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Accordo di Pianificazione

Nel quadro del rinnovato ruolo degli enti preposti al governo del territorio e delle reciproche modalità di interazione, assume particolare rilevanza la procedura dell'Accordo di Pianificazione definita dall'art. 36 della L.R. n.5/95.

L'Accordo di Pianificazione si è rivelato, specie per i Piani Strutturali elaborati nei primi anni di applicazione della L.R. n.5/95 - dati i ritardi dell'approvazione dei vari P.T.C. provinciali - uno strumento efficace per operare in modo rapido e condiviso la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche comunali in relazione agli atti di programmazione e pianificazione territoriale di competenza della Provincia e della Regione.

Una tale modalità procedurale permette oltretutto una contestuale modifica dei piani di competenza dei diversi Enti: è quindi consentito anche al Comune di proporre "dal basso", la variazione di atti di competenza degli enti sovraordinati, qualora ciò risulti necessario per operare rettifiche di errori o previsioni o introdurre innovazioni conseguenti ad un maggiore approfondimento o a mutate esigenze di pianificazione.

La necessità di procedere mediante Accordo di Pianificazione può in taluni casi maturare ove l'elaborazione del Piano Strutturale (o di una sua variante) apporti nuovi elementi di conoscenza e/o proponga nuove previsioni pianificatorie che, seppur condivise in sede sovracomunale e regionale, rendano indispensabile un riallineamento degli strumenti urbanistici sovraordinati, in particolare del P.T.C.

Accordo di programma

Accordo fra due o più pubbliche amministrazioni per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse e coinvolgano anche diversi livelli di governo (statale, regionale, provinciale, comunale). Attraverso l'accordo di programma si assicura il coordinamento delle azioni e si possono determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. Tale strumento consente di disciplinare i comportamenti futuri tra le parti, le quali saranno tenute ad adottare atti e provvedimenti conformi alle previsioni dell'accordo. È disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dalla L.R n. 76 del 3.09.1996.

Adozione

Fase intermedia della procedura complessa di formazione di ciascun strumento urbanistico o delle sue varianti il cui iter si articola obbligatoriamente attraverso: avvio del procedimento (nei casi previsti), adozione, pubblicazione, osservazioni, approvazione, entrata in vigore. L'adozione di uno strumento urbanistico, effettuata a mezzo di deliberazione del consiglio comunale, costituisce un atto preparatorio con carattere di proposta o di progetto che l'autorità competente successivamente accoglie o modifica. L'adozione, per quanto fase intermedia di una procedura articolata, ha, tuttavia, come effetto l'applicazione delle "misure di salvaguardia" (si veda sotto "salvaguardia").

Approvazione

Fase finale, anche se, di norma, non ultima, della procedura complessa di formazione di ciascun strumento urbanistico o delle sue varianti (per l'iter completo si veda sotto "adozione").L'approvazione, effettuata a mezzo di deliberazione del consiglio comunale, di uno strumento urbanistico, costituisce la versione definitiva dell'atto di pianificazione o di programmazione. A seguito di essa, l'atto è "perfetto", cioé, completo di tutti gli elementi per la sua esistenza giuridica, ma, di norma, non è ancora efficace in quanto l'entrata in vigore avviene a seguito della pubblicazione.

Aree strategiche di intervento

Le aree strategiche di intervento corrispondono ai principali interventi di trasformazione, riqualificazione o recupero, ritenuti indispensabili al raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano Strutturale.

Le aree strategiche di intervento appartengono ad uno specifico schema direttore e per ciascuna di esse il Piano Strutturale indica gli scopi, il principio e la regola insediativa da osservare, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi; fornisce indirizzi in merito alla redazione di specifici Progetti Norma da elaborare con il Regolamento urbanistico.

Per ciascuna A.S.I. il Piano Strutturale specifica:

  • - criteri generali per la redazione del regolamento Urbanistico;
  • - dimensionamento degli interventi.

