Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 104 Realizzazione di servizi da parte di amministrazioni pubbliche anche mediante affidamento a terzi

1. Per le aree e gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature, la realizzazione dei quali è di competenza dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di società a partecipazione pubblica, anche mediante affidamento a terzi, sono ammessi, senza limitazioni relative ai parametri urbanistici, tutti gli interventi edilizi ed urbanistici che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività previste.