Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 7 Permesso di Costruire convenzionato

1. Le aree interessate da Permesso di Costruire convenzionato rappresentano gli interventi di modesta dimensione che si configurano come integrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto.

2. Per i permessi di costruire convenzionato si fa riferimento alle disposizioni di cui al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001).

3. Le aree interessate da Permesso di Costruire Convenzionato sono individuate negli elaborati grafici del Piano Operativo e sono identificate dalla sigla composta dall'UTOE di appartenenza e da un numero progressivo.

4. Gli interventi sono ammessi in presenza delle opere di urbanizzazione primaria; qualora le opere siano da integrare, la convenzione dovrà prevedere l'impegno alla loro realizzazione. Tale impegno dovrà essere accompagnato da specifica polizza fidejussoria. Le opere edilizie potranno essere realizzate solo a seguito della realizzazione di dette opere.

5. Fino all’approvazione del Permesso di costruire convenzionato e dopo l’attuazione dello stesso, all'interno delle aree soggette a Permesso di Costruire Convenzionato sono ammessi gli interventi di cui all’art. 22 di Piano Operativo e le destinazioni compatibili con quelle indicate nelle rispettive schede.