Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 32 Disposizioni su trasferimenti volumetrici

1. È ammesso il trasferimento volumetrico degli immobili presenti nella fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904 con le modalità di cui all'art. 79 o in area limitrofa più prossima esterna a tale fascia di rispetto.
È ammesso altresì il trasferimento volumetrico degli immobili presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua individuati dal reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 il cui tracciato sia effettivamente presente sul posto, ovvero sia stato oggetto di variazione debitamente autorizzata, con le modalità di cui all'art.79 o nell'area limitrofa più prossima esterna a tale fascia di rispetto.

L'area limitrofa dovrà essere individuata:

  • - all'interno dello stesso sottosistema e tipo insediativo se in ambito urbano;
  • - all'interno del sottosistema e variante di paesaggio se in ambito extraurbano;
  • - all'interno di un ambito con fattibilità idraulica inferiore alla classe I4.

Al fine di incentivare la delocalizzazione degli immobili presenti nella fascia di rispetto del R.D. 523/1904 e del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 è ammesso un incremento fino al 40% della Sul esistente. Per gli immobili presenti nelle fasce di rispetto di cui al R.D. 523/1904 e alla L.R. 79/2012 è ammesso il cambio d'uso alle condizioni dell'art. 70 ovvero a quelle stabilite per l'ambito urbano.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono ammessi anche per gli immobili ricadenti in aree con fattibilità idraulica 4, e nelle aree per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 38, individuate con le sigle Ce: Casse di espansione, In: invasi e Cs: Canali di salvaguardia e nelle aree a fattibilità geomorfologica 4.

3. Gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti sugli edifici, per i quali il Regolamento Urbanistico prescrive un intervento di risanamento conservativo o di restauro e sugli immobili vincolati ai sensi del titolo II della parte II del decreto legislativo 42/04. I volumi trasferiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere collocati in aree al di fuori delle fasce di rispetto di cui all'art.142 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e al di fuori delle zone interessate da provvedimenti di tutela ai sensi dell'art.136 dello stesso codice. In alternativa i trasferimenti volumetrici di cui al presente articolo potranno rimanere all'interno di dette aree vincolate previo parere della Soprintendenza.

4. Abrogato.

5. Per gli edifici a destinazione commerciale all'ingrosso, ubicati nei tessuti pianificati privi di aree a standard (b) di cui all'art. 46, sono ammessi gli interventi di trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, con incremento della Sul oggetto di trasferimento del 40%; tale intervento è subordinato alla riconversione dell'area liberata dai volumi trasferiti e delle relative aree di pertinenza, in nuove dotazioni a standard quali verde pubblico e parcheggi.

6. Per gli edifici ubicati nei tessuti non pianificati a impianto lineare chiuso (e) di cui all'art. 49, gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica che liberino la corte interna all'isolato, potranno essere effettuati anche mediante trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79 e con incremento della Sul del 40%.

7. Per gli edifici ubicati negli insediamenti che non costituiscono tessuto (l) di cui all'art. 53, negli insediamenti che non costituiscono tessuto (m) di cui all'art. 54, è consentito il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, con un incremento del 40% della Sul esistente.

8. Per gli immobili di cui all'art. 70 commi 3, 4 e 5, è consentito il trasferimento volumetrico, con le modalità di cui all'art. 79, con un incremento del 30% della Sul esistente. Per gli interventi di cui all'art. 70 comma 10 lett. a) è ammesso il trasferimento volumetrico degli edifici di cui all'art. 70 commi 3, 4, 5 e dell'art. 71.

9. Per gli interventi relativi al riutilizzo dei grandi manufatti di cui all'articolo 71, il piano attuativo può prevedere il recupero del 100% delle Sul demolite e non ricostruite, da utilizzarsi per gli interventi di trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art.79.

10. Per gli immobili di cui all'art. 74, non soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) o di restauro e risanamento conservativo (re e rc) e per le superfetazioni di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) o di restauro e risanamento conservativo (re e rc), è ammesso, con intervento diretto, il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, fino al 100% della Sul.

11. Le quantità aggiuntive di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si sommano agli eventuali incrementi di Sul già ammessi dal presente Regolamento per interventi di sostituzione edilizia o di addizione volumetrica.