Avvio del Procedimento

Fase iniziale della procedura complessa di formazione degli strumenti urbanistici di non esclusiva competenza comunale (che coinvolgono Enti sovraordinati) o delle loro varianti. L'avvio del procedimento è effettuato di norma mediante una deliberazione della giunta comunale. Indica gli obiettivi da perseguire, il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere. L'atto di avvio del procedimento è trasmesso agli altri soggetti istituzionali interessati che forniscono entro sessanta giorni dal ricevimento, gli elementi in loro possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale.

Coordinatore

Ha la responsabilità della costruzione del Piano Strutturale da definirsi sulla base delle "linee guida" e della "mappa strategica" approvate dalla Giunta Comunale. Ha inoltre la responsabilità del gruppo di coordinamento dell'ufficio del Piano, delle ricerche e delle valutazioni ambientali.

Conferenza dei Servizi

È una particolare procedura prevista dalla Legge n. 241/90 di semplificazione dell'azione amministrativa che viene attivata, di regola, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero, quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. La conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate è, inoltre, lo strumento per il perfezionamente dello "accordo di programma" (v. sub).

Consulente Scientifico

È il responsabile scientifico del Piano.

Sulla base delle risultanze del lavoro di costruzione del quadro conoscitivo di base e della relazione per l'avvio delle procedure ha stabilito, di concerto con l'Amministrazione, gli obiettivi del Piano, i campi di interesse per le ulteriori ricerche da svolgere.

Durante il primo periodo di elaborazione del Piano, assieme all'Ufficio di Piano, ha elaborato la "mappa strategica" (schema di Piano Strutturale) e le "linee guida" ed ha poi seguito il lavoro di stesura definitiva del Piano Strutturale, direttamente con il gruppo di lavoro.

Garante dell'informazione / Garante della Comunicazione

Il Garante è una figura prevista dalle normative regionali con riferimento all'iter di formazione degli strumenti urbanistici. Tale Garante ha il compito di assicurare a chiunque, nelle varie fasi del procedimento, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.

Geographic Information Systems (GIS)

Significa Sistemi Informativi Territoriali. Il Gis è un sistema informatico che consente di riunire, memorizzare, modificare e rappresentare con i relativi riferimenti geografici le informazioni quali per esempio le classi di età di una popolazione secondo la loro collocazione geografica. Lo strumento consente di raggiungere dei livelli di rappresentazione molto sofisticati

Invarianti strutturali

Le invarianti strutturali sono elementi fisici o parti del territorio che esprimono un carattere permanente e sono connotate da una specifica identità, ed in quanto tali la loro tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio.

Esse sono individuate dal Piano Strutturale ed organizzate in relazione alle seguenti tipologie di risorse essenziali del territorio:

  • - le città e gli insediamenti urbani;
  • - il territorio rurale;
  • - la rete delle infrastrutture per la mobilità.

Linee guida

Le linee guida fanno parte integrante delle Norme Tecniche e costituiscono il riferimento principale per la valutazione della coerenza tra le azioni e gli obiettivi di lungo termine, in relazione all'assetto del territorio del Piano Strutturale.

Esse individuano obiettivi comuni di carattere generale, che l'Amministrazione ed i cittadini si impegnano a conseguire e condividere, e dettagliano le azioni specifiche necessarie al loro raggiungimento.

Mappa strategica

La mappa strategica definisce con la maggior precisione possibile le diverse dimensioni della strategia fondamentale del Piano, coerentemente con le azioni specifiche contenute nelle linee guida. Essa cerca di chiarire i luoghi per i quali si ritiene il Piano ed in particolare il Regolamento Urbanistico debba fornire indicazioni più dettagliate e precise che per il resto del territorio cittadino. Il Piano Strutturale, attraverso la mappa strategica individua ed organizza gli interventi in relazione alle tipologie di risorse essenziali individuate con le invarianti strutturali:

  • - interventi strategici per la città e gli insediamenti urbani;
  • - interventi strategici per il territorio rurale;
  • - interventi strategici per la rete delle infrastrutture per la mobilità.

