Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 108 Aree per servizi negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati

1. Le superfici da destinare a servizi negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati individuati dal Piano saranno localizzate e definite nei relativi Progetti Unitari Convenzionati redatti con riferimento alle schede per detti ambiti.

2. Ogni intervento previsto negli ambiti negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati, deve garantire una quantità minima di superficie da destinare a servizi pubblici da cedere gratuitamente così definita:

  • - per la funzione residenziale classificate Du_A: minimo 18 mq per abitante insediabile corrispondente a 18 mq ogni 100 mc;
  • - per la funzione produttiva e artigianale classificata DU_B e per la funzione Du_F Commerciale all'ingrosso e depositi: minimo 20% della superficie fondiaria destinata a tali insediamenti
  • - per la funzione commerciale classificata DU_C: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione turistico-ricettiva classificata DU_D: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile
  • - per la funzione Direzionale e di servizio classificata DU_E: minimo 80% della Superficie edificabile Se realizzabile

3. Sono fatte salve eventuali ulteriori e più specifiche indicazioni, anche dimensionali, contenute nelle schede di indirizzo per gli interventi negli ambiti assoggettati a Progetti Unitari Convenzionati contenute nelle presenti norme in merito alla quantità di aree per servizi come sopra quantificata.

4. La quantità di servizi come definita al punto 2 può essere monetizzata a discrezione dell'amministrazione comunale. Rimane fermo che la quantità di servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici eventualmente individuati nelle schede di indirizzo deve essere ceduta e non può essere monetizzata. L'amministrazione Comunale stabilirà i valori di monetizzazione commisurata all'utilità economica che la mancata cessione fa configurare e comunque in misura non inferiore al costo di acquisizione di altre aree.