Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 66 Annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole

1. Abrogato

2. Gli annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli sono gli annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

3. Fatti salvi i divieti di cui al comma 9, gli annessi di cui al presente articolo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, V4 e V5.1 ad esclusione delle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione.

4. L'installazione di tali manufatti è consentita a condizione che non modifichi la morfologia dei luoghi e che non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo.

5. Gli annessi sono realizzati previa garanzia per la rimozione del manufatto una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, fatto salvo i casi di successione, intendendo per tale la superficie complessiva delle aree in disponibilità ad un unico soggetto. La Sul ammessa è in relazione alle seguenti superfici fondiarie minime disponibili:

  1. a) tra 100 e 2.000 mq. di Sf: 9 mq di Sul;
  2. b) tra 2.001 e 5.000 mq. di Sf: 18 mq di Sul;
  3. c) tra 5.001 e 10.000 mq. di Sf: 24 mq di Sul;
  4. d) oltre 10.000 mq. di Sf: 28 mq di Sul.

5 bis. Gli annessi di cui ai commi precedenti possono essere installati solo su aree con superfici fondiarie minime contigue di mq 100.

6. Gli annessi hanno le seguenti caratteristiche:

  1. a) sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare; altezza misurata in gronda non superiore a m 2,20, elevata a m 3,00 per i box cavalli; eventuali portici, tettoie, pensiline sono comprese nelle quantità di cui al comma 5;
  2. b) sono realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero;
  3. c) non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  4. d) non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.
  5. e) se destinati al ricovero di animali, sono dotati di pavimentazioni se finalizzate ad assicurare un idoneo smaltimento dei reflui e delle acque di lavaggio.

7. Gli annessi di cui al presente articolo sono consentiti sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o provvisti in misura minore di quella individuata al comma 5, alla data del 7/11/2009.

8. È consentito il mantenimento degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, già autorizzati, previa produzione degli impegni alla rimozione, di cui al comma 5.

9. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, non sono ammessi gli annessi di cui al presente articolo.