Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 87 bis Incentivi economici ed urbanistici

1. In attuazione alla L.R. 65/2014, al fine di incentivare la qualità architettonica, energetico ambientale e sismica il Comune prevede incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione degli oneri di urbanizzazione fino ad un massimo del 70% ed incentivi di carattere edilizio-urbanistico consistenti in un incremento della SUL in aggiunta a quella consentita dalle presenti norme fino ad un massimo del 10% a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità architettonica, ambientale e paesaggistica, nonché di efficienza energetica, comfort abitativo e protezione sismica.

2. Gli incentivi si applicano, su richiesta dell'interessato, limitatamente alle destinazioni d'uso residenziale (comprese le abitazioni rurali), direzionale e di servizio e turistico-ricettiva.

3. Gli incentivi economici ed urbanistici sono applicabili agli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, addizione volumetrica nonché agli ampliamenti straordinari di edifici abitativi (LR 24/2009 Piano casa).

4. Gli incentivi economici si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, restauro e risanamento conservativo nonché agli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti (LR 5/2010).

5. Per accedere agli incentivi di cui al presente articolo dovrà essere dimostrato il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia, urbanistica e di sostenibilità ambientale e di miglioramento del comportamento sismico sulla base di un'apposita DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA, SISMICA ED ENERGETICO AMBIENTALE nonché di specifiche schede tecniche appositamente predisposte.