Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 23 Edifici esistenti e diritti edificatori

1. In applicazione di quanto disposto al precedente Articolo 14 a tutti gli edifici legittimamente esistenti, permanenti e che non siano in alcun modo vincolati allo svolgimento di specifiche attività, ad esclusione degli edifici sottoposti a Restauro conservativo e RIL e fatte salve ulteriori limitazioni riconducibili a vincoli di qualsiasi genere gravanti sugli immobili o indicazioni più restrittive derivanti dall'applicazione delle presenti norme, è riconosciuta una capacità edificatoria sotto forma di diritti edificatori cos&igrave articolato:

  • - diritti edificatori derivanti da edifici a destinazione industriale artigianale da trasferire negli ambiti a alta e media trasformabilità non specializzati della mixité urbana di cui all'Articolo 32, in lotti liberi o per l'ampliamento di edifici residenziali esistenti: 50% della Superficie edificabile Se esistente;
  • - diritti edificatori derivanti da edifici non destinati ad attività industriale artigianale da trasferire negli ambiti a alta e media trasformabilità non specializzati della mixité urbana di cui all'Articolo 32, in lotti liberi o per l'ampliamento di edifici residenziali esistenti: 100% della Superficie edificabile Se esistente;
  • - diritti edificatori derivanti da edifici a destinazione industriale artigianale presenti in territorio rurale da utilizzare per il potenziamento di attività industriale artigianale esistenti secondo i disposti dell'art. 69 delle presenti norme}: 150% della Superficie edificabile Se esistente.
  • - diritti edificatori derivanti da edifici non destinati ad attività industriale artigianale presenti in territorio rurale da utilizzare per il potenziamento di attività ricettive esistenti nel rispetto delle limitazioni dell'articolo 69: 120% della Superficie edificabile Se. Tale possibilità non si applica nelle zone specificatamente indicate nelle presenti norme;
  • - diritti edificatori derivanti da edifici con destinazione d'uso non residenziale presenti in territorio rurale da utilizzare, sempre in territorio rurale, per addizioni volumetriche con destinazione d'uso commerciale o direzionale secondo i disposti dell'art. 69 delle presenti norme: 100% della Superficie edificabile Se.]

2. Il diritto edificatorio è riconosciuto solo successivamente alla demolizione degli edifici che producono tale diritto edificatorio, alla eventuale bonifica della relativa area di pertinenza e la sua riqualificazione paesaggistica mediante il ripristino della naturale condizione del suolo.

3. Le misure di incentivazione di cui all'Articolo 15 punto c si applicano per la sola parte relativa alla percentuale di incremento.