Art. 49 Tessuti non pianificati ad impianto lineare chiuso (e)
1. Sono ammessi salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:
- a) ristrutturazione edilizia;
- b) sostituzione edilizia;
- c) ristrutturazione urbanistica.
2. Negli interventi di sostituzione edilizia sono rispettati gli allineamenti, se esistenti.
3. Nel caso in cui l'intervento di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica preveda di liberare, anche parzialmente, la corte interna all'isolato, è riconosciuto l'incremento del 20% della Sul della parte demolita.
L'intervento può essere effettuato anche mediante trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 comma 6.