Norma Tecnica

Insieme di prescrizioni dei Piani Urbanistici espresse in forma letterale nel documento "Norme Tecniche di Attuazione". Che definiscono gli attributi e le regole associati ad ogni area di categoria diversa individuata di piano.

Osservazioni

Indicazioni, critiche, precisazioni, rettifiche che ogni cittadino può fornire alla pubblica amministrazione competente per la modifica o il perfezionamento di uno strumento di programmazione e pianificazione. Si tratta di una facoltà riconosciuta al cittadino dalla legge al fine, non solo di garantire il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo del privato, ma di consentire la realizzazione di un'attività amministrativa il più possibile trasparente e rispondente alle esigenze della collettività.

Parametri edilizi

Sono quei parametri (densità edilizia fondiaria, rapporto di copertura, numero dei piani, altezza, arretramenti, distacchi, distanze ecc) che regolano l'uso edilizio di un lotto.

Parametri urbanistici

Sono quei parametri (densità demografica, densità edilizia territoriale, standard urbanistici) che regolano l'urbanizzazione di un'area e servono a strutturare l'organismo urbano e a promuoverne un'organizzazione efficiente, proporzionando bene strutture e infrastrutture.

Parere di conformità

Il parere è un atto amministrativo consultivo preventivo - antecedente cioé al perfezionamento dell'atto amministrativo cui si riferisce - con il quale un organo della stessa amministrazione o di altra amministrazione esprime una consulenza all'amministrazione procedente (amministrazione attiva). Nel caso del parere di conformità tale consulenza è finalizzata al controllo della rispondenza dell'atto amministrativo in via di formazione, rispetto al contesto normativo di riferimento. Nella formazione del Piano Strutturale, ad esempio, il parere di conformità reso dalla Provincia al Comune riguarda la conformità del Piano Strutturale adottato dal Consiglio comunale alle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento.

Piani di Settore

La strumentazione urbanistica comunale comprende molto spesso specifici strumenti di pianificazione che disciplinano particolari materie. Tra i Piani di Settore di competenza comunale è opportuno segnalare il Piano Urbano del Traffico, il Piano Regolatore Cimiteriale, la Disciplina delle Attività Commerciali, il Piano della Rete di Distribuzione dei Carburanti, il Piano di Zonizzazione Acustica.

Piano di Bacino Idrografico (P.A.I.)

È uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il quale pianificare e programmare le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali dei diversi territori. La sua redazione è competenza dell'autorità di bacino (L.183/89 art.17 comma 1).

Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.)

Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

Il P.I.T. contiene:

  1. prescrizioni di carattere generale relative all'uso delle risorse essenziali del territorio;
  2. prescrizioni relative alla localizzazione delle grandi infrastrutture di interesse regionale (aeroporti, autostrade, ferrovie, sedi universitarie, parchi regionali, etc.);
  3. prescrizioni localizzative individuate da Piani Regionali di Settore;
  4. prescrizioni per la pianificazione urbanistico-territoriale (con specifica considerazione dei valori paesistici);
  5. i termini entro i quali Province e Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici.

Nel P.I.T. vengono inoltre forniti ai Comuni utili chiarimenti su talune definizioni contenute nella L.R. n.5/95 e orientamenti per la formazione dei Piani Strutturali.

In sostanza lo strumento regionale non si limita a definire indirizzi e prescrizioni rivolte ai P.T.C. delle varie Province, ma allarga la sua influenza sulla strumentazione comunale per assicurare una corretta e omogenea attuazione dei principi della L.R. n.5/95.

Il P.I.T. della Regione Toscana è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.12 del 25.01.2000.

Piano Regolatore degli Orari (o Piano di coordinamento degli Orari)

L'art. 50 del d.lgs 267/00, attribuisce ai sindaci il compito di coordinare e riorganizzare "sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)

È ormai riconosciuto da gran parte della letteratura che nelle motivazioni centrali (ratio legis) della Legge Quadro per il settore dell'Urbanistica emanata nel 1942, il legislatore aveva impostato la questione della pianificazione territoriale di livello comunale immaginandone lo svolgimento su un doppio binario di inquadramento generale e di sviluppo nel particolare.

