiva FG2 FG2 FG3 FG4 FS2 FS2 FS3 FS4
Sostituzione edilizia (con aumento o senza aumento del carico urbanistico) FG2 FG2 FG3 FG4 FS2 FS2 FS3 FS4
Addizioni volumetriche FG2 FG2 FG3 FG4 FS2 FS2 FS3 FS4
Nuova costruzione FG2 FG2 FG3 FG4 FS2 FS2 FS3 FS4
Ristrutturazione urbanistica FG2 FG2 FG3 FG4 FS2 FS2 FS3 FS4
Verde attrezzato senza opere murarie FG1 FG1 FG2 FG2 FS1 FS1 FS2 FS2
Verde attrezzato con opere murarie FG1 FG2 FG2 FG3 FS1 FS1 FS2 FS3
Aree destinate a piazze e spazi ad uso pubblico FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS1 FS2 FS4
Percorsi pedonali, ciclabili e ippovie e aree di sosta pedonale FG1 FG2 FG2 FG3 FS1 FS1 FS2 FS3
Opere murarie di piccole dimensioni FG1 FG1 FG2 FG2 FS1 FS1 FS2 FS2
Ampliamenti e/o miglioramenti di sedi stradali esistenti FG1 FG1 FG2 FG3 FS1 FS1 FS2 FS3
Nuova viabilità FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Nuovi parcheggi e/o ampliamento di parcheggi esistenti FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Impianti tecnici e reti tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti interrati, gasdotti) FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Impianti ed apparati per l'eolico, impianti di telecomunicazioni, elettrodotti FG2 FG2 FG3 FG4 FS2 FS2 FS3 FS4
Piccoli invasi per l'accumulo di acqua FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Serre FG1 FG1 FG2 FG3 FS1 FS1 FS2 FS3
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo FG2 FG2 FG3 FG4 FS2 FS2 FS3 FS4
Realizzazione di nuovi annessi agricoli, garage, box auto, piscine nelle aree rurali FG2 FG2 FG2 FG4 FS2 FS2 FS2 FS4
Coltivazioni specializzate con movimenti di terra e sistemazioni idraulico-agrarie FG1 FG2 FG3 FG4 FS1 FS2 FS3 FS4
Giardini, orti e coltivazioni a carattere amatoriale, compresa installazione di manufatti agricoli reversibili FG1 FG1 FG2 FG3 FS1 FS1 FS2 FS3
Box cavalli, stalle, depositi all'aperto (esclusi locali di servizio), impianti fotovoltaici a terra, manufatti precari FG1 FG1 FG2 FG3 FS1 FS1 FS2 FS3

1 Sarà in ogni caso cura del progettista valutare se i sovraccarichi sono da considerarsi modesti o significativi e comportino o meno problematiche di instabilità per cui potrà essere necessario innalzare la classe di fattibilità.

Art. 127 bis Aree per la riduzione del rischio idraulico

1. Le aree per la riduzione del rischio idraulico sono articolate in:

  • - casse di espansione;
  • - invasi;
  • - canali di salvaguardia.

Art. 127 ter Fattibilità nella aree interessate da notizie storico inventariali di inondazioni I3*

1. Per gli interventi edilizi e infrastrutturali di nuova realizzazione, comprese le demolizioni, con parziale o totale ricostruzione con e senza incrementi volumetrici, sono contestualmente realizzati gli interventi di difesa idraulica locale. Inoltre, devono essere individuati sin dalla fase progettuale i necessari interventi di adattamento ai fenomeni di allagamento, con misure di protezione locale e individuale, eventualmente anche con opere di sopraelevazione del piano di calpestio, opere per la micro-laminazione diffusa mediante manufatti di raccolta delle acque di ruscellamento superficiale e degli afflussi meteorici, opere di autoprotezione, comprese quelle per rendere gli edifici impermeabili all’acqua e adattabili alle condizioni di allagamento (cinturazioni o confinamenti idraulici, impermeabilizzazioni interne ed esterne), oltre alla individuazione di luoghi sicuri per le persone in caso di inondazione e al divieto di realizzazione di nuovi locali interrati o semi-interrati. Sono fatte salve e prevalgono sulle presenti norme le disposizioni che prevedono una disciplina più restrittiva in caso di sovrapposizioni con le aree di pericolosità idraulica.