Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 82 Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (art. 74 LR65/2014)

1. Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMA), di seguito denominato Programma Aziendale, costituisce lo strumento attraverso il quale viene illustrata la situazione aziendale e vengono descritti e coordinati gli interventi programmati.

2. Le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente, possono proporre Programmi Aziendali (PAPMAA) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

3. Attraverso PAPMAA è consentito agli imprenditori agricoli la realizzazione di interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli.

4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 13 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare abitazioni rurali;
  • - nuova edificazione di annessi e di abitazioni rurali nelle aree di rispetto e salvaguardia;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando consentite dalle presenti Norme, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

4. Il Programma Aziendale è disciplinato dall'art. 74 LR65/2014 e dal Regolamento di attuazione n. 63/R contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale, approvato con DPGR 25 agosto 2016.

Art. 83 Interventi di miglioramento paesaggistico ambientale

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  1. a. mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti il territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  2. b. favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco;
  3. c. utilizzare tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi, in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  4. d. limitare il ricorso ad interventi che producono impermeabilizzazione del suolo;
  5. e. evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore;
  6. f. verificare preliminarmente la necessità di realizzare interventi di regimazione idraulica o di consolidamento dei terreni;
  7. g. definire preliminarmente le modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico adottando soluzioni impiantistiche e trattamento dei reflui conformi al DPGR 8/09/2008 n. 46/R e s.m.i. privilegiando, ove possibile, il collettamento dei reflui alla rete fognaria pubblica esistente;
  8. h. prevedere il ripristino degli eventuali luoghi degradati.

2. Nelle aree individuate dal PTCP come "maglia fitta" sono prescritti:

  1. a. la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
  2. b. la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
  3. c. il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi.

Art. 84 Superfici fondiarie minime e parametri dimensionali

1. Per il dimensionamento delle superfici fondiarie minime, di cui art. 5 del Regolamento 63/R/2016 della L.R. 65/2014, da mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, si rimanda alle disposizioni del PTC della Provincia di Arezzo.

2. La tabella seguente riporta le superfici fondiarie minime, suddivise in relazione alle differenti colture aziendali. La seguente tabella è valida sino a diverse determinazioni eventualmente introdotte da varianti al PTC della Provincia di Arezzo da ritenersi prevalenti.

Colture ha
ortoflorovivaistiche 0,8
vivai 1,5
vigneti 4
frutteti 3
oliveto 6
seminativo irriguo 7
seminativi e prati 10
castagneto da frutto 25
pascolo 30
bosco alto fusto, misto 50
bosco ceduo 60

Tabella 1 - Superfici fondiarie minime

3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale operatori biologici di cui all'articolo 3 della L.R. n. 49/1997, le superfici fondiarie minime di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotte del 30 per cento.

4. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1 del presente articolo.

5. Per il frazionamento di fondi aziendali valgono i parametri di riferimento riportati all'art. 8 degli allegati normativi del PTC della Provincia di Arezzo.

6. Le variazioni delle superfici fondiarie minime, conseguenti a provvedimenti della Regione o della Provincia, sono automaticamente recepite dalla presente disciplina senza che ciò costituisca variante all'atto di governo.

Art. 85 Interventi di nuova edificazione

1. La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

2. La costruzione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e annessi agricoli, ove consentita dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A), è subordinata all'approvazione del Programma Aziendale, nel rispetto dei parametri fondiari e dimensionali di cui all'Articolo 84.

3. È consentita la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del PAPMAA e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.

Art. 86 Abitazioni rurali tramite PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita ove ne sia dimostrata la necessità in rapporto alla conduzione aziendale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del DPGR 63/R del 2016 e di quanto disciplinato dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A).

3. La dimensione massima ammissibile per ogni unità abitativa, come disciplinata dal PTCP, non può essere maggiore di 150 mq di superficie edificabile dei vani abitabili. La dimensione minima ammissibile è stabilita in 80 mq di Superficie edificabile Se. La dimensione massima ammissibile di superficie non residenziale o accessoria (Snr) per ogni unità abitativa è stabilita in 50 mq.

4. L'altezza delle nuove costruzioni non potrà superare due piani fuori terra, con altezze nette interne non superiori a 2,90 ml; qualora l'eventuale piano seminterrato misuri fuori terra oltre 1,20 ml, l'altezza dell'edificio dovrà essere ridotta ad un solo piano.

5. I locali in tutto o in parte interrati dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

Art. 87 Annessi agricoli tramite PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può richiedere la realizzazione di annessi agricoli attraverso il PAPMAA.

2. La realizzazione di annessi agricoli è consentita nel rispetto di quanto disciplinato dalle presenti Norme per le diverse Aree agricole e forestali (TR.A).

3. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni destinate in via esclusiva ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali, ivi comprese quelle faunistico - venatorie; la costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita nel rispetto dei seguenti indirizzi e prescrizioni:

  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - assenza di dotazioni idonee ad utilizzo commerciale non aziendale, artigianale e/o ricreativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - essere realizzati con caratteristiche tipologiche e costruttive ispirate alla massima semplicità formale;
  • - adozione di soluzioni atte a limitare gli impatti sul paesaggio.

4. La dotazione di annessi rurali consentita per unità colturale, come disciplinata dal PTCP, è compresa fra 450 e 650 mc, in relazione alle differenti zone agronomiche del territorio.

5. I locali in tutto o in parte interrati dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.