Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 54 TR.A6 Ambiti agricoli della pianura bonificata

1. Identifica i tessuti della maglia agraria e insediativa impressa dalle grandi opere di bonifica idraulica della piana.

2. Deve essere garantito il mantenimento delle residue alberature, piantate, rete scolante, viabilità poderale ed il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostituire.

3. Negli Ambiti agricoli della pianura bonificata, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

3.1. Non sono consentiti ulteriori interventi attuabili mediante modalità diretta.

3.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme.

3.3. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni nonché l'addizione volumetrica del patrimonio edilizio esistente.

3.4 In coerenza con il Progetto di Paesaggio “Le Leopoldine della Valdichiana” la nuova costruzione degli annessi agricoli è ammessa solo nel caso in cui sia dimostrata la necessità ed indisponibilità del riuso delle strutture esistenti. In tal caso dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel Progetto di Paesaggio.

I nuovi annessi dovranno essere realizzati in continuità con i centri aziendali esistenti.