Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 70 Criteri di localizzazione

1. Per la realizzazione di nuovi edifici destinati a abitazioni rurali e annessi agricoli, devono essere rispettati i seguenti criteri localizzativi:

  1. a. ubicazione dei fabbricati nel rispetto della viabilità locale e poderale esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  2. b. salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico o architettonico;
  3. c. ubicazione dei nuovi interventi edilizi in prossimità dei nuclei poderali, se esistenti
  4. d. rispetto della conformazione morfologica dei siti, evitando posizioni su terreni collinari tali da alterare la percezione delle linee di crinale o le vette dei poggi;
  5. e. privilegiare siti che non richiedano significativi movimenti di terra e rilevanti modificazioni della morfologia dei luoghi.

2. La realizzazione di nuovi edifici rurali è ammessa nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

  • - limitazione della frammentazione dei fondi e l'eccessiva proliferazione di edifici nel territorio aperto;
  • - mantenimento della rete scolante e del sistema delle acque superficiali;
  • - fattibilità dell'intervento in riferimento al consumo delle risorse e alle problematiche di natura idrogeologica;
  • - adozione degli accorgimenti necessari alla riduzione degli impatti per i nuovi interventi da realizzare;
  • - adozione di criteri costruttivi atti a ridurre i consumi ed i fabbisogni energetici.