Purtroppo, le interpretazioni applicative offerte da una prassi urbanistica ormai pluridecennale hanno di fatto svuotato i Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.) della loro valenza di strumenti "generali", qualificandoli gradualmente come riferimento-cardine (e pressoché unico) per il governo del territorio, forzandoli ad arrivare a prevedere al loro interno discipline di dettaglio.

Il P.R.G.C. è così divenuto uno strumento di "efficacia diretta" sui suoli e sul patrimonio edilizio, caratterizzandosi come rigido e prescrittivo nel suo apparato normativo oltre che vincolante nei confronti dei Piani Attuativi e di Settore che avrebbero dovuto occuparsi proprio del dettagliamento della pianificazione.

In un simile contesto, la L.R. n.5/95 della Toscana si è riproposta di riportare la pianificazione urbanistica comunale alla sua logica originaria, introducendo una decisa articolazione del P.R.G. in due distinte componenti:

  1. - una di carattere strategico con funzioni di tutela e di indirizzo (il Piano Strutturale o P.S.)
  2. - l'altra a valenza operativa e gestionale (il Regolamento Urbanistico o R.U.)

Accanto ai due strumenti citati, obbligatori per legge, la norma regionale mette a disposizione dei Comuni uno strumento facoltativo di programmazione attuativa (il Programma Integrato di Intervento o P.I.I.) finalizzato a disciplinare la realizzazione di ambiti territoriali particolarmente complessi ed articolati individuati dal Piano Strutturale.

La scissione del P.R.G. comunale in due strumenti separati e complementari (P.S. e R.U.), delineata dal nuovo modello di pianificazione ha puntato a passare da un principio di semplice "conformità urbanistica" (dove le trasformazioni debbono obbedire nel tempo ad un piano rigido e virtualmente "immodificabile") ad un criterio più flessibile e dinamico di "sviluppo coerente" dove le trasformazioni dovranno essere in linea con gli indirizzi strategici tracciati da uno strumento di tipo "strutturale", che non sempre risultano direttamente prescrittivi ma possiedono un forte ruolo di guida per la salvaguardia e la programmazione del territorio.

Inoltre, la L.R. 5/1995 si è proposta di riequilibrare e snellire il processo di pianificazione. Il ruolo degli Enti sovraordinati (Regione e Provincia) viene, infatti, circoscritto ad ambiti e temi di loro specifica competenza, e la tradizionale attività di controllo e di "validazione" della strumentazione comunale (che finora copriva spesso anche i risvolti più dettagliati) viene sostituita da un utile apporto di compartecipazione e collaborazione nelle scelte strategiche di pianificazione, che si esplica in maniera costante fin dalla fase di formazione del Piano Strutturale.

Nel nuovo modello il Comune - una volta approvato il Piano Strutturale - può muoversi in coerenza con uno schema strategico definito e già condiviso da Regione e Provincia, acquistando così piena autonomia nelle scelte di pianificazione "operativa".
Approva - infatti - "in proprio" il Regolamento Urbanistico nonché - successivamente - tutte le eventuali varianti urbanistiche che non si pongano in contrasto con il Piano Strutturale. L'articolazione del P.R.G. comunale in due separati strumenti, anche grazie allo snellimento degli iter procedurali operato dalla L.R. n. 5/95 per gli atti urbanistici di esclusiva competenza comunale, consente dunque una gestione del territorio assai più agile e flessibile rispetto ai P.R.G. di vecchia generazione.

Il Piano Strutturale (P.S.)

Cos'è il Piano Strutturale?

Il Piano Strutturale rappresenta lo "schema-direttore" con il quale il Comune, individuate le risorse "naturali" ed "essenziali" presenti nel proprio territorio, definisce i principi e le grandi strategie per la loro salvaguardia, lo sviluppo e la loro valorizzazione, dettando indirizzi e prescrizioni per la pianificazione operativa e di dettaglio. Esso costituisce un quadro unitario di riferimento, valido per il medio periodo, dove sono riassunti i dati conoscitivi, le esigenze di tutela, le linee di indirizzo e di coordinamento delle azioni di governo del territorio e gli obiettivi da raggiungere nel rispetto dei principi dello "sviluppo sostenibile".

