Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 77 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo

1. Le aziende agricole dotate delle superfici aziendali minime, possono installare o realizzare i seguenti manufatti ad uso agricolo anche in assenza di Piano aziendale:

  • - manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie, che presentano spiccate caratteristiche di temporaneità, realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015);
  • - manufatti aziendali temporanei semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie, realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015).

2. L'installazione e realizzazione dei manufatti aziendali di cui al comma precedente, è consentita nell'intero territorio rurale, ove non diversamente disposto dalle presenti Norme.

3. Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, non possono mutare la destinazione d'uso agricola e non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

4. I manufatti precari sono ammessi a condizione che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
  • - sono realizzati con strutture in materiale leggero, ad esclusione dei materiali di recupero;
  • - non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  • - non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

5. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole, sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Se massima di mq 1000.

5.1 L'installazione delle serre riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all'anno, è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  • - altezza massima non superiore a 4,00 m in gronda e a 7,00 m al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  • - distanze minime non inferiori a:
  • - 5,0 m dalle abitazioni esistenti sul fondo;
  • - 10,0 m da tutte le altre abitazioni, ovvero 5,00 m se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
  • - 3,0 m dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a 5,00 m, 1,50 m dai confini di proprietà negli altri casi;
  • - distanza dalle strade secondo quanto disposto dalla normativa vigente.