Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 32 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale attraverso lo Statuto dei luoghi stabilisce le azioni mirate al miglioramento della qualità delle prestazioni fisiche, sociali e culturali del territorio che presuppongono sia interventi specifici che azioni di tutela di ordine strategico.

2. Gli interventi strategici sono individuati nella Mappa strategica e descritti nei loro contenuti irrinunciabili nel successivo Titolo V delle presenti norme.

3. Le azioni di tutela sono rappresentate nello Statuto dei luoghi attraverso l'individuazione delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche con la definizione della disciplina di tutela unitaria degli elementi fisici e di parti specifiche del territorio, secondo quanto riportato al successivo Titolo VI delle presenti norme.

4. Il Regolamento Urbanistico, per tutti gli interventi strategici previsti dal Piano Strutturale, dovrà prevedere apposita disciplina che detti le condizioni e le azioni necessarie a garantire il miglioramento ed il potenziamento della sostenibilità ecologico-ambientale del territorio, in particolare verificando la possibilità di attuare le seguenti azioni:

  • creare corridoi di infrastrutturazione e canalizzazioni di servizio;
  • creare sistemi di approvvigionamento idrico che consentano il recupero delle sorgenti naturali o di altre fonti idriche;
  • differenziare gli utilizzi della risorsa idrica (uso potabile ed uso per attività di servizio e produzione) mediante la creazione di un acquedotto duale;
  • privilegiare lo smaltimento separato acque bianche - acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
  • migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
  • migliorare le modalità di utilizzo ed organizzazione delle risorse energetiche anche attraverso sistemi di produzione dell'energia alternativa;
  • predisporre la verifica dell'ufficiosità idraulica del reticolo drenante e della corretta regimazione delle acque nelle aree investite dalla trasformazione urbanistica ed edilizia;

5. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad organizzare apposito ufficio, all'interno della propria struttura tecnica, cui affidare la gestione del Piano Strutturale ed in particolare richiedere le seguenti azioni:

  • provvedere alla verifica dello stato di attuazione del Regolamento Urbanistico e della rispondenza alle finalità ed agli obiettivi del Piano Strutturale;
  • predisporre il monitoraggio ambientale relativamente alle risorse essenziali: suolo-sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria.

Titolo V La mappa strategica

Articolo 33 Gli interventi del Piano Strutturale

Articolo 34 Interventi strategici per la città e gli insediamenti urbani

1. Il Piano Strutturale considera interventi strategici per la città e gli insediamenti urbani:

  • quelli volti alla creazione di quartieri pedonabili, collegati al centro storico da un nuovo sistema dei trasporti (Tucciarello, Cacciarelle, la Catona), nell'ottica di accogliere le istanze di sviluppo della città nel prossimo futuro realizzando quartieri con forme urbane riconoscibili ed edifici che ne definiscano e connotino i contorni consentendo una crescita urbana corretta;
  • quelli volti al rafforzamento ed al potenziamento delle grandi attrezzature a servizio della città (Cittadella dello sport, Cittadella degli affari, Cittadella del tempo libero, palazzo di Giustizia, Ex caserme), nell'ottica di pervenire alla definizione di un sistema di "luoghi centrali" costituito da spazi urbani di pregio che aspirino a divenire ambiti essenziali di riferimento per la collettività;
  • quelli volti all'incremento dell'offerta di aree produttive (San Zeno, Indicatore) nell'ottica di una diversificazione funzionale delle aree, di una loro migliore integrazione con il sistema della mobilità e di un innalzamento della qualità degli spazi urbani aperti anche nei comparti non residenziali.
  • quelli volti al recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare quelli tendenti al rafforzamento del carattere e dell'identità delle frazioni e dei centri urbani minori ed al rispetto dell'architettura e della forma originaria delle strutture urbane.

Articolo 35 Interventi strategici per il territorio rurale

1. Il Piano Strutturale considera interventi strategici per il territorio rurale

  • quelli volti alla realizzazione di una serie di parchi urbani (Parco territoriale di San Cornelio, Parco fluviale, Parco della bonifica, parco urbano del Molin Bianco, corridoi fluviali), nell'ottica di salvaguardare l'identità ed i caratteri dei singoli luoghi, gli elementi strutturali del territorio come il sistema delle acque, delle aree montane e collinari e della pianura.
  • Quelli volti alla conservazione ed ampliamento della fascia vegetazionale che si estende a partire dalla cinta muraria orientale della città, nell'ottica di contribuire a proteggere l'unicità della relazione del centro urbano con la campagna circostante sviluppando una delle caratteristiche salienti di Arezzo.

Articolo 36 Interventi strategici per la mobilità e infrastrutture

1. Il Piano Strutturale considera interventi strategici per la mobilità e le infrastrutture

  • quelli volti a migliorare l'efficienza del sistema infrastrutturale di livello extraurbano (nuova tangenziale SS71, raccordo autostradale, superstrada Due Mari, Varianti Quarata ed Indicatore), nell'ottica di consentire da un lato una migliore penetrazione al centro città elevandone il livello di accessibilità, dall'altro di dirottare i movimenti di attraversamento del centro urbano secondo canali di scorrimento più efficienti e meno compromessi da funzioni prettamente urbane;
  • quelli volti a migliorare l'efficienza del sistema infrastrutturale di livello urbano (tangenziale urbana, variante Ceciliano, chiusura nord), nell'ottica di restituire ad alcuni assi viari primari il ruolo originario di strade di distribuzione urbana, di costituire con la realizzazione di nuovi percorsi viari un limite logico allo sviluppo di alcune parti urbane della città, di eliminare o almeno ridurre con la realizzazione di percorsi alternativi di attraversamento, livello e carico di traffico in contesti urbani sviluppatisi lungo strada;
  • quelli volti alla realizzazione di percorsi di accesso diversi ed alternativi a quello attuale dall'A1 lungo il raccordo autostradale, consentendo di passare gradualmente dall'ambiente rurale a quello urbano fino alle parti più antiche della città.
  • quelli volti alla riduzione del rischio di esondazione (canale diversore) nell'ottica del miglioramento dell'efficienza della rete idrica superficiale ed alla messa in sicurezza delle aree urbanizzate;
  • quelli volti allo sviluppo ed al miglioramento del trasporto pubblico (metropolitana, aeroporto e nuova stazione, interporto) nell'ottica di raggiungere un corretto equilibrio tra le diverse componenti della mobilità, incrementare l'uso dei mezzi pubblici e limitare l'uso del mezzo privato.

