Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 131 Aree per attività estrattive

1. Nelle aree individuate con la sigla "Ie" nelle tavole del Piano Operativo, è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva fatte salve le aree che hanno esaurito i volumi di scavo. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica sarà "Aree agricole e forestali", appartenente al sistema agricolo TR.A4 Ambiti delle piane agricole.

2. Nelle aree individuate con la sigla "lr" nelle tavole di Piano Operativo, è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva al fine della risistemazione ambientale delle superfici escavate per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, previa redazione di specifico piano attuativo. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica sarà "Aree agricole e forestali", appartenente al sistema agricolo TR.A4 Ambiti delle piane agricole.

3. Il progetto di coltivazione e ripristino ambientale deve seguire, oltre quanto disposto dalla L.R. 35/2015, gli strumenti di pianificazione di settore vigenti, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di redazione del piano attuativo in attuazione delle norme sopra citate. Al fine di incentivare il recupero delle cave dismesse che presentino situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, è ammessa la coltivazione, anche per aree diverse da quelle individuate nella carta delle cave dismesse da recuperare, previa approvazione di specifico piano attuativo in variante al Piano Operativo.

4. È prescritta una fascia di rispetto di 50 metri dagli edifici abitativi.