Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 3 Disposizioni generali

1. Sono spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, le aree contrassegnate dalle seguenti sigle:

  • Sa: servizi amministrativi riferiti ad esempio a uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, attrezzature della finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi;
  • Si: servizi per l'istruzione di base riferiti ad esempio ad asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo; servizi per l'istruzione superiore; università e servizi universitari; attrezzature didattiche e di ricerca (compresi servizi tecnici, amministrativi, sociali e culturali connessi), scuole speciali di livello universitario, residenze universitarie, convitti;
  • Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti ad esempio a musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, ludoteche, centri polivalenti;
  • So: servizi sanitari riferiti ad esempio a servizi ospedalieri e case di cura; servizi per l'assistenza socio sanitaria riferiti ad esempio a centri di assistenza, case di riposo, residenze protette e pensionati (compresi servizi ambulatoriali e sociali connessi);
  • Sr: servizi religiosi riferiti ad esempio a chiese, seminari, conventi, complessi religiosi ed eremi;
  • Ss: servizi sportivi coperti riferiti ad esempio a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti;
  • Vpg: parchi e giardini;
  • Ps: campi sportivi scoperti;
  • Mp: parcheggi.

2. Le aree individuate con specifica sigla riferita alle destinazioni d'uso elencate al comma 1 sono assunte quale dotazione minima inderogabile stabilita dal presente Regolamento Urbanistico. Quando la sigla identifica una specifica categoria di opere di urbanizzazione primaria (parchi e giardini, parcheggi, strade), sono comprese anche le altre categorie di opere di urbanizzazione primaria.

3. Ad esclusione degli interventi nelle zone E di cui al DM 1444/68, ogni volta che viene fatto riferimento agli standard, se non diversamente specificato, si applicano i seguenti parametri:

  1. a) Residenziale:
    1. 1) aree di sosta 3,5 mq ogni 25 mq. di Sul; in ogni caso è garantito almeno un posto auto ogni 25 mq. di superficie di sosta;
    2. 2) verde pubblico 6,0 mq ogni 25 mq. di Sul.
  2. b) Commerciale/direzionale:
    1. 1) aree di sosta 50 mq. ogni 100 mq. di Sul; in ogni caso è garantito almeno un posto auto ogni 25 mq. di superficie di sosta;
    2. 2) verde pubblico 10% della superficie territoriale.
  3. c) Industriale, artigianale e commerciale all'ingrosso:
    1. 1) aree di sosta e di verde pubblico 15% della superficie territoriale.

Art. 4 Parcheggi (Mp)

1. In tutti i parcheggi sono ammessi i manufatti e le attrezzature per l'informazione, servizi igienici e strutture per la cassa.

2. Nei parcheggi scoperti con più di cento posti auto è ammessa la realizzazione di edicole e chioschi, con Sul massima di 16 mq.

Art. 5 Dotazioni minime dei parcheggi privati

1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle zone "A" di cui al DM 1444/68.

2. Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, le superfici minime di cui all'art. 2 della L. 122/89, sono eventualmente incrementate, al fine di garantire, negli edifici o nelle aree di pertinenza, dotazioni di parcheggio, secondo quanto prescritto nei commi successivi.

3. Tali dotazioni sono garantite anche negli altri interventi sugli edifici esistenti che determinano aumento del fabbisogno del numero dei posti auto ai sensi del presente articolo. Qualora tali dotazioni non vengano reperite il contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria è incrementato secondo un'aliquota stabilita dalla Giunta comunale.

4. Per la destinazione residenziale, direzionale e commerciale Tc1 sono garantiti:

  1. a) un posto auto per ogni unità immobiliare con Sul fino a 50 mq;
  2. b) due posti auto per ogni unità immobiliare con Sul superiore a 50 mq.
  3. c) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande un posto auto ogni 50 mq di Sul.

5. Per la destinazione turistico-ricettiva è garantito un posto auto ogni camera.

6. Per la destinazione commerciale sono rispettate le superfici minime di cui all'art. 2 della L. 122/1989 e gli standard minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 15/R del 1/04/2009, in riferimento a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Non è richiesta la verifica degli standard minimi del medesimo Regolamento Regionale:

  1. a) nelle zone omogenee B ai sensi del DM 1444/68, limitatamente agli esercizi di vicinato in quanto strettamente connessi alla destinazione residenziale;
  2. b) nelle altre zone, solo per gli edifici esistenti già a destinazione commerciale.

7. Per interventi fino a 5.000 mq di Sul, per le destinazioni industriali/artigianali e commerciali all'ingrosso, è garantito almeno un posto auto ogni 100 mq. di Sul.

Art. 6 Parchi e giardini (Vpg)

1. Nei parchi e nei giardini (Vpg) di proprietà pubblica e nelle aree di proprietà comunale sono ammessi chioschi, edicole e servizi igienici.

Art. 7 Servizi sportivi coperti (Ss) e campi sportivi scoperti (Ps)

1. All'interno delle aree per campi sportivi scoperti (Ps) la superficie coperta delle costruzioni, ad esclusione delle coperture temporanee stagionali, non è superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto. I locali destinati a servizi di ristoro hanno superficie utile lorda non superiore a 200 mq.

2. All'interno dei servizi sportivi coperti (Ss) sono consentite anche attività commerciali (Tc1) e servizi culturali, sociali, ricreativi (Sd) fino al 25% della Superficie Utile Lorda complessiva, esclusa la superficie destinata alle attività sportive. La limitazione di SUL per attività diverse da quella sportiva non opera per lo "Stadio città di Arezzo".