Titolo VI Invarianti strutturali e tutele strategiche

Articolo 37 Disposizioni generali

1. Per garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio l'Amministrazione Comunale esercita in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo, assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico e degli strumenti operativi (Piano Integrato degli Interventi e Piani Attuativi), con le direttive e vincoli ambientali e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale

2. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale provvedere al monitoraggio del territorio, attraverso la sistemazione e l'integrazione continua dei dati conoscitivi, favorendo la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale e l'aggiornamento periodico e costante nel tempo della Relazione sullo Stato dell'Ambiente.

3. L'Amministrazione Comunale, con l'adozione del Piano Strutturale, si impegna a svolgere e favorire direttamente od indirettamente, nei confronti degli utilizzatori delle risorse essenziali del territorio, le seguenti azioni indispensabili al raggiungimento degli obiettivi generali di cui al presente articolo:

  • prevenzione degli effetti ambientali negativi e loro riduzione, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, evitando il trasferimento di inquinanti da un settore all'altro;
  • protezione delle bellezze naturali;
  • tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
  • mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse naturali.

4. Gli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, in ogni singola porzione di territorio, urbano ed extraurbano, per tutte quelle operazioni che comportano interventi di manutenzione, modificazione o trasformazione delle risorse naturali del territorio di Arezzo, acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora, dovranno mirare alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, alla protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni ed alla costruzione di un territorio ecologicamente stabile.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme operative e prescrizioni relative alle risorse naturali: acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora.

6. I titoli degli articoli seguenti del presente Titolo VI costituiscono le Invarianti Strutturali e le Tutele Strategiche così come definite al precedente art.9; tali norme costituiscono il quadro di riferimento normativo delle tutele degli elementi fisici e delle parti di territorio da salvaguardare e prevalgono sulle restanti disposizioni contenute nelle presenti norme ed in particolare su quelle riferite alle Unità Territoriali Organiche Elementari ed alle Aree Strategiche di Intervento di cui rispettivamente al Titolo XII e XIII.

Capo I Città ed insediamenti urbani

Articolo 38 Centri antichi ed aggregati

1. Il Piano strutturale conferma ed assume quale parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

  1. A. la parte conoscitiva del Prg vigente relativa al centro storico composta dai seguenti elaborati
    1. 1 Relazione
    2. 2 Normativa
      1. 2.1 Norme Tecniche di Attuazione
      2. 2.2 Schede per Unità Edilizia
    3. 3 Tavole di analisi:
      1. 3.1 riferimenti numerici
      2. 3.2 destinazioni d'uso dei P.T.
      3. 3.3 proprietà pubbliche
      4. 3.4 vincoli sovraordinati
    4. 4 Relazione storica
    5. 5 Tavole di analisi storico-tipologica
      1. 5.1 incrementi e sostituzioni edilizi
      2. 5.2 elenco ritrovamenti archeologici
      3. 5.3 tipologie edilizie
    6. 6 Tavole di progetto:
      1. 6.1 classificazione del valore architettonico-ambientale
      2. 6.2 interventi ammissibili
      3. 6.3 destinazioni e funzioni
      4. 6.4 parchi-giardini-aree verdi
    7. 7 Studi di intervento:
      1. 7.1 sistema delle Mura
      2. 7.2 proposte per il Centro Storico
  2. B. Le schede di rilevamento con analisi dell'edificato con individuazione delle costruzioni di particolare valore architettonico.
  3. C. La schedatura di rilievo degli insediamenti sparsi di valore architettonico allegati al PRG vigente ed individuati dal Prg stesso come aree T1 e T2.

2. Il Piano Strutturale individua nella Tav.C.2 Invarianti Strutturali, i centri antichi e gli aggregati e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico

  • Predisporre il monitoraggio e l'aggiornamento del quadro conoscitivo esistente con successiva verifica di dettaglio degli usi attuali, delle condizioni di integrità architettonica e tipologica dei manufatti, compresi gli spazi aperti pubblici e privati;
  • assumere la vigente normativa predisponendone un adeguamento ed aggiornamento ai fini di incrementare la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici e degli spazi aperti, e contribuire all'equilibrio delle funzioni e delle forme di riuso; in particolare tale aggiornamento dovrà tendere a:
    1. adeguare ed estendere la disciplina degli interventi volta al recupero dei manufatti e degli spazi aperti di pregio;
    2. riequilibrare le funzioni, razionalizzare gli impianti a rete, mantenere e riqualificare le attività commerciali ed artigianali;
    3. limitare la tendenza al frazionamento delle unità abitative e favorire la permanenza dei tipi edilizi monofamiliari;
    4. assicurare un adeguato rapporto tra la funzione residenziale e la funzione turistica.
Articolo 39 - Edifici specialistici e ville

Il Piano strutturale individua nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali, gli edifici specialistici e le ville e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico

  • predisporre specifica schedatura che contenga analisi e valutazioni storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico;
  • disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;
  • per tali edifici il Regolamento Urbanistico potrà prevedere soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo.

Articolo 39 Edifici specialistici e ville

Il Piano strutturale individua nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali, gli edifici specialistici e le ville e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico

  • predisporre specifica schedatura che contenga analisi e valutazioni storico-morfologiche del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico;
  • disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;
  • per tali edifici il Regolamento Urbanistico potrà prevedere soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo.