Al P.S la Legge riconosce una valenza di "carta fondativa" del governo del territorio. Esso non ha perciò efficacia direttamente operativa sull'uso e la disciplina dei suoli, fatta eccezione per la localizzazione delle infrastrutture di interesse sovracomunale e regionale, e per le aree segnate da "salvaguardie", che non possono durare più di 3 anni, e decadono comunque con l'approvazione del Regolamento Urbanistico.

Il Piano Strutturale è il luogo di incontro, armonizzazione ed interrelazione con la strumentazione urbanistica sovraordinata (P.I.T. regionale e P.T.C. provinciale), e svolge il suo ruolo principale nell'indirizzare e coordinare i diversi strumenti di pianificazione e programmazione operativa (Regolamento Urbanistico, Programma Integrato di Intervento, Piani Attuativi, Piani di Settore). In tal modo, tutti gli strumenti di gestione del territorio a scala maggiore e quelli di dettaglio attuativo risultano vincolati alla ricerca di un'integrazione reciproca, cioé ad una sostanziale coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal P.S.

Il carattere "strategico-strutturale" del P.S. consente di delineare una disciplina urbanistica più dinamica e flessibile di quella dei P.R.G.C. tradizionali, rinviando agli strumenti urbanistici "operativi" (di più facile gestione anche sotto il profilo procedurale) il compito di definire nel dettaglio - in stretta e costante relazione con l'evolversi delle politiche urbane - la disciplina dei suoli.

Quali contenuti ha un Piano Strutturale (P.S)?

Il Piano Strutturale ha un contenuto vasto ed articolato che - secondo la L.R. 5/1995 (art. 24, comma 2) deve essere principalmente costituito da:

  1. il quadro conoscitivo, dettagliato al livello comunale, delle risorse individuate dal PTC;
  2. la ricognizione delle prescrizioni del PTC;
  3. gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio anche in relazione alle esigenze di organizzazione programmata dei tempi di vita, lavoro e mobilità dei cittadini;
  4. l'individuazione dei sistemi e sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per conseguire gli obiettivi stabiliti;
  5. gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali;
  6. gli indirizzi e parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale, gli indirizzi programmatici di attuazione; le salvaguardie;
  7. lo statuto dei luoghi, che nell'ambito dei sistemi ambientali individua le invarianti strutturali da sottoporre a tutela al fine del perseguimento dello sviluppo sostenibile;
  8. il quadro conoscitivo delle attività svolte sul territorio al fine di riequilibrare i tempi, gli orari, e le necessità di mobilità.

Qual'e il processo di formazione del P.S?

La L.R. n.5/95 ha introdotto forti innovazioni anche nei procedimenti di formazione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, in particolare per quanto riguarda il ruolo della Regione e della Provincia.

L'articolazione degli strumenti di pianificazione definita dalla legge regionale (P.I.T. regionale, P.T.C. provinciale, P.R.G. comunale suddiviso in P.S. e R.U.) configura una chiara "gerarchia tra piani" - con una precisa definizione degli ambiti di competenza di ciascuno strumento - che prende il posto della semplice "gerarchia tra Enti" prima in vigore, ormai inadeguata rispetto al crescente grado di autonomia e "responsabilizzazione" dei Comuni nell'attività amministrativa.

Come afferma la stessa L.R. 5/95 (art. 3, comma 1): "Le strutture tecniche della Regione e degli Enti locali per il governo del territorio operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa".

Nel nuovo modello di pianificazione definito dalla L.R. n.5/95, dunque, la Regione, anziché intervenire a posteriori in modo "autoritativo" operando stralci o dettando prescrizioni a posteriori sul P.R.G. già elaborato dal Comune, partecipa con alcuni suoi tecnici (così come la Provincia) all'elaborazione del Piano Strutturale fin dalle sue fasi preliminari.

