Art. 52 Insediamenti che non costituiscono tessuto: frammenti (i)
1. Sono ammessi salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:
- a) ristrutturazione edilizia;
- b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente;
- c) addizione volumetrica di cui all'art. 31, fino al 25% della Sul esistente.
2. Quando nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione"viene indicata la funzione esclusiva "I", è consentito il mantenimento della funzione produttiva esistente e sono ammessi gli interventi di cui al comma 1.