Capo II Territorio rurale

Articolo 40 Edilizia rurale di pregio

1. Il Piano strutturale individua nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali" tutti gli edifici rurali considerati di pregio e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico

  • predisporre una schedatura che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica, il livello di compatibilità tra il tipo edilizio e le forme di riuso ammesse, secondo il modello di scheda allegato allo studio di settore: Ricognizione dei beni artistici, storici ed ambientali nel territorio extraurbano;
  • disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;
  • per gli edifici rurali considerati di pregio dal Piano Strutturale il Regolamento Urbanistico potrà prevedere soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo.

Articolo 41 Altri edifici di antica formazione

1. Il Piano strutturale individua nella Tav.C.2 Invarianti Strutturali, oltre all'edilizia rurale di pregio, gli altri edifici presumibilmente di antica formazione in quanto presenti al Catasto Lorenese ed al Catasto di Impianto e dispone per essi le seguenti prescrizioni da seguirsi nella redazione del Regolamento Urbanistico:

  • predisporre una schedatura che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica, il livello di compatibilità tra il tipo edilizio e le forme di riuso ammesse, secondo il modello di scheda allegato allo studio di settore: Ricognizione dei beni artistici, storici ed ambientali nel territorio extraurbano;
  • disporre una dettagliata scheda normativa con la quale disciplinare le singole modalità di intervento sugli edifici e sugli spazi aperti, le funzioni ammissibili, il codice dei materiali e delle tecniche ammesse;
  • per gli edifici indicati nella Tav.C.2 Invarianti Strutturali come "manufatto non di antica formazione" o "manufatto di antica formazione con alterazioni molto forti" il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre opportune valutazioni e verifiche in merito alla eventuale presenza di elementi di valore anche relativi a singole parti dell'edificio o del complesso di edifici ed in tal caso predisporre, mediante la redazione di una specifica disciplina che potrà anche comportare la redazione della scheda normativa di cui al precedente comma, norme di tutela e conservazione specifiche relative ai manufatti e/o singole parti da tutelare;
  • nel caso in cui a livello architettonico, tipologico o documentale, sia indiscutibilmente rilevata la completa assenza di elementi di valore degni di tutela, il Regolamento Urbanistico potrà limitarsi a redigere una semplice documentazione fotografica accompagnata da una breve scheda sintetica con la quale si argomenti l'inutilità di predisporre norme specifiche di tutela; in tal caso potrà essere omessa la scheda normativa di cui al comma precedente;

Articolo 42 Boschi

1. Nelle aree individuate nella Tav.C.2 Invarianti Strutturali, come boschi il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme per il recupero degli edifici esistenti, il divieto di edificabilità e di realizzazione di nuove recinzioni ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento di attività di allevamento.

3. Le aree individuate come aree boscate di pregio nella Tav. B.21 Risorse naturali sono escluse dall'applicazione integrale della L.R. 64; il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire specifiche norme per la regolamentazione delle attività e la salvaguardia di tali aree.

Articolo 43 Aree terrazzate e ciglionamenti

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come aree terrazzate e ciglionamenti, il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

2. Esso dispone la loro conservazione integrale ed il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare interventi di tutela e ricostruzione, fatta salva la possibilità, nei casi di crolli totali, di realizzare soluzioni diverse purché ambientalmente compatibili sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque; gli interventi di consolidamento e di ripristino saranno considerati, in via prioritaria, quali interventi di miglioramento ambientale ai sensi della L.R. n.64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, quando coincidenti con aree boscate così come definite al precedente art. 38, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere uno studio specifico atto a dimostrare la sussistenza o meno del vincolo di cui al comma 1; gli eventuali interventi su tali aree restano pertanto subordinati all'effettuazione di tale studio.

Articolo 44 Regime delle acque

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come regime delle acque il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • finalizzare le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie ripariali autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica;
  • privilegiare nella realizzazione di tali opere le tecniche proprie dell'Ingegneria naturalistica;
  • vietare all'interno del corpo idrico, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, limitandosi agli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
  • prevedere l'esecuzione dei lavori di ripulitura e manutenzione fluviale solo nei casi di documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

2. La Tav. B.11b Il sistema idrografico: le competenze, stabilisce i corsi d'acqua che rimangono di competenza provinciale e quelli invece che pur esterni al perimetro delle aree urbane saranno di competenza comunale.

Articolo 45 Invasi

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come invasi il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • prevedere che i bacini di accumulo convoglino le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione, dimensionandoli in relazione alla superficie delle coperture e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno centennale;
  • prevedere che i bacini di accumulo siano ricavati in apposite aree permeabili e provvisti di una bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali; qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità;
  • disporre norma che preveda di non computare i bacini di accumulo ai fini della verifica delle percentuali di impermeabilizzazione di cui alla DCR 25 gennaio 2000 n. 12 e successive disposizioni;
  • prevedere una salvaguardia con vincolo assoluto di inedificabilità sulle aree interessate dalla realizzazione di casse di espansione e/o di laminazione già individuate dai Piani di settore vigente, valida fino alla progettazione ed approvazione da parte dell'Autorità competente del progetto del Canale Diversore di cui all'art. 182, qualora in tale sede sia dimostrato che tale opera rende non più necessaria la realizzazione dei suddetti invasi.

Articolo 46 Arginature

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.2 Invarianti Strutturali come arginature il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, sono da salvaguardare da usi impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata;
  • sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è da apporre lo stato di vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l'efficacia idraulica;
  • prevedere la progettazione dei nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde;
  • garantire l'efficienza idraulica delle arginature da un preciso programma di manutenzione periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone;
  • vietare l'impermeabilizzazione degli argini;
  • privilegiare gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.

Capo III Rete delle infrastrutture per la mobilità

Articolo 47 Viabilità storica

1. Il Piano strutturale individua le strade il cui tracciato risulta ancora coerente a quello presente al Catasto Lorenese e al Catasto di Impianto; il Regolamento Urbanistico per tali strade dovrà predisporre apposita documentazione conoscitiva sulla quale basare norme di tutela e quando possibile, di riqualificazione.

