Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 91 Articolazione dei servizi

1. I servizi si articolano in:

  • - servizi con consumo di suolo così come meglio articolati negli articoli successivi
  • - servizi senza consumo di suolo così come meglio articolati negli articoli successivi
  • - ambiti funzionali alla rete ecologica
  • - attrezzature della mobilità

2. Costituisce variante al Piano Operativo la variazione delle articolazioni come sopra definite.

3. Per gli edifici oggetto di specifica scheda, schede dei "Centri antichi ed aggregati, schede degli "Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio") le indicazioni di tutela contenute nella scheda stessa sono prevalenti rispetto alle indicazioni di cui alle disposizioni dei successivi articoli in ordine alle categorie di intervento.

Art. 92 Servizi con consumo di suolo edificati

1. I servizi con consumo di suolo si articolano in:

  • - S1: servizi per l'istruzione; comprendono, a solo titolo esemplificativo: il complesso delle attrezzature scolastiche per l'infanzia (asili nido, baby parking, giardini per l'infanzia e scuole materne) e quelle relative alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado dell'istruzione (scuola elementare, scuola media inferiore e superiore), nonché le attrezzature complementari e le relative aree verdi destinate al gioco ed allo sport
  • - S2: servizi sociali e civici; comprendono, a solo titolo esemplificativo, le attrezzature ad uso collettivo, a carattere socio-sanitario ed assistenziale (unità dei servizi sanitari, dei servizi assistenziali per gli anziani e per i giovani), le attività associative, le attrezzature destinate alla vita collettiva, agli spazi per la socializzazione quali le piazze, alle attività culturali e ricreative, alle attività sportive, alla partecipazione democratica ed all'esercizio dei diritti civili
  • - S3: cimitero
  • - S4: servizi religiosi
  • - S5: servizi tecnologici: comprendono tutte le attività per il corretto funzionamento della città e del territorio quali, a solo titolo esemplificativo, magazzini comunali, isole ecologiche, ecc.

2. É sempre consentita da parte dell’Amministrazione Pubblica la modifica della sub-articolazioni d'uso tra quelle elencate al comma 1, in particolare S1, S2 ed S5 senza che ciò comporti variante al Piano operativo.

3. All'interno dei servizi sportivi con consumo di suolo (S2) sono consentite anche attività commerciali (limitatamente a Du_C1 e Du_C4) e servizi culturali, sociali, ricreativi fino a 150 mq rispettivamente di superficie di vendita e di somministrazione. La limitazione di Superficie edificabile per attività diverse da quella sportiva non opera per lo "Stadio città di Arezzo".

4. In caso di edifici con diverse destinazioni d'uso, anche di tipo privato, la parte destinata ad usi pubblici è la superficie effettivamente occupata da tali usi alla data di adozione del Piano operativo. Per le porzioni di edifici non occupate da servizi si applicano le disposizioni meno limitative dell’ambito adiacente.

5. Gli interventi di nuova edificazione o ampliamento relativi al Centro Chirurgico Toscano in Viale Santa Margherita, devono essere localizzati in prossimità dell’edificato esistente.

Art. 93 Servizi con consumo di suolo prevalentemente non edificati

1. I servizi con consumo di suolo prevalentemente non edificati si articolano in:

  • - S6: servizi per il gioco e lo sport e attività ricreative e culturali: gli interventi consentiti sono definiti all'articolo 106 comma 6
  • - S7: spazi pavimentati: gli interventi consentiti sono definiti al seguente comma 2

2. É ammessa la realizzazione di strutture funzionali ai servizi (quali, a titolo esemplificativo, pensiline, gazebo, piccole strutture commerciali, ecc.). L'area occupata dalle strutture deve essere contenuta nel limite del 5% della superficie destinata a servizio. Non è ammessa l’edificazione per i siti archeologici

Art. 94 Servizi senza consumo di suolo

1. I servizi senza consumo di suolo si articolano in:

  • - S8: parchi e verde urbano
  • - S9: strutture sportive all'aperto
  • - S10: campi prova della Giostra del Saracino.

2. É sempre consentita, da parte dell'amministrazione comunale, la modifica della destinazione d'uso tra quelle elencate al comma 1, senza che ciò comporti variante al Piano.

3. Per i manufatti presenti sul sottosuolo delle aree Garbasso, Magellano, Golgi e Baldaccio si applicano le disposizioni dell'art. 104.

4. Per le nuove zone a verde fortemente idroesigenti è obbligatoria la realizzazione della rete duale al fine della riduzione consumi idrici.

Art. 95 Servizi senza consumo di suolo funzionali alla rete ecologica

1. I servizi senza consumo di suolo funzionali alla rete ecologica sono costituiti dai sevizi S8 ed S9 di cui al precedente articolo.

2. Per tali servizi la superficie non impermeabile deve essere pari al 90% della superficie del servizio. É consentita la realizzazione di strutture edificate da destinare a servizi nel rapporto di copertura massimo rispetto all'area di intervento pari al 5%.

