Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 3 Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del proprio territorio.

2. Esso traduce le direttive e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale, in norme operative e prescrizioni, fino alla scala del singolo lotto e del singolo edificio, precisando almeno i seguenti elementi:

  1. a) destinazioni d'uso
  2. b) tipi di intervento
  3. c) assetto morfologico e principio insediativo
  4. d) strumenti d'attuazione

3. Per quelle aree che per la loro rilevanza e complessità necessitano di una esecuzione programmata, il Regolamento Urbanistico predispone Progetti Norma e rimanda l'attuazione degli interventi alla redazione di Piani Complessi d'intervento.

Articolo 4 Programma Integrato di Intervento

1. Il Programma Integrato di Intervento individua le trasformazioni del territorio da attuare entro il periodo corrispondente a un mandato amministrativo, che per la loro rilevanza e complessità, necessitano di una esecuzione programmatica. È uno strumento facoltativo e, se realizzato, è parte integrante del Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo.

2. Il Programma Integrato di Intervento dovrà definire gli interventi e le opere da realizzare dimostrando la coerenza con le risorse del territorio disponibili, con i tempi di esecuzione, con lo stato di fatto, con i programmi in corso di realizzazione relativi alle principali infrastrutture e attrezzature urbane, con le valutazioni della fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni previste, con il piano della mobilità, con i criteri di perequazione.

Articolo 5 Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola

1. Ai sensi della L.R. 64/95 il P.S. riconosce nel proprio territorio apertoaree a prevalente funzione agricola ed aree ad esclusiva funzione agricola.

2. Le aree ad esclusiva funzione agricola sono quelle dove all'attività agricola sono destinati la maggior parte dei terreni; rientrano fra queste le superfici destinate a colture erbacee, legnose da frutto, piante officinali, arboricoltura da legno e le aree boscate; quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata; le aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo e/o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali; le aree con particolare specializzazione e tipicità; le aree per le quali la legge preveda l'esclusiva funzione agricola con particolare riferimento ai beni di uso civico.

3. Learee a prevalente funzione agricola sono quelle di limitata estensione e che risentono fortemente degli insediamenti urbani; esse sono caratterizzate da elevata frammentarietà; fanno parte dellearee a prevalente funzione agricola quelle ad agricoltura sviluppata estensiva e quelle ad agricoltura intensiva o specializzata;

4. Il Piano Strutturale individua, all'interno di tali aree, quelle di rilevanza paesistica che per valori ambientali, storici, paesaggistici scientifici sono da assoggettare a specifica normativa di tutela.