Articolo 48 Strade vicinali

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme specifiche per la gestione delle Strade vicinali che garantisca i seguenti indirizzi:

  • prevedere il mantenimento della fruibilità pubblica;
  • tendere al ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente o risulti la strada stessa privatizzata;
  • prevedere il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale, ecc.).
  • prevedere ed incentivare interventi di rifunzionalizzazione di alcuni tracciati per la creazione di viabilità alternative;
  • verificare la possibilità di individuare alcune sedi per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili per l'attività di tempo libero.

Capo IV Tutela paesistica ed ambientale

Articolo 49 Tutela paesistica dei centri antichi (strutture urbane) e degli aggregati

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4.a Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica, come aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore e di minore valore, il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione. Nell'ambito di tutela paesistica dell'abitato di Pratantico il Regolamento Urbanistico potrà consentire la localizzazione di interventi di nuova edificazione alle seguenti condizioni:

  1. 1. aree appartenenti al sistema della residenza (Tav. C06a)
  2. 2. aree poste in prossimità del limite del perimetro della tutela;
  3. 3. aree caratterizzate dalla presenza di opere di urbanizzazione primaria;
  4. 4. interventi di minima entità a saturazione di zone di completamento che non necessitano della realizzazione di nuove opere di urbanizzazione.
  5. 5. mantenimento dei varchi inedificati sul territorio aperto che costituiscono affacci e visuali dirette dall'arteria stradale generatrice del tessuto

2. Nelle aree di cui al punto precedente il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare interventi mirati al recupero dei manufatti di valore architettonico/documentario, alla manutenzione e/o ripristino delle colture agrarie tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.

3. Le aree agricole sottoposte a tutela paesistica così come riportate anche nella Tav. C4.c Tutele strategiche: aree agricole speciali potranno comunque concorrere alla determinazione delle superfici minime dell'art.3 della L.R. n.64/95 al fine della progettazione dei P.d.M.A.ed in caso di aziende agricole preesistenti il Regolamento Urbanistico potrà disporre la possibilità di realizzare annessi pertinenziali, in contiguità con le stesse, nel caso in cui ne risulti impossibile una diversa localizzazione.

4. Nelle aree individuate nella Tav. C.4a: Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica come aree di tutela degli aggregati minori il Regolamento Urbanistico potrà disciplinare interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché gli ampliamenti per una sua corretta fruizione; in caso di aziende agricole esistenti all'interno di tali aree potrà inoltre consentire la realizzazione, in contiguità con le stesse, di annessi pertinenziali qualora risulti impossibile una diversa localizzazione.

Articolo 50 Tutela paesistica degli Edifici specialistici e delle ville

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4a: Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica come aree di tutela delle ville e degli edifici specialistici il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

1. Per tali aree il regolamento urbanistico dovrà prevedere:

  1. a. la conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (viali alberati, viabilità poderale, case rurali, piantate residue, piante arboree e siepi).
  2. b. le regole e condizioni per la realizzazione di annessi agricoli che potrà essere ammessa solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza;
  3. c. la definizione delle procedure di valutazione per la realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto precedente, che dovrà comunque basarsi su:
    • analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonche' degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso, se minore dell'area di pertinenza;
    • definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
    • simulazioni prospettiche delle alternative;
    • modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.
  4. d. Le aree agricole sottoposte a tutela paesistica così come riportate anche nella Tav. C4.c Tutele strategiche: aree agricole speciali potranno comunque concorrere alla determinazione delle superfici minime dell'art.3 della L.R. n.64/95 al fine della progettazione dei P.d.M.A.A.

Articolo 51 Tutela paesistica delle strade e della viabilità storica

1. Per i tratti stradali individuati nella Tav. C.4a: Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica come strade di interesse paesistico il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme di tutela e di valorizzazione che contemplino indicazioni riferite alle modalità architettoniche per le eventuali nuove edificazioni, e per tutti i manufatti relazionati alla strada (quali ad esempio la cartellonistica pubblicitaria).

Articolo 52 Aree di interesse ambientale

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4a: Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica come aree di interesse ambientale il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme relative alla conservazione degli assetti edilizi ed urbanistici esistenti nella loro caratterizzazione formale e tipologica per quanto attiene a: carico insediativo, impiego di materiali, tecnologie, caratteristiche costruttive, finiture, arredi vegetazionali e sistemazioni esterne, conservazione degli assetti vegetazionali, conservazione di risorse o memorie storiche.

Capo V Tutela geomorfologica ed idrogeologica

Articolo 53 Geotopi

Nelle aree individuate nella Tav. C.4a: Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica come geotopi il Piano Strutturale non prevede la localizzazione di interventi di nuova edificazione.

Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre norme di tutela integrale che consentano il corretto decorso delle dinamiche naturali e che evitino manomissioni di qualsiasi natura (rimodellamenti, attività di escavazione, rimboschimenti, manufatti edilizi, ecc.)

Nelle aree di cui al comma 1 quando esse riguardano le aree urbanizzate così come definite al precedente art.17, il Regolamento Urbanistico potrà predisporre anche interventi di trasformazione, se non in contrasto con le disposizioni del presente titolo e tali da non compromettere gli eventuali caratteri geomorfologici presenti.