3. Per le nuove zone a verde fortemente idroesigenti è obbligatoria la realizzazione della rete duale al fine della riduzione consumi idrici.

Art. 96 Ambiti funzionali alla rete ecologica in ambito urbano

1. Nelle tavole di piano sono identificati i seguenti ambiti funzionali alla rete ecologica connessi al sistema dei servizi:

  • - ambiti ad elevato grado di naturalità
  • - elementi di inclusione della rete ecologica

2. Gli ambiti funzionali alla rete ecologica in ambito urbano non configurano procedure espropriative.

4. In tali ambiti valgono le disposizioni contenute nella Parte II presenti norme.

Art. 97 Attrezzature della mobilità: parcheggi

1. Le aree a parcheggio (identificate con la sigla P1 rossa nella cartografia di piano) vengono realizzate dall'amministrazione comunale mediante progetto di opera pubblica.

2. In tali aree trovano applicazione le indicazioni di cui al successivo art. 103 e, a seguito di convenzione, anche delle indicazioni di cui al successivo art. 105.

Art. 98 Attrezzature della mobilità: ambiti ferroviari

1. Gli ambiti ferroviari (identificati con la sigla P2 nella cartografia di piano) comprendono gli spazi destinati alle infrastrutture e agli impianti ferroviari.

Art. 99 Attrezzature della mobilità: ambito aeroportuale

1. L'ambito aeroportuale (identificati con la sigla P3 nella cartografia di piano) comprende l'aeroporto esistente e gli spazi destinati al suo ampliamento.

2. Fatta salva l'acquisizione di eventuale parere da parte dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e/o di altri enti interessati, all'interno dell'ambito Aeroportuale sono ammessi:

  • mediante modalità diretta:
    1. a. agli interventi di cui all'art. 22 delle presenti NTA;
    2. b. le istallazioni temporanee o stagionali di cui all'art. 137 comma 1 lettera b) e gli altri interventi privi di rilevanza edilizia
  • mediante piano attuativo:
    1. a. qualsiasi tipo di costruzione necessaria e/o connessa alle attività aeroportuali e collaterali.

Art. 99 bis Area di tutela aeroportuale

1. Nelle aree di tutela aeroportuale è vietata la trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 100 Attrezzature della mobilità: viabilità

1. Le infrastrutture viabilistiche e viabilità esistenti, pubbliche e di uso pubblico, oltre agli spazi, anche interni a PUA, destinati alle nuove sedi stradali, ai parcheggi pubblici lungo strada e alle piste ciclabili. Le infrastrutture viabilistiche generano le fasce di rispetto stradale dimensionate in base alla normativa nazionale vigente.

2. In sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento e la rettifica dei relativi tracciati che, all'interno degli elaborati del Piano, assumono quindi valore indicativo.

3. L'approvazione del progetto dell'opera pubblica costituisce variante agli strumenti di pianificazione come previsto dall'art. 34 della L.R. 65/2014 e sarà cura dell'Amministrazione Comunale l'adeguamento tempestivo degli elaborati del Piano Operativo. Gli stessi elaborati, entro il 31.12.2023, dovranno essere aggiornati individuando correttamente tutte le viabilità esistenti, pubbliche e di uso pubblico.

Art. 101 Attrezzature della mobilità: percorsi pedonali e ciclabili

1. Il Piano individua la rete dei percorsi pedonali e ciclabili.

2. In sede di progettazione delle singole opere è ammesso lo spostamento e la rettifica dei relativi tracciati che, all'interno degli elaborati del Piano, assumono quindi valore indicativo.

Art. 102 Attrezzature della mobilità: altri impianti

1. Fanno parte del sistema della mobilità l'insieme di percorsi meccanizzati quali ascensori e scale mobili.

Art. 102 bis Programma comunale degli impianti di radiocomunicazione

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 49/2011:

  1. a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
  2. b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
  3. c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
  4. d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
  5. e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze a meno che la localizzazione su tali edifici e relative pertinenze non risulti la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

2. Ai fini della localizzazione degli impianti si individuano i seguenti criteri urbanistici ed ambientali redatti in coerenza con l'art. 11 comma 1 della L.R. 49/2011:

Gli impianti devono essere preferibilmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:

  1. a) aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a rilevanti vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
  2. b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, etc) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, etc);
  3. c) aree di rispetto cimiteriale non prospicienti ad aree abitate.

Nel territorio aperto l’eventuale inserimento di un nuovo impianto deve comunque:

  • - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  • - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiate con colorazioni vistose qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l’impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante; in particolare, dovrebbero essere garantite opportune distanze di rispetto da zone di pregio ambientale;

Gli impianti devono preferibilmente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 102 ter Cimitero degli animali da affezione

1. Ai fini della localizzazione dei cimiteri degli animali da affezione sono da considerarsi idonee le aree ricadenti all'interno delle "aree agricole e forestali (TR.A)" rispondenti ai requisiti espressi all'interno delle disposizioni normative e regolamentari di settore.

2. L'esatta localizzazione del cimitero avverrà con la redazione di piano attuativo in variante al piano operativo.