Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Titolo XV Attività estrattive

Articolo 218 Aree per attività estrattive e di escavazione di tipo transitorio

1. Nelle aree attualmente destinate alla coltivazione di cave ed inserite nel Piano delle Cave il Piano strutturale conferma l'attività estrattiva di cava quale destinazione transitoria; per tali aree dovrà essere previsto il reinserimento ambientale, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate in dettaglio nel presente articolo.

2. Al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni ciascuna area dovrà essere ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza.

3. È previsto il ripristino delle eventuali aree boscate.

4. Il progetto di coltivazione delle singole aree di cava, dovrà seguire quanto disposto dalla L.R. 78/98.

5. L'apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie, salvo diverse indicazioni, in materia di programmazione e gestione delle attività estrattive è subordinata alla conformità agli strumenti sovraordinati.

6. È incentivata la dismissione delle cave in attività e il recupero ambientale di quelle esistenti anche attraverso meccanismi di compensazione e perequazione in sede di atti di adeguamento al PRAERP.

7. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre apposita disciplina che garantisca i seguenti indirizzi:

  • nel caso in cui siano previsti vari lotti di coltivazione, ognuno di questi dovrà essere impostato in modo tale che sia possibile effettuare il suo ripristino ambientale indipendentemente dai lotti limitrofi, qualora questi non siano realizzati;
  • il materiale terrigeno superficiale, derivante dall'operazione preliminare di scoticamento, dovrà essere accantonato in apposita area di stoccaggio, individuata all'interno dell'area estrattiva;
  • dovrà essere prevista una esecuzione della coltivazione in modo tale da permettere il ripristino ambientale anche con modesti interventi, nel caso si verificasse l'interruzione dei lavori di scavo;
  • dovrà essere effettuato preliminarmente un intervento di sistemazione morfologica durante il quale dovrà essere eseguita la messa in sicurezza dei fronti di scavo con disgaggio dei massi eventualmente percolanti e il rimodellamento delle superficie gradonate di scavo;
  • per gli annessi che verranno utilizzati per la coltivazione dell'area estrattiva non è ammesso un piano di recupero degli stessi e pertanto si dovrà procedere alla loro demolizione a conclusione della coltivazione.

8. Essendo in corso da parte della Regione Toscana l'elaborazione del nuovo PRAER ai sensi dell'art. 4 della L.R. 78/1998 cui seguirà da parte della Provincia di Arezzo l'adeguamento del proprio quadro conoscitivo degli ambiti estrattivi sulla base del quale il Comune dovrà adeguare i propri strumenti urbanistici, la localizzazione del PAERP, nel rispetto delle invarianti strutturali e delle tutele strategiche di cui al Titolo VI delle presenti norme, comporterà il recepimento automatico nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale stesso con conseguente adeguamento del Regolamento Urbanistico tramite definizione accurata delle aree estrattive.

Titolo XVI Salvaguardie

Articolo 219 Disposizioni generali

1. Ai sensi del comma 2 lettera g dell'art.24 della L.R. 16.1.1995 n. 5 dalla data di adozione del Piano Strutturale sino all'approvazione del Regolamento Urbanistico e comunque per una durata non superiore a tre anni, sono stabilite le seguenti norme di salvaguardia.

2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 33 della L.R. 5/95, l'autorità competente sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia e di denuncia di inizio attività, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale e con le eventuali salvaguardie contenute nel P.I.T. e nel P.T.C.

3. Restano esclusi dalla presente normativa di salvaguardia:

  • gli interventi posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 3/2/93 nº 29 nonché le opere riconosciute di pubblica utilità o di pubblico interesse;
  • gli interventi per i quali sia intervenuto il rilascio di concessione edilizia ovvero denuncia di inizio attività ancora efficaci, nonché le relative varianti in corso d'opera, entro la data di approvazione del Piano Strutturale e le cui domande risultino comunque pervenute entro la data di adozione del Piano Strutturale.
  • i piani attuativi del P.R.G. vigente adottati dall'Amministrazione Comunale entro la data di approvazione del Piano Strutturale e che risultino presentati entro la data di adozione del Piano Strutturale assieme a tutti gli atti conseguenti i Piani Attuativi stessi.

4. Le norme di salvaguardia sono suddivise in:

  • Salvaguardie del Piano Strutturale
  • Salvaguardie per la difesa dai fenomeni alluvionali

Capo I Salvaguardie del Piano Strutturale

Articolo 220 Salvaguardie relative ai Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali

1.Sono sottoposti a regime di salvaguardia, nei limiti di cui al comma 1 del precedente art.219 e con le precisazioni di seguito indicate, i seguenti sottosistemi territoriali.