Articolo 54 Le aree di pertinenza fluviale

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4a: Tutele strategiche: paesistica e ambientale, geomorfologica e idrogeologica come aree di pertinenza fluviale ed in tutti i corsi d'acqua individuati nella Tav.B33 "Ambiti fluviali" il Regolamento Urbanistico oltre a definire le modalità per incentivare la delocalizzazione delle strutture presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua, ancorché condonate, al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica, facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile, dovrà predisporre norme di tutela che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
    • istituire su ambedue le sponde di tutti i corsi d'acqua, fatte salve le vigenti disposizioni normative, una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede esterno dell'argine o in mancanza di questo dal ciglio di sponda; questa fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ecosistema ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse;
    • prevedere negli interventi di ripristino delle sponde la rinaturalizzazione degli alvei con l'eliminazione graduale delle pareti in cemento;
    • garantire la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la proliferazione algale ed i conseguenti effetti dell'eutrofizzazione delle acque;
    • facilitare le operazioni del servizio di piena, di polizia idraulica, oltre che di protezione civile al fine di garantire l'efficienza della rete idraulica;
    • predisporre i seguenti divieti:
      • qualsiasi tipo di edificazione e consentire solamente interventi di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
      • ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonche' per le opere necessarie all'attraversamento viario e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
      • la coltivazione, anche nell'ambito di orti e la presenza di allevamenti animali;
      • i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale.
      • l'installazione di recinzioni o di qualsiasi altra struttura che ostacoli l'accesso al corso d'acqua e comunque il libero deflusso delle acque.
  • Canalizzazioni agricole
    • condizionare gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti;
    • vietare l'interruzione e/o l'impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate;
    • vietare la lavorazione del terreno a meno di 1,5 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; prevedere che tali fasce siano regolarmente manutenute con sfalcio dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.
  • Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione
    • evitare, nella costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle), il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso;
    • prevedere che la base dell'impalcato sia sempre sviluppata ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.
  • Bacini di accumulo
    • predisporre che nelle nuove aree destinate ad attività industriali e artigianali e negli interventi di ampliamento, completamento e trasformazione di insediamenti industriali e artigianali, qualora la superficie coperta da realizzare sia superiore a 500 mq. le acque meteoriche intercettate dalle coperture siano recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo (vasche volano) evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe;
  • Rilevati delle infrastrutture viarie
    • prevedere che i rilevati delle infrastrutture viarie siano provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali;
  • Sottopassi e botti
    • prevedere che i sottopassi e le botti per l'attraversamento delle opere viarie garantiscano il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti e che la sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento risulti maggiore e/o uguale a quello di monte; allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.
  • Vegetazione ripariale
    • prevedere norme che consentano ed incentivino i seguenti interventi:
    • predisporre i seguenti divieti:

Articolo 55 Le aree di tutela idraulica

1. Nelle aree dove sono stati riscontrati fenomeni di difficoltoso drenaggio, il Piano Strutturale individua gli interventi necessari alla risoluzione del problema così come evidenziati nella Tav. C.04a Tutele strategiche: paesistica ambientale ed indicati come Canali ed aree di salvaguardia, Tratti di alveo da riprofilare o Situazioni puntuali.

2. In sede di Regolamento Urbanistico dovrà essere redatto specifico studio idrologico-idraulico finalizzato a verificare la fattibilità degli interventi; tali studi dovranno confermare i tracciati e le soluzioni proposte dal Piano Strutturale così come dettagliate per ogni singola area al successivo comma 3 o qualora non fosse verificata la fattibilità delle opere, ipotizzare soluzioni alternative che garantiscano comunque la risoluzione dei problemi evidenziati e dove possibile il recupero di aree permeabili e l'abbassamento dei tempi di corrivazione.

3. Tutti gli interventi inerenti il reticolo idraulico minore dovranno garantire un'efficacia almeno pari a quella posseduta dallo schema idraulico preesistente.

4. Per ciascuna delle seguenti aree il Piano Strutturale ha individuato i principali problemi presenti, gli interventi necessari alla loro risoluzione e le relative salvaguardie che resteranno in vigore fino alla realizzazione degli stessi interventi che dovranno essere attuati con le modalità di cui al comma precedente:

