Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 56 TR.A8 Versanti agricoli terrazzati

1. Identifica un vasto e articolato sistema di tessuti agricoli organizzati su versanti terrazzati, di grande valore paesaggistico e identitario.

2. Tale sistema territoriale costituisce una specificità locale ed una testimonianza materiale della cultura rurale, da tutelare integralmente nei suoi elementi costitutivi: materiali e tecniche costruttive, tipologie colturali, regimazione delle acque e difesa del suolo.

3. Deve essere garantito il mantenimento ed il recupero degli elementi costitutivi del tessuto agricolo, anche attraverso il recupero degli uliveti abbandonati e l'eliminazione delle forme invasive del bosco.

3.1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari devono essere conservati e tutelati mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali. In caso di crolli parziali o totali possono essere ricostruiti mediante soluzioni compatibili rispetto alle tecniche costruttive ed i materiali tradizionali, garantendo la funzionalità idraulica e la difesa del suolo.

4. Nei Versanti agricoli terrazzati, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

4.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme.
  • - Addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti fino a 20 mq di "Se", comunque entro il limite del 20%, contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative;
  • - L'addizione volumetrica alle unità immobiliari esistenti può raggiungere il limite di 30 mq, solo per effetto del trasferimento di SE a seguito di demolizione di pertinenze o annessi non più in uso presenti nel resede, con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto.
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo nel rispetto dei disposti del comma 3.1 del presente articolo

4.2. In coerenza con le direttive d’ambito del PIT e le direttive specifiche del PTCP le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno dell’ambito non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo.

4.3 Per le aziende agricole superiori a 1,5 ettari è consentita l'istallazione e/o la costruzione di annessi agricoli in coerenza con le direttive specifiche per i Tipi e le Varianti del paesaggio agrario del PTCP di Arezzo.