Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 87 L.R. 8 febbraio 2010, n. 5 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti"

1. In tutti gli edifici residenziali, esistenti o in via di realizzazione al 27 febbraio 2010, è consentito il recupero abitativo dei sottotetti di cui alla legge regionale n. 5/2010. Sono edifici in via di realizzazione quelli per cui a tale data sia stato ritirato il permesso di costruire, ovvero sia efficace la segnalazione certificata di inizio attività.

2. I volumi e le superfici recuperati non potranno essere oggetto di autonomi successivi frazionamenti.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammessi sulle unità immobiliari ad uso:

  1. a) residenziale;
  2. b) abitazioni rurali;
  3. c) alloggi a servizio delle attività industriali e artigianali, e delle attività commerciali all'ingrosso.

4. Requisiti igienico-sanitari ed impiantistici:

  1. a) Alle superfici minime dei vani abitabili di 9 mq e 14 mq, corrispondono volumi netti non inferiori rispettivamente a mc. 24,30 e mc. 37,80;
  2. b) Per i vani aventi rapporto aeroilluminante compreso fra 1/14 ed 1/16 è prescritta l'installazione di impianti di aerazione meccanizzata, la cui idoneità deve essere asseverata dal progettista;
  3. c) I sottotetti non conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono adeguati alla vigente disciplina in materia di contenimento dei consumi energetici.