In altri termini, viene verificato "in corso di redazione" che il P.S. faccia propri gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione regionale e provinciale, e garantisca il conseguimento di ogni altro obiettivo di interesse sovracomunale già prefissato.

Questa modalità operativa, oltre a consentire un evidente contrazione dei tempi, fa sì che al termine del suo processo di formazione il Piano Strutturale elaborato dal Comune risulti già in larga parte verificato e convalidato, a livello tecnico, dagli enti sovraordinati. E non abbia quindi bisogno - dopo l'adozione - di giacere lungo tempo in attesa di poter essere approvato.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale. Il P.T.C. contiene:

  1. la definizione di principi d'uso e tutela delle risorse del territorio;
  2. la definizione degli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e delle conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
  3. la definizione dei criteri di localizzazione degli interventi di competenza provinciale;
  4. la definizione degli indirizzi per assicurare l'equilibrio e l'integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi, in modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici e privati che non induca necessità di mobilità;
  5. la definizione di criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

Il P.T.C. costituisce, insieme alle norme ed alle salvaguardie previste dal P.I.T., l'unico riferimento per la formazione e/o l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Con il suo strumento la Provincia assolve a due compiti fondamentali: da un lato mette a disposizione dei Comuni un vasto patrimonio di informazioni ed un approfondito quadro conoscitivo di area vasta, dall'altro svolge il ruolo di coordinamento che le è proprio, definendo un insieme di obiettivi e di indirizzi programmatici di valenza sovracomunale (da tradurre in componenti strutturali della pianificazione comunale), e dettando alcune prescrizioni legate alle specifiche competenze della Provincia.

L'efficacia diretta sul territorio del P.T.C. si esplica solo per tali prescrizioni: per il resto lo strumento provinciale acquista efficacia nell'essere attuato dal Piano Strutturale di ciascun Comune. Il P.T.C. ha anche valore di Piano Paesistico ai sensi della Legge n.431/85. Esso contiene in particolare:

  1. il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio provinciale;
  2. il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso;
  3. prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
  4. prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni e della funzionalità di infrastrutture e servizi di interesse sovracomunale e di interesse unitario regionale;
  5. prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
  6. misure di salvaguardia.

Progetti norma

Per progetto norma si intende un insieme di criteri, indirizzi e prescrizioni, corredate da uno o più schemi grafici, che sintetizzano i caratteri degli interventi strategici organizzati attraverso gli schemi direttori.

Il progetto norma viene elaborato con il Regolamento urbanistico per tutte quelle aree individuate dagli schemi direttori e corrispondenti alle aree strategiche di intervento e per gli eventuali ed ulteriori interventi individuati dal Regolamento, la cui complessità richieda un maggiore grado di definizione normativa.

Progetto di suolo

Per progetto di suolo si intende l'insieme degli interventi e delle opere che modificano lo stato e i caratteri del suolo pubblico, d'uso pubblico o privato di interesse generale ridefinendone il disegno e gli usi. Gli interventi previsti dal progetto di suolo consistono nella sistemazione delle aree non edificate attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno.

Programmi Integrati d'Intervento (P.I.I.)

Il Programma Integrato di Intervento individua le trasformazioni del territorio da attuare entro il periodo corrispondente a un mandato amministrativo, che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmatica. È uno strumento facoltativo e, se realizzato, È parte integrante del Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo.

Il Programma Integrato di Intervento dovrà definire gli interventi e le opere da realizzare dimostrando la coerenza con le risorse del territorio disponibili, con i tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione relativi alle principali infrastrutture e attrezzature urbane, con le valutazioni della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con il piano della mobilità, con i criteri di perequazione.

Regolamento Urbanistico (R.U.)

Il Regolamento Urbanistico è la componente "gestionale-operativa" del P.R.G.C., che traduce in previsioni concrete i principi e gli obiettivi fissati dal Piano Strutturale, e che disciplina nel dettaglio gli insediamenti esistenti sul territorio comunale e gli usi del suolo.

