Art. 70 Criteri di localizzazione
1. Per la realizzazione di nuovi edifici destinati a abitazioni rurali e annessi agricoli, devono essere rispettati i seguenti criteri localizzativi:
- a. ubicazione dei fabbricati nel rispetto della viabilità locale e poderale esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
- b. salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico o architettonico;
- c. ubicazione dei nuovi interventi edilizi in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti
- d. rispetto della conformazione morfologica dei siti, evitando posizioni su terreni collinari tali da alterare la percezione delle linee di crinale o le vette dei poggi;
- e. privilegiare siti che non richiedano significativi movimenti di terra e rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi.
2. La realizzazione di nuovi edifici rurali è ammessa nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
- - limitazione della frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio aperto;
- - mantenimento della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
- - fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
- - adozione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
- - adozione di criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.