Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 103 Modalità di acquisizione dei suoli destinati ai servizi

1. Per le aree destinate a servizi dal presente piano - eccezion fatta per le aree per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico delle quali è prospettabile la realizzazione solo da parte del Comune o di altri enti pubblici - fino a quando non interverrà la dichiarazione di pubblica utilità di opere da realizzare sulle stesse e se esse non risulteranno interessate da previsioni del programma triennale delle opere pubbliche, potrà essere prospettata dai proprietari la realizzazione di attrezzature private di interesse pubblico o generale.
Il Comune con delibera della Giunta potrà ritenere ammissibile detta realizzazione oppure motivatamente escluderla. Nell’ipotesi di accoglimento della richiesta, in sede di sviluppo del progetto relativo alla attrezzatura privata da realizzare e con la convenzione che, a seconda dei casi, occorrerà che venga stipulata, dovranno risultare rispettate le norme di cui al successivo articolo.

2. Per tutte le aree destinate a servizi dal presente piano, in alternativa all’indennità provvisoria di esproprio, ogni singolo proprietario, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione di pubblica utilità, può optare per l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione urbanistica di cui alle presenti Norme di attuazione. A tale fine a dette aree viene assegnato un indice di edificabilità pari a 0,1 mq di Superficie edificabile Se ogni mq di superficie destinata a servizio.

3. Il vincolo preordinato all’esproprio, che diventa efficace all’atto di approvazione del piano urbanistico, ha la durata di cinque anni ed entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del D.P.R. 327/2001). Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell’opera, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

4. Qualora l’amministrazione comunale proceda all’acquisizione delle aree destinate a servizi o alla formazione di sedi stradali e percorsi ciclo-pedonali mediante procedimento espropriativo essa acquisisce i relativi diritti edificatori. Tali diritti edificatori possono essere successivamente ceduti dal Comune ai privati o agli enti che ne facciano richiesta ad un prezzo stabilito in apposito allegato al Bilancio comunale, periodicamente aggiornato. Tali diritti edificatori possono essere ceduti anche per garantire il raggiungimento della quota percentuale minima di volume da destinare a finalità compensative.

5. Le aree per servizi di proprietà di altri enti pubblici o di interesse pubblico (Stato, Regione, enti religiosi, ecc.) non configurano vincolo espropriativo da parte dell’Amministrazione Comunale e non sono soggette a decadenza. Su dette aree non trovano applicazione le disposizioni in materia di compensazione urbanistica di cui alle presenti Norme di attuazione.