  • Area n. 1 - S. Giuliano: presenta un restringimento della sezione idraulica in corrispondenza del sottopasso della ferrovia Arezzo-Sinalunga; nell'area è presente una nuova lottizzazione posta a monte dell'area dell'asilo comunale, per tale contesto risulta necessaria la verifica delle condizioni di efficienza del reticolo idraulico precedenti alla realizzazione della lottizzazione; in tal senso non si dovranno diminuire i tempi di corrivazione né aumentare le portate a valle nel recettore finale (Fosso Vingone); si prevede l'adeguamento della sezione idraulica del fosso e comunque la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un by-pass che si sviluppa in destra idraulica del Fosso Vingone da monte dell'asilo fino a valle del sottopasso sulla ferrovia di cui è stata documentata l'inefficienza.
  • Area n. 2. - Cà dei Frati: per tale contesto è stata documentata l'inadeguatezza del tratto tombato posto in Loc. La Cavolaia oltre che un'area di difficile drenaggio posta nei pressi dell'aeroporto di Mulin Bianco; si prevede la ridefinizione del riassetto idraulico dei fossi e capofossi ed il collettamento delle acque verso il fosso di cui al punto successivo; si prevede inoltre la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un canale che convogli le acque verso il Rio Sellina.
  • Area n. 3. - Confluenza Rio Sellina - Canale Maestro della Chiana: la botte presente sotto il raccordo autostradale nell'intersezione con il tracciato del Rio Sellina risulta al limite della capacità di smaltimento; si prevede la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un canale che contribuisca allo smaltimento delle acque del Rio Sellina; gli interventi consentiti nell'area devono prevedere la non occupazione della fascia residua esistente tra gli edifici e la scarpata della strada.
  • Area n. 4. - S. Lazzaro: è documentata un'area di difficoltoso drenaggio in corrispondenza della porzione di territorio compresa tra la ferrovia Roma-Firenze e la superstrada Due Mari, si prevede la ridefinizione del riassetto idraulico dei fossi e capofossi ed il collettamento delle acque verso il fosso di cui al punto successivo; si prevede la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un canale che convogli le acque verso il Rio Fissatone; i volumi agricoli presenti lungo i tracciati saranno beneficiati degli incentivi per la delocalizzazione.
  • Area n. 5. - La Sella: il sottopasso della superstrada dei Due Mari risulta al limite della capacità di smaltimento; si prevede l'adeguamento della sezione idraulica in fase di realizzazione della Superstrada dei due Mari.
  • Area n. 6. - Area La Madonna - Sellina: si prevede la ridefinizione del riassetto idraulico dei fossi e capofossi ed il collettamento delle acque verso il fosso che si sviluppa dalla Loc. Sellina in direzione di Casa Madonna, del quale dovrà essere adeguata la sezione idraulica; si prevede la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un canale che convogli le acque verso il Rio Sellina nei pressi di Loc. Pont'Alto.
  • Area n. 7. - Intersezione Vingone - Via V.Veneto - viale Colombo: è presente all'interno dell'alveo un palo dell'Enel per il quale si prevede la delocalizzazione; a seguito degli interventi che si intendono realizzare per la riduzione del rischio idraulico (canale diversore) deve essere previsto l'adeguamento della sezione idraulica, pertanto gli edifici presenti sia in destra che in sinistra idraulica del tratto del torrente compreso tra Via Vittorio Veneto e Via Colombo non potranno prevedere nessun tipo di ampliamento o aumento di carico urbanistico; si prevede la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per l'adeguamento della sezione idraulica della botte presente sotto Viale Cristoforo Colombo.
  • Area n. 8. - Area La Catona - Tucciarello: il tratto tombato del rio Gavardello risulta sottodimensionato e la rete minore limitrofa inefficiente; si prevede la ridefinizione del riassetto idraulico dei fossi e dei capofossi ed il collettamento delle acque verso il rio Gavardello nel tratto immediatamente a monte di quello tombato; si prevede inoltre la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un canale che rappresenterà il nuovo tracciato del rio Gavardello che convoglierà le acque provenienti dall'area a monte in un punto a valle del sedime occupato dall'edificio dell'istituto di Selvicoltura.
  • Area n. 9. - Ponte della parata: il tratto tombato del torrente Castro in questo punto risulta di sezione idraulica non adeguata; la realizzazione del canale diversore permetterà la soluzione del problema.
  • Area n. 10. - La Meridiana -Sono presenti due tratti tombati entrambi di sezione idraulica non adeguata (10a e 10b); in fase di realizzazione del canale diversore le sezioni di smaltimento dovranno essere adeguate anche in seguito alle maggiori nuove portate che implicherà il progetto.
  • Area n. 11. - Policiano: è stata documentata l'inadeguatezza della sezione idraulica del tratto urbano del Fosso di Policiano; si prevede la riprofilatura dell'alveo e la realizzazione di un'area da destinarsi all'inserimento di opere per la laminazione delle piene; si prevede inoltre, lungo il Fosso degli Oppi la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un canale che convogli le acque a valle di podere Toncato.
  • Area n. 12. - Frassineto: il tratto tombato del Rio di Rigutino presente da Casa Batoli fino a valle dell'abitato di Frassineto risulta di sezione non adeguata; si prevede il riassetto del reticolo minore e la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per la realizzazione di un nuovo canale che convogli le acque a valle dell'abitato di Frassineto.
  • Area n. 13. - Chiassa Superiore: è documentata l'inadeguatezza del Ponte lungo il Torrente Chiassa oltre che della sua sezione idraulica; si prevede la riprofilatura dell'alveo e la realizzazione di due aree di tutela in sinistra idraulica del torrente per la realizzazione di eventuali opere di laminazione.
  • Area n. 14. - Bagnoro: è stata documentata la difficoltà di drenaggio in sinistra idraulica del Torrente Vingone; la realizzazione di una lottizzazione in detta area ha portato ad un riassetto del reticolo idrografico minore e ad una nuova adeguata configurazione, pertanto si ritiene il problema risolto; lungo il Rio Valtina, sono presenti tre ponti tutti di sezione idraulica non adeguata; si prevede la risagomatura del Rio Valtina e la demolizione e ricostruzione come passerelle pedonali dei tre ponti, la modifica del tracciato viario in prossimità dell'abitato del Bagnoro e la realizzazione di una nuova viabilità per l'accesso alla Pieve del Bagnoro; in alternativa, si prevede la realizzazione di una fascia di tutela della larghezza di 30 m. per l'esecuzione di un nuovo canale che convogli le acque a valle dell'abitato di Bagnoro e si ricolleghi con il canale che si prevede di realizzare in Loc. Sellina di cui all'area n. 6.
  • Area n. 15 - Giovi - Ceccantino: è documentata l'inadeguatezza del sistema fognario; in sede di Regolamento Urbanistico dovrà essere verificata la possibilità di realizzare un canale a cielo aperto che sollevi il sistema fognario dalle portate meteoriche.
  • Area n. 16 - Borro di Covole: è documentata l'inadeguatezza della sezione idraulica nel tratto a monte della confluenza in Loc. Due Fiumi; si prevede l'adeguamento della sezione idraulica e la delocalizzazione di infrastrutture pubbliche (illuminazione pubblica) in destra della strada che si sviluppa in direzione dei Due Fiumi.
  • Area n. 17 - Confluenza Bicchierata - Castro: l'area di futura lottizzazione, nonché quella già edificata, presentano difficoltà di drenaggio ed il sistema fognario risulta al limite della capacità; l'area di laminazione prevista dal progetto di mitigazione del rischio dovrà essere mantenuta anche successivamente alla realizzazione del canale diversore, che convoglierà le acque del Castro e del Bicchierata nel Torrente Vingone.
  • Area n. 18 - Via Francesco Redi: è stata documentata l'inefficienza del reticolo idraulico minore per la quale si prevede una riconfigurazione che ne garantisca l'efficienza; si prevede inoltre la realizzazione di un'area in leggera depressione atta alla ricezione delle acque drenate dal reticolo minore ed al collettamento delle stesse quando il ricettore posto a lato del campo sportivo di Villa Severi è in grado di riceverle.
  • Area n. 19 - Rigutino: è stata documentata l'inadeguatezza della sezione idraulica del tratto urbano sia del Fosso di Rigutino che del Rio Grosso; si prevede la riprofilatura di entrambi gli alvei e la realizzazione di due aree da destinarsi all'inserimento di opere per la laminazione delle piene; si evidenzia inoltre la necessità di risolvere la situazione creatasi a monte dell'intersezione Rio di Rigutino - S.R. 71 per la presenza di un edificio realizzato sopra l'alveo del torrente.
  • Area n. 20 - Vitiano: è stata dimostrata l'inadeguatezza della sezione idraulica del Rio di Vitiano, si prevede pertanto la riprofilatura dell'alveo nel tratto compreso tra Valtrona e l'intersezione con la S.R. 71.