La disciplina del R.U., a differenza di quella del P.S., ha efficacia diretta sull'uso dei suoli, ed è valida a tempo indeterminato (salva la decadenza dopo cinque anni dei piani attuativi e dei progetti esecutivi delle infrastrutture, se non approvati entro tale termine).

In linea di principio il Regolamento Urbanistico, in quanto strumento "ordinario" di gestione del territorio, non dovrebbe disciplinare in modo strettamente prescrittivo e localizzativo l'assetto degli ambiti territoriali destinati al raggiungimento di particolari obiettivi "strategici" fissati dal Piano Strutturale: dovrebbe, in altri termini, lasciare adeguato spazio a strumenti più dinamici e flessibili (a cominciare dal Programma Integrato di Intervento) per consentire una attività di pianificazione e progettazione urbana, per così dire, "in progress".

Se i P.R.G.C. del passato avevano il proprio limite più evidente nel forte sfalsamento temporale tra la fase di pianificazione e quella di attuazione, la nuova generazione di strumenti urbanistici dovrà dimostrarsi capace di sostenere e indirizzare in modo efficace e calibrato i processi di trasformazione del territorio, rispondendo con la dovuta tempestività al progressivo mutare del quadro di riferimento economico e sociale.

In tal senso il sistema di coerenze definito dalla strumentazione comunale, anche nella sua componente "operativa", dovrebbe evitare la necessità di procedere per varianti urbanistiche - prassi fino ad oggi largamente utilizzata per attualizzare strumenti urbanistici rigidi e non più rispondenti alle mutate esigenze - a occasioni e situazioni del tutto eccezionali.

Il Regolamento Urbanistico contiene:

  1. l'individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati;
  2. l'individuazione delle aree interne a tale perimetro nelle quali è ammessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
  3. l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  4. l'individuazione delle aree da sottoporre a piani attuativi;
  5. la determinazione degli interventi consentiti e delle infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri abitati;
  6. la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
  7. i criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del Sindaco in materia di tempi e orari di uso della città, dei suoi esercizi commerciali e dei suoi servizi.

Relazione sullo Stato dell'Ambiente

È un rapporto descrittivo, basato sul modello Pressione-Stato-Risposta rispetto allo stato di conservazione dello stock di risorse (mediante opportuni indicatori di stato), alle pressioni esercitate su tali risorse dalle attività antropiche (indicatori di pressione), agli interventi e/o politiche di tutela delle risorse e di mitigazione degli effetti adottate (indicatori di risposta). Nell'ambito del documento i diversi tematismi affrontati sono di solito aggregati in sistemi ambientali, anche sulla base delle indicazioni della D.G.R.T. nº 1541 del 14.12.1999.

Responsabile dell'Ufficio di Piano

Coordina il lavoro dell'Ufficio di Piano sulla base del programma operativo elaborato assieme al Coordinatore ed al Consulente Scientifico. Ha inoltre il compito di effettuare il raccordo tra l'ufficio di Piano e gli uffici Tecnici dell'Amministrazione allo scopo di pervenire ad un Piano che sia condiviso dalla struttura tecnica dell'Amministrazione.

Salvaguardia

Situazione in cui si trova uno strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato, cioé "in itinere" di approvazione. Con l'adozione del PRG scatta l'applicazione delle "misure di salvaguardia" in base alle quali deve essere sospesa da parte del Comune ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia non conformi al PRG "in intinere", cioé in corso di approvazione.

Schema direttore

Per schema direttore si intende un insieme coordinato di interventi di carattere strategico legati da unitarietà tematica e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali del Piano Strutturale, così come individuati nelle linee guida.

Lo schema direttore organizza gli interventi e ne stabilisce l'ordine di attuazione, le priorità ed i condizionamenti, in relazione al livello di fattibilità ed alle valutazioni di carattere ambientale.

Sistemi e sottosistemi funzionale

Per sistema funzionali si intendono parti del territorio - spazi aperti ed edifici - non necessariamente contigue, alle quali viene riconosciuta una comune identità e che individuano insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse hanno nel territorio.

Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali stabiliscono condizioni qualitative, quantitative e localizzative ed individuano gli obiettivi prestazionali degli insediamenti al fine del mantenimento ed incremento della qualità ambientale e contribuiscono alla corretta distribuzione delle funzioni per l'integrazione tra organizzazione degli spazi e organizzazione dei tempi.

I sistemi funzionali coprono l'intero territorio comunale ed individuano insiemi di spazi, luoghi ed edifici, distinti tra loro e non sovrapposti; i sistemi funzionali si articolano in sottosistemi funzionali. I sottosistemi danno luogo a parti di un sistema che si differenziano tra loro per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti, modi d'uso.

Gli ambiti costituiscono una ulteriore suddivisione del sottosistema e ne precisano ulteriormente le indicazioni.

Sistemi territoriali

I sistemi territoriali rappresentano degli ambiti geografici individuati in base ai caratteri geografici, orografici ed ambientali.

Il Piano Strutturale di Arezzo individua i seguenti sistemi territoriali:

  • - Sistema montano;
  • - Sistema collinare;
  • - Sistema pedecollinare terrazzato;
  • - Sistema di valle;
  • - Sistema di pianura;
  • - Sistema fluviale.

Per ciascun sistema territoriale il Piano Strutturale fissa specifici obiettivi per i seguenti aspetti:

  • - socio economici;
  • - storico paesistici e insediativi;
  • - vegetazionali;
  • - fisico, morfologici, ambientali.

Statuto dei luoghi

Lo Statuto dei Luoghi raccoglie le invarianti strutturali, gli interventi e le tutele strategiche; esso costituisce la matrice organizzativa delle norme del Piano Strutturale.

Attraverso lo Statuto dei luoghi il Piano Strutturale stabilisce le regole per il corretto equilibrio tra la comunità e l'ambiente, costruendo una mediazione tra le esigenze collettive e quelle dei singoli, attraverso un insieme di tutele e salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale e di azioni specifiche mirate a migliorare la qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio.

Sviluppo sostenibile o sostenibilità (Sustainable Development)

Come definito dal Rapporto Brundtland delle Nazioni Unite (1987) è quel modello di sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

Lo sviluppo sostenibile non è solo difesa dell'ambiente, ma un intervento di scienza (particolarmente l'ecologia), tecnologia e organizzazione sociale e istituzionale che comporti nuove forme di governabilità, con la consapevole partecipazione degli individui. Essendo la sostenibilità un processo multidimensionale che richiede l'eliminazione della povertà e del bisogno, oltre che la conservazione delle risorse per rendere permanente questa eliminazione, per aversi sviluppo sostenibile deve esserci una sostenibilità economica, intesa questa non solo come crescita economica , ma anche sociale e culturale. È necessario che si pervenga ad una unificazione dell'economia e dell'ecologia a tutti i livelli ed anche ad un corretto equilibrio fra aree rurali ed urbane, evitando concentrazioni e promuovendo moderne forme di agricoltura che valorizzino attivamente l'ambiente e il paesaggio.

Lo sviluppo urbano sostenibile richiede una valutazione della carrying capacity (capacità portante) dell'intero ecosistema che sopporta l'insediamento.

Tutele strategiche

Le tutele strategiche rappresentano l'insieme delle salvaguardie del patrimonio storico e dell'ambiente naturale ritenute indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio.

Il Piano Strutturale individua ed organizza le tutele strategiche in relazione alle seguenti categorie di salvaguardia:

  • - tutela paesistica ed ambientale;
  • - tutela dei tipi e varianti del paesaggio agrario;
  • - tutela delle aree agricole speciali;
  • - tutela geomorfologia ed idrogeologica.

Unità territoriali organiche elementari (Utoe)

Per unità territoriali organiche elementari si intendono parti di territorio riconoscibili e dotate di una loro relativa autonomia.

Il Piano Strutturale individua le U.T.O.E. in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.

Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale specifica:

  • - le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti;
  • - il nuovo impegno di suolo;
  • - le dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.