Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 52 TR.A4 Ambiti agricoli di pianura - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano

1. Identifica i tessuti agricoli impostati sull'ampia piana agricola di Arezzo.

2. Nell'ambito della piana agricola di Arezzo zona compresa tra la via Catona e le colline orientali è da garantire il mantenimento della rete scolante, dei fossi di scolo lungo le strade, della forma dei campi, delle piantate residue di valore strutturale, degli alberi isolati, a filari e a gruppi; i fossi di scolo lungo la via Catona sono da mantenere integralmente, evitando tombinamenti, compresi i dislivelli a terrazzo e le ripe erbose a monte della strada.

2.bis L’ambito ospita parte della Riserva Naturale Regionale “Ponte a Buriano e Penna”, in parte coincidente con la sopra indicata ZSC. La Riserva comprende un tratto dell’Arno di circa 7 km, da Ponte Buriano, presso il quale il fiume riceve il Canale Maestro della Chiana.

3. È consentita la realizzazione di nuove abitazioni ed annessi rurali che dovranno essere improntati, per forma materiali e tipologia, all'architettura rurale dell'area; è da escludere la realizzazione di nuove costruzioni abitative lungo le principali direttrici viarie strade.

4. I Programmi aziendali dovranno prevedere il reinserimento paesaggistico degli edifici di recente realizzazione disposti lungo le principali direttrici viarie.

5. Negli Ambiti agricoli di pianura - Piana di Arezzo, Cafaggio e Meliciano, in aggiunta a quanto indicato nell'Articolo 48 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di cui ai punti successivi.

5.1. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Addizioni volumetriche ammesse fino a 30 mq di "Se" contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. Può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di diritti edificatori;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014) e degli articoli 67 e 69 delle presenti norme;
  • - Installazione di manufatti (art. 78 LR 65/2014);
  • - gli interventi pertinenziali alle unità immobiliari esistenti sono ammessi fino a 30 mq di “Se” e comunque in misura non superiore al 20% del volume dell'u.i.;
  • - gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • - il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme;
  • - gli interventi di sostituzione edilizia;
  • - per gli immobili, anche se formati da più corpi separati, compresi quelli non riconducibili ad unità immobiliari, purché localizzati a non più di 150 m da altra o altre unità immobiliari residenziali, sono ammessi interventi di
    1. a. ristrutturazione edilizia;
    2. b. sostituzione edilizia;
    3. c. trasferimento volumetrico anche derivante da diritti edificatori;
    4. d. cambio di destinazione e d'uso. Per la destinazione residenziale è prescritta la "Se" minima di mq 65 per ciascun alloggio. Nel caso che il progetto preveda la realizzazione di più di due unità abitative questo dovrà essere oggetto di piano attuativo;
  • - piscine nonché impianti sportivi ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo.

5.2. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell'imprenditore agricolo, per gli interventi di:

  • - Installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014) ;
  • - Nuova edificazione di annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare di cui all'art. 73 comma 5 della L.R. 65/2014.;
  • - Frazionamento delle unità immobiliari.

5.3. Il Piano si attua mediante Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale da parte dell'imprenditore agricolo per gli interventi di:

  • - Nuova edificazione di abitazioni rurali e annessi agricoli;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali facenti parte delle dotazioni aziendali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014) e dell'articolo 67 delle presenti norme;
  • - Mutamenti della destinazione d'uso di annessi agricoli facenti parte delle dotazioni aziendali in unità abitative (nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 73 comma 2 e delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014).