Articolo 56 Aree instabili

1. Nelle aree individuate nella Tav. B.31 La pericolosità geologica come aree instabili il Regolamento Urbanistico oltre a definire le modalità per incentivare la delocalizzazione delle attività abusive che interferiscono con il libero deflusso delle acque, creando situazioni di rischio, dovrà predisporre norme di tutela che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • Stabilizzazione dei versanti collinari:
    • mantenere i terrazzamenti agrari nella loro piena efficienza mediante costanti ed opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali;
    • salvaguardare l'integrità del manto erboso nelle aree soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche;
  • Impermeabilizzazione del suolo:
    • prevedere nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali ed orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e l'aumento dei tempi di corrivazione;
    • minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo nella realizzazione di tutti i tipi d'impianto artificiale attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno;
    • evitare, nella realizzazione delle opere, di alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali;
    • recapitare, nelle aree impermeabilizzate, le acque superficiali in appositi bacini di accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle zone limitrofe;
    • evitare in ogni caso di interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
  • Sbancamenti, scavi e rinterri:
    • provvedere ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto o substrato lapideo, che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia e del profilo topografico, appositi drenaggi a monte per l'abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di scolo;
    • individuare prima dell'inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, il sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino;
    • calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture limitrofe, per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici preesistenti;
    • prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l'impiego di tecniche dell' ingegneria naturalistica per tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo;
    • utilizzare per i rinterri materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando il grado di compattezza, di addensamento e di permeabilità del terreno;
  • Costruzioni interrate:
    • verificare la profondità del livello di falda di tutte le costruzioni interrate che andranno ad interessare le zone con falda acquifera superficiale e valutare l'escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni;
    • prevedere il piano di calpestio dei locali interrati preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda, al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda; nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, le eventuali nuove costruzioni interrate dovranno avere locali interrati stagni e non potrà essere prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua;
    • subordinare la realizzazione di costruzioni interrate costituite da locali sotterranei di profondità superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali profonde, alla verifica dell'interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico;
    • limitare la messa in opera di impianti di depressione della tavola d'acqua esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Articolo 57 Aree esondabili

1. Nelle aree individuate nella Tav. B.32 Aree allagate come aree esondabili il Regolamento Urbanistico oltre a definire le modalità per incentivare la delocalizzazione delle attività abusive che interferiscono con il libero deflusso delle acque creando situazioni di rischio, dovrà predisporre norme di tutela che garantiscano i seguenti indirizzi:

  • Casse di espansione:
    • prevedere la realizzazione di opportune casse di espansione per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua qualora a seguito di studi idraulici vengano messe in evidenza situazioni di rischio idraulico in aree ove si intende realizzare opere o interventi di interesse pubblico o ad esso ricollegabili; la posizione e la dimensione delle casse di espansione dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.
    • vietare in tali aree qualsiasi tipo di intervento edilizio limitando la realizzazione di impianti sportivi a quelli privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di eventi alluvionali;
    • incentivare la realizzazione di vasche volano che consentano di ridurre gli effetti dell'impermeabilizzazione del suolo allungando i tempi di corrivazione.
  • Intubamenti:
    • vietare tutte le operazioni di tombatura e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi;
    • favorire ed incentivare tutti gli interventi che perseguano il recupero della naturalità dei corsi d'acqua, attraverso la realizzazione di percorsi alternativi a giorno;
    • prevedere l'adeguamento igienico-sanitario e la messa in sicurezza per i tratti abbandonati ed in particolare per le zone di Frassineto, Policiano e Rigutino;

2. Nelle aree individuate nella Tav. B.35 Carta delle criticità: degrado e rischio connessi all'assetto idrogeologico come aree a difficoltoso drenaggio l'attuazione di qualsiasi intervento che preveda nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e/o ampliamento, sono condizionati all'elaborazione di uno studio idrologico-idraulico finalizzato alla individuazione dei necessari interventi atti alla risoluzione dei problemi ivi rilevati e che dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e/o ampliamento.

Capo VI Tutela dei tipi e varianti del paesaggio agrario

Articolo 58 Alluvioni antiche e recenti: fondovalle stretto

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come fondovalle stretto il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni ed annessi rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • il mantenimento dell'efficienza delle sistemazioni della bonifica, della viabilità campestre, dell'orientamento monodirezionale dei campi, delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, delle siepi, delle siepi alberate, delle alberature a filare, a gruppi ed isolate, della vegetazione della ripa;
  • il restauro e la manutenzione della rete scolante;
  • la limitazione della conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non superiori ad 1 ha e fatto salvo il regime idraulico del fondovalle per i fondovalle molto stretti e superiore a 2 ha per quelli più ampi;
  • la costruzione di nuovi annessi agricoli, ai sensi della L.R. 64/95, esclusivamente in contiguità dei complessi rurali esistenti, disciplinando morfologia del costruito e materiali da utilizzare e per i fondovalle molto stretti, comunque a non meno di 50 metri dal bordo del terrazzo fluviale.

Articolo 59 Alluvioni antiche e recenti: fondovalle largo

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come fondovalle larghi il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni ed annessi.

1. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • la tutela delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, le presenze vegetazionali non colturali (arboree e arbustive), il sistema scolante, i manufatti della bonifica idraulica, i canali pensili delle acque alte e relativa vegetazione ripariale, la viabilità ed i manufatti antichi;
  • La limitazione della conversione a colture da legno soltanto per corpi contigui non superiori a 2 ha;
  • La costruzione di nuovi edifici rurali solo in condizione di alto morfologico ed in franco da esondazione.

