Art. 40 Il territorio rurale
1. Il territorio rurale comprende tutto ciò che risulta esterno al territorio urbanizzato, identificato negli elaborati di piano secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 65/2014.
2. Il territorio rurale risulta così articolato:
- - aree agricole e forestali;
- - aree ad elevato grado di naturalità;
- - nuclei rurali ed insediamenti rurali anche sparsi, comprendenti i "Centri antichi ed aggregati" identificati e disciplinati dal PTCP di Arezzo;
- - ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, disciplinate nella parte terza delle presenti Norme dedicata ai servizi.
3. Gli ambiti con esclusiva o prevalente funzione agricola e forestale costituiscono le zone E di cui al D.M. 1444/68 e su di esse si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo III, della L.R. 65/2014 e del Regolamento emanato con DPGR n. 63/R del 25 agosto 2016. I nuclei rurali costituiscono zone A di cui al D.M. 1444/68.