Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 47 Tessuti non pianificati ad impianto compatto: nuclei ed aggregati (c)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) restauro e risanamento conservativo;
  2. b) ristrutturazione edilizia di tipo limitato per gli edifici costruiti fino al 1942, senza aumentare il numero dei piani;
  3. c) ristrutturazione edilizia per gli edifici costruiti dopo il 1942, senza aumentare il numero dei piani.

1bis. In caso di edifici totalmente o parzialmente diruti, è ammessa la ricostruzione integrale o parziale della consistenza volumetrica prevista dai piani attuativi non attuati, approvati in vigenza del PRG 1992, ad oggi decaduti. In tal caso non è consentito l'incremento dell'ingombro planivolumetrico massimo previsto nel piano attuativo. Sono ammesse le destinazioni d'uso previste dal piano attuativo e quelle previste dal sottosistema insediativo. Gli interventi di cui al presente comma vengono ammessi ancorché nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" sia previsto un "tipo di intervento esclusivo".

2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei caratteri unitari, se esistenti, in particolare riferiti al trattamento delle facciate (materiali e colori), infissi, elementi decorativi, materiali.

3. Sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione dei volumi secondari, anche con mutamento di destinazione d'uso.