Articolo 60 Alluvioni antiche e recenti: pianure

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come Pianure: Fattorie granducali della Valdichiana (variante e), il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • il mantenimento delle residue alberature e delle piantate residue che conservano un valore strutturale di organizzazione del paesaggio agrario, della rete scolante e dei fossi di scolo e della viabilità poderale;
  • il restauro e la manutenzione dei manufatti della bonifica e delle case rurali, comprese le aie e le pertinenze da recuperare o ricostruire;
  • l'esclusione di ulteriori accorpamenti di campi;
  • la realizzazione di nuovi annessi rurali solo in contiguità con i centri aziendali esistenti e nel rispetto delle preesistenze.

3. Per le altre aree comprese nel tipo di paesaggio Pianure, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • l'esclusione di nuova edificazione lungo le strade, in particolare lungo le direttrici nazionali e regionali, le direttrici primarie di interesse regionale, provinciale ed interprovinciale ed al margine di strade provinciali quali collegamento tra sistemi locali;
  • il mantenimento degli elementi di cui al precedente comma 2, lettera a. oltre agli alberi di pregio isolati, a filari e gruppi e dei fossi di scolo lungo la via Catona, che dovranno essere mantenuti integralmente, evitando tombinamenti, compresi i dislivelli a terrazzo, le ripe erbose a monte della strada.

Articolo 61 Colline fluvio lacustri: colline a struttura mista

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come colline a struttura mista il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • il mantenimento della forma dei campi e degli uliveti, delle siepi alberate, delle residue piantate, dei boschetti;
  • la tutela dei sistemi arborei lineari, dei fossi e dei canali esistenti.

Articolo 62 Rilievi della struttura appenninica: oliveto terrazzato

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come oliveto terrazzato il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • l'eventuale possibilità di ampliamento dei rustici dei complessi edilizi esistenti al fine di destinare parti della costruzione principale a fini agrituristici, nel rispetto dell'architettura rurale dei luoghi e delle preesistenze di maggior pregio architettonico, tipologico e documentario;
  • la realizzazione di piccoli annessi agricoli, con funzione di ricovero attrezzi, limitata alle aziende superiori a 1,5 ha ed alle seguenti condizioni:
  • in particolare per i contesti già urbanizzati: la riqualificazione delle recinzioni esistenti, dei caratteri architettonici e del corredo della vegetazione arborea;
  • per le aree individuate come isole interne al bosco tra Ambra e Chiana (variante c), il divieto di sostituzione dell'uliveto con altre colture, se non nella misura massima del 20% della superficie della %u201Cinsula" olivata, con esclusione delle %u201Cinsulare" ove tale sostituzione parziale sia già avvenuta;
  • per le aree individuate come a corona intorno ai centri storici (variante d) l'estensione del limite di cui alla precedente lettera b. a 2 ha.

Articolo 63 Rilievi della struttura appenninica: coltivi appoderati

Articolo 64 Rilievi della struttura appenninica: rilievi insulari all'interno della pianura

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come rilievi insulari all'interno della pianura il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il regolamento urbanistico dovrà prevedere:

  • la tutela dei brani residui delle colture e delle sistemazioni tradizionali, i valori architettonici degli edifici e dei complessi di antica formazione;
  • la possibilità di modeste integrazioni degli edifici esistenti all'interno dei nuclei, purché privi di valore architettonico e se motivate da esigenze legate alla conduzione agricola.

Articolo 65 Ambito delle colture e del frazionamento periurbano

1. Nelle aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come ambito delle colture e del frazionamento periurbano il Piano Strutturale non prevede la costruzione di nuove abitazioni rurali.

2. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • la tutela della maglia fitta, delle colture tradizionali arboree, delle siepi e delle alberature non colturali;
  • norme specifiche che favoriscano l'unificazione delle recinzioni, la regolamentazione dei piccoli vigneti e frutteti familiari, la ricontestualizzazione dell'edilizia paviglionare periferica, degli annessi, della vegetazione arborea di corredo; il riordino della viabilità di servizio; la formazione di sistemi ricreazionali tramite l'introduzione di fasce boscate.

Articolo 66 La tessitura agraria

1. Per le aree individuate nella Tav. C.4b: Tutele strategiche: tipi e varianti del paesaggio agrario come coltura tradizionale mista a maglia fitta, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere

  • la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
  • la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
  • il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi;

2. Per le aree con tessitura agraria a maglia media e rada, il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme di tutela della condizione attuale, che evitino ulteriori accorpamenti e rimodellamenti del suolo e per la maglia media introdurre norme che favoriscano la reintroduzione di solcature tra i campi, filari arborei e siepi lineari.

3. In corrispondenza del tessuto urbano marginale, eventualmente oggetto di interventi di miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale, nei limiti e secondo quanto specificato ai Titoli XII e XIII delle presenti norme, il Regolamento Urbanistico dovrà specificare gli interventi di mitigazione e di recupero dei caratteri essenziali delle colture tradizionali, così come definite ai precedenti comma 1 e 2.

Capo VII Tutela delle aree agricole speciali

Articolo 67 Aree agricole speciali

1. Il Piano Strutturale individua aree agricole speciali da sottoporre a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario.

2. Tali aree sono individuate nella Tav. C.4c: Tutele strategiche: aree agricole speciali e comprendono

  • le aree della corona agricola, corrispondenti all'ambito V3.1 del Sottosistema ambientale V3;
  • le aree della bonifica storica, corrispondenti all'ambito V3.2 del Sottosistema ambientale V3;

3. Per tali aree il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina secondo le indicazioni riportate ai successivi artt. 82 e 83.

Nella tavola di cui al precedente comma 2 sono riportate inoltre le aree agricole sottoposte a tutela paesistica ed ambientale la cui disciplina, riferita a quanto prescritto dal PTCP, è riportato al comma 3 dell'art. 49 delle presenti norme.