Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 43 TR.N1 - Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana

1. Identifica il settore orientale del territorio comunale caratterizzato dal sistema idro-geomorfologico che afferisce al bacino del Tevere, riconducibile principalmente al tipo della montagna silicoclastica e, nel settore est, a quello della collina a versanti ripidi sulle unità toscane.

2. L'ambito si caratterizza per la presenza di formazioni forestali montane e sub-montane a latifoglie caduche, con prevalenza di boschi misti o lembi in forma pura di roverella, cerro, castagno e arbusteti e brughiere di sostituzione secondaria.

3. All'interno del sistema ambientale ricade la ZSC/ZPS IT51780016 - "Monte Dogana" la quale ospita 10 Habitat di interesse comunitario, dei quali 4 definiti come prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"; è presente inoltre parte della ZSC/ZPS IT5180014 - "Brughiere dell'Alpe di Poti" la quale ospita 7 Habitat di interesse comunitario, dei quali 3 definiti come prioritari.

Possiedono una elevata continuità territoriale e una elevata concentrazione di specie floristiche e faunistiche tipiche dei sistemi forestali in buono stato evolutivo e di conservazione. Il settore ospita frammentarie superfici agricole, con prevalenza di agroecosistemi attivi.

4. Il Sistema boschivo montano e collinare è destinato alla funzione prioritaria di tutela nella quale deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri ambientali, naturalistici, paesaggistici, morfologici e dei rispettivi insiemi; sono consentiti i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa.

5. Gli interventi di conservazione e tutela devono essere finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie, in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. In particolare:

  • - Conservazione areale, fisionomica, strutturale e floro-vegetazionale di tutte le formazioni forestali e arbustive
  • - Tutela delle superfici attribuibili a Habitat di interesse comunitario, comprese le formazioni erbacee, steppiche e le zone umide perenni o temporanee;
  • - Divieto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 di variazione delle tecniche colturali, con particolare riferimento alla meccanizzazione agricola.

6. Il Piano si attua mediante modalità diretta per gli interventi di:

  • - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva
  • - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all’art. 134 comma h) punto 4) della L.R. 65/2014 s.m.i. con le specifiche dell’art. 24 comma 7 delle presenti norme
  • - Interventi di sostituzione edilizia senza incremento della Superficie edificabile
  • - Mutamenti della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali (nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014 e dell'articolo 67 delle presenti norme)
  • - Installazione dei manufatti, di cui all'articolo 78 della LR 65/2014, unicamente per esigenze venatorie
  • - piccole strutture di servizio e di supporto alla fruizione naturalistico ambientale della parte pubblica del bosco, da realizzare sulla base di un progetto unitario di iniziativa pubblica, che assicuri il rispetto dell’integrità delle aree boscate.

7. Il Piano si attua mediante modalità diretta da parte dell’imprenditore agricolo, per gli interventi di installazione di serre e manufatti aziendali (art. 70 LR 65/2014).

8. Coerentemente con le direttive d’ambito del PIT a salvaguardia dei caratteri identitari del paesaggio montano le trasformazioni necessarie allo sviluppo delle aziende agricole all’interno del sistema ambientale non comprendono la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, al fine di incentivare il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente. Coerentemente con gli indirizzi del PIT per la IV invariante i nuovi annessi dovranno essere realizzati in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.