Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 57 Nuclei rurali

1. Identificano i nuclei e gli insediamenti rurali anche sparsi posti in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale e paesaggistico di appartenenza. I nuclei rurali , caratterizzati da una valenza testimoniale di interesse storico tradizionale, comprendono i Centri Antichi ed Aggregati di cui all’art. 24 delle presenti norme.

2. Le categorie di intervento consentite sul patrimonio edilizio esistente, sono indicate e dettagliate nelle relative Schede normative, coerentemente con quanto definito nella Legge Regionale L.R. 65/2014. Gli interventi devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo;
  • - assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti.

3. Per gli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico, sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia conservativa.

4. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nel resede di pertinenza.

5. Per quanto non diversamente specificato vale la disciplina relativa ai centri antichi ed aggregati di cui all’art. 24 delle presenti norme.