  • Sistema Ambientale (V):
    • nel sottosistema V4 sono ammessi unicamente interventi di sistemazione del suolo e di recupero ambientale; sono esclusi tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente, se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; ed eccetto i manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico; è inoltre esclusa la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche ivi comprese quelle derivanti da attività agricola, fatti salvi gli interventi all'interno delle aree di pertinenza di aziende agricole esistenti, se consentiti dalle vigenti normative.
    • nel sottosistema V2 fatte salve le limitazioni previste per il sistema V4 si potranno prevedere interventi sui manufatti esistenti, con le modalità previste dal Prg vigente;
    • per entrambi i sistemi fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico non sono ammessi nuovi edifici rurali mentre sono consentiti, oltre alla manutenzione, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia.
  • Sistema della Mobilità (M):
    • nelle aree di rispetto dei nuovi assi stradali e ferroviari previsti dal Piano Strutturale non sono consentiti interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; non sono inoltre consentiti interventi di addizione volumetrica e sostituzione edilizia ed in generale in tutti gli interventi che possono rendere inattuabili tali previsioni; tale salvaguardia si applica su di una fascia di rispetto misurata dall'asse del nuovo tracciato, così come riportato nella Tav. C.6b Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema della mobilità per una estensione pari a 150 metri per lato per il sottosistema M1, 100 metri per lato per il sottosistema M2 e 50 metri per lato per il sottosistema M3; tale salvaguardia non vige per i tracciati e gli assi stradali già esistenti.
  • Sistema della produzione (P)
    • nelle aree appartenenti al sottosistema P3: produttivo misto residenziale, relativamente alle funzioni produttive, sono consentiti tutti gli interventi previsti dal Prg vigente ad esclusione di quelli subordinati alla redazione di un Piano Attuativo;
    • sono consentiti interventi volti alla riconversione funzionale di aree o insediamenti esistenti da dismettere o rilocalizzare nell'ambito di Piani di Recupero o di ristrutturazione urbanistica coerenti con il Piano Strutturale.

Articolo 221 Salvaguardie relative alle Aree Strategiche di Intervento

1. Sono sottoposte a regime di salvaguardia nei limiti di cui al comma 1 del precedente art. 219 e con le precisazioni di seguito indicate, le seguenti Aree Strategiche di Intervento di cui al Titolo XIII - Schemi direttori.

2. Sono esclusi interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre esclusi la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura, gli ampliamenti volumetrici e le trasformazioni morfologiche nelle aree interessate dalle seguenti A.S.I.:

  1. 1.2: Nuovo quartiere Tucciarello;
  2. 1.3: Nuovo quartiere Cacciarelle;
  3. 2.2: Nuova zona industriale di Indicatore;
  4. 2.3: Nuova zona industriale di San Zeno;
  5. 3.7: La Catona;

3. Sono esclusi nelle aree interessate dalle seguenti A.S.I. gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica anche se consentiti dal Prg vigente fatte salve le addizioni volumetriche e gli interventi di sostituzione edilizia:

  1. 4.1: Parco Fluviale
  2. 4.2: Parco della bonifica idraulica
  3. 4.3: Parco urbano di Molin Bianco
  4. 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano
  5. 4.5: Parco urbano di San Cornelio
  6. 4.7: La cittadella del tempo libero: il triangolo delle cave.

4. Sono esclusi per l'area interessata dalla realizzazione del Canale diversore (A.S.I. 1.4) e per una fascia di rispetto misurata dall'asse del tracciato ipotizzato pari a 100 metri per lato, gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre escluse le addizioni volumetriche e la sostituzione edilizia ed in generale tutti gli interventi che possano comprometterne l'attuazione, secondo i criteri e gli indirizzi contenuti al Titolo XII - Schemi direttori delle presenti norme, anche se consentiti dal Prg vigente.

5. Sono esclusi nelle aree interessate dalle seguenti A.S.I. gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; sono inoltre escluse le addizioni volumetriche e la sostituzione edilizia, ad eccezione di quelli eventualmente previsti nell'ambito di un Piano Attuativo o di un Programma Complesso relativi all'intera area che non risultino in contrasto con le prescrizioni del Piano Strutturale ed in particolare con le indicazioni contenute al Titolo XII - Schemi direttori delle presenti norme:

  1. 2.4: Interporto
  2. 3.3: Cittadella degli affari
  3. 3.8: Area ex caserme
  4. 3.9: Ex Scalo merci
  5. 4.6: La cittadella dello Sport.

Articolo 222 Salvaguardie riferite al Patrimonio edilizio esistente

1. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dal Prg vigente, ad esclusione della ristrutturazione urbanistica che potrà essere ammessa solo se gli interventi risultano conformi alle disposizioni e previsioni del Piano Strutturale.

2. Con l'esclusione dell'ambito di vigenza della Variante al Prg Zona A Capoluogo, approvata con atto C.C. n.11 del 27/1/1999 e successivo C.C. n.328 del 22.11.02, per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.2: Invarianti Strutturali come centri antichi ed aggregati, edifici specialistici e ville ed edilizia rurale di pregio sono consentiti oltre agli interventi di manutenzione solo quelli di restauro e risanamento conