Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 62 Tutele ed invarianti del territorio rurale. Divieto di nuovi edifici rurali: edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli

1. Il presente articolo individua le aree nelle quali è vietata la costruzione di nuovi edifici rurali (edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi agricoli) e prevale rispetto a quanto indicato agli artt. 63 e 64.

2. Non sono consentiti nuovi edifici rurali ad uso abitativo ed annessi agricoli:

  • * nelle aree individuate come aree terrazzate e ciglionamenti (te);
  • * nelle aree contraddistinte con la sigla "A: aree di interesse ambientale";
  • * nelle aree individuate come "geotopi";
  • * nelle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione

3. Non sono consentiti nuovi edifici rurali ad uso abitativo nelle aree contraddistinte con le seguenti sigle:

  • * "M: tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati";
  • * "S: tutela paesistica degli edifici specialistici";
  • * "U: tutela paesistica della struttura urbana".

4. Nelle aree contraddistinte con la sigla "M: tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati" e con la sigla "U: tutela paesistica della struttura urbana" gli annessi agricoli possono essere realizzati solo per lo sviluppo di aziende agricole con strutture già esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, in prossimità delle stesse, e solo nel caso in cui ne risulti impossibile una diversa localizzazione.

5. Nelle aree contraddistinte con la sigla "S: tutela paesistica degli edifici specialistici e delle ville" gli annessi agricoli possono essere realizzati solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

6. L'ammissibilità dell'intervento di cui al comma 5 è condizionata all'effettuazione delle seguenti analisi e valutazioni:

  1. a) analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso;
  2. b) definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  3. c) simulazioni prospettiche;
  4. d) modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

Art. 63 Nuovi edifici rurali: edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli

1. Abrogato

2. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, i nuovi edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei seguenti tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 59:

  • * alluvioni antiche e recenti pianure (c);
  • * rilievi della struttura appenninica (f) coltivi appoderati.

3. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, gli annessi agricoli sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei seguenti tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 59:

  • * fondovalle stretto (a) e fondovalle molto stretto (a1), in prossimità dei complessi rurali esistenti. Per il tipo e variante di paesaggio (a1) sono localizzati a non meno di 50 m dal bordo del terrazzo fluviale;
  • * fondovalle largo (b) in condizioni di alto morfologico ed in franco da esondazioni;
  • * pianure (c);
  • * fattorie granducali della Val di Chiana (c1), in prossimità dei complessi rurali esistenti;
  • * colline a struttura mista (d);
  • * oliveto terrazzato (e) isole interne al bosco tra Ambra e Chiana (e1), a corona intorno ai centri storici (e2), in prossimità dei complessi rurali esistenti;
  • * coltivi appoderati (f);
  • * rilievi insulari all'interno della pianura (g);
  • * frazionamento periurbano (h);
  • * area boschiva collinare (i), ad esclusione delle aree boscate.

4. I nuovi annessi rurali, quando ammessi in prossimità dei complessi rurali esistenti, nel rispetto del sistema insediativo, storico, architettonico e paesistico, possono essere localizzati nell'ambito delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui all'art.72 e dei Centri antichi ed aggregati di cui all'art.73.

5. Le superfici fondiarie minime cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali sono quelle disposte dal vigente P.T.C.P. Tutte le aree individuate come zone omogenee "E" e per le quali le presenti norme escludono la nuova edificazione, possono comunque concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della redazione del Piano Aziendale.

6. Fermo restando quando previsto al comma 7, per la realizzazione di nuovi edifici rurali, aventi consistenza complessiva superiore a 1.000 mq. di Sul, ad esclusione delle serre, il Piano Aziendale ha valore di piano attuativo.

7. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, la realizzazione dei nuovi edifici rurali di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di un piano attuativo contenente la relazione di incidenza.

8. Per le nuove costruzioni ad uso abitativo la Sul massima di ogni alloggio è 180 mq e la SUL minima è 65 mq. Il progetto documenta i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli edifici, nonché la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT.

9. Ad eccezione degli edifici specialistici quali frantoi, cantine e degli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, nella realizzazione dei nuovi edifici rurali sono garantite soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato. A tal fine il progetto analizza i seguenti aspetti:

  1. a) il tipo edilizio;
  2. b) la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  3. c) gli elementi strutturali prevalenti sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  4. d) il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  5. e) i caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco, presenza di scale esterne, logge;
  6. f) la disposizione e forma delle aperture, il tipo di infissi;
  7. g) i caratteri dell'intorno e le sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

Art. 64 Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali

1. La disciplina del presente articolo costituisce attuazione dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 63/R del 25/08/2016 (Regolamento di attuazione per le zone agricole).

2. La costruzione di annessi per aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime è consentita nei seguenti termini: per le aziende con superfici fondiarie non inferiori al coefficiente 0,7, di cui all'art. 63 comma 5, la realizzazione di annessi agricoli è ammessa nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 63 ed in conformità al comma 9 del medesimo articolo.

3. La commisurazione delle dimensioni degli annessi rispetto all'attività dell'azienda è redatta con riferimento alle reali e dimostrate esigenze aziendali. Il progetto documenta la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale.

4. Per superfici fondiarie inferiori al coefficiente 0,7, sono ammessi gli annessi agricoli con Sul massima di mq 36 con le caratteristiche di cui all'art.66 comma 6.

4 bis. La costruzione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime è ammessa nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 63 ed in conformità al comma 9 del medesimo articolo. La commisurazione delle dimensioni degli annessi rispetto all'attività dell'azienda è redatta con riferimento alle reali e dimostrate esigenze aziendali. Il progetto documenta la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale e garantisce soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato. È ammessa in ogni caso la realizzazione di annessi agricoli con Sul fino a mq 36.

5. La realizzazione di annessi agricoli aventi Sul superiore a 1.000 mq. è subordinata a piano attuativo.

6. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, la realizzazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di piano attuativo contenente la relazione di incidenza.

Art. 64 bis Manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA

1. La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA è consentita a condizione che sia adeguatamente e motivatamente dimostrata l'esigenza a livello aziendale nonché l'assenza di alternative in relazione alle dotazioni aziendali. La loro realizzazione all'assunzione, da parte dell'imprenditore dei seguenti impegni:

  • - non utilizzare o trasformare i manufatti per usi diversi da quelli dichiarati;
  • - mantenere i manufatti per il solo periodo in cui saranno necessari allo svolgimento dell'attività agricola;
  • - rimozione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

2. La commisurazione delle dimensioni degli annessi rispetto all'attività dell'azienda è redatta con riferimento alle reali e dimostrate esigenze aziendali. La richiesta di permesso di costruire deve contenere la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto.

3. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, gli annessi agricoli di cui al presente articolo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 63 comma 3.

Art. 65 Manufatti precari, serre temporanee e serre con copertura stagionale di tipo aziendale

1. Abrogato

2. I manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale di tipo aziendale per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, V4 ad esclusione delle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione a condizione che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

3. I manufatti precari per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole, hanno le seguenti caratteristiche:

  1. 1) sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
  2. 2) sono realizzati con strutture in materiale leggero, ad esclusione dei materiali di recupero;
  3. 3) non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  4. 4) non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

4. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole, sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Sul massima di mq 500.

5. L'installazione delle serre di cui al comma 4, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorchè superiore all'anno, è consentita a condizione che:

  1. a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  2. b) l'altezza massima non sia superiore a 4,00 m in gronda e a 7,00 m al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) le distanze minime non siano inferiori a:
    1. 1) 5,00 m dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    2. 2) 10 m da tutte le altre abitazioni, ovvero 5,00 m se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
    3. 3) 3,00 m dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a 5,00 m, 1,50 m dai confini di proprietà negli altri casi;
    4. 4) alle misure indicate all'art. 26 in merito alla distanza dalle strade.

6. All'installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al presente articolo si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli di cui all'art. 63.

Art. 66 Annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole

1. Abrogato

2. Gli annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli sono gli annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

3. Fatti salvi i divieti di cui al comma 9, gli annessi di cui al presente articolo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, V4 e V5.1 ad esclusione delle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione.

4. L'installazione di tali manufatti è consentita a condizione che non modifichi la morfologia dei luoghi e che non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo.

5. Gli annessi sono realizzati previa garanzia per la rimozione del manufatto una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, fatto salvo i casi di successione, intendendo per tale la superficie complessiva delle aree in disponibilità ad un unico soggetto. La Sul ammessa è in relazione alle seguenti superfici fondiarie minime disponibili:

  1. a) tra 100 e 2.000 mq. di Sf: 9 mq di Sul;
  2. b) tra 2.001 e 5.000 mq. di Sf: 18 mq di Sul;
  3. c) tra 5.001 e 10.000 mq. di Sf: 24 mq di Sul;
  4. d) oltre 10.000 mq. di Sf: 28 mq di Sul.

5 bis. Gli annessi di cui ai commi precedenti possono essere installati solo su aree con superfici fondiarie minime contigue di mq 100.

6. Gli annessi hanno le seguenti caratteristiche:

  1. a) sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare; altezza misurata in gronda non superiore a m 2,20, elevata a m 3,00 per i box cavalli; eventuali portici, tettoie, pensiline sono comprese nelle quantità di cui al comma 5;
  2. b) sono realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero;
  3. c) non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  4. d) non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.
  5. e) se destinati al ricovero di animali, sono dotati di pavimentazioni se finalizzate ad assicurare un idoneo smaltimento dei reflui e delle acque di lavaggio.

7. Gli annessi di cui al presente articolo sono consentiti sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o provvisti in misura minore di quella individuata al comma 5, alla data del 7/11/2009.

8. È consentito il mantenimento degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, già autorizzati, previa produzione degli impegni alla rimozione, di cui al comma 5.

9. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, non sono ammessi gli annessi di cui al presente articolo.

Art. 67 Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale

1. Negli invasi è consentito lo svolgimento di attività di pesca sportiva ed amatoriale. Non sono consentiti interventi sulla viabilità esistente tranne quelli di manutenzione. In tali contesti sono ammessi manufatti con Sul fino a 100 mq, altezza massima in gronda di 3,00 m, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero, previo impegno alla rimozione dei manufatti al termine dell'attività.

Art. 68 Maneggi, pensioni per animali di affezione e campeggi

1. I maneggi, le pensioni per animali di affezione ed i campeggi sono ammessi nelle aree dove è consentita la realizzazione di annessi agricoli, previa redazione di piano attuativo. Per i campeggi l'area interessata deve avere capacità e dimensioni inferiori a quelle di cui all'allegato B3 lettera l) della legge regionale n. 10/2010.

2. Il piano attuativo pone particolare attenzione all'inserimento ambientale, alla viabilità, ai parcheggi, alle alberature, ai materiali (legno o altri materiali leggeri, ad esclusione di materiali di recupero), alle tipologie costruttive e al sistema di smaltimento dei reflui. Il richiedente deve impegnarsi al mantenimento della destinazione d'uso.

3. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, il piano attuativo contiene la relazione di incidenza.