Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 72 Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio

1. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio. Tali aree sono classificate come zona omogenea A di cui al DM 1444/68. Gli interventi ammessi sono indicati nelle Schede normative di cui all'allegato A. Interventi più significativi possono essere assentiti con piano di recupero secondo quanto previsto dall'art.74. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 59, comma 1.

2. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti sono rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

3. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nell'ambito normativo della scheda.

4. Negli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Sugli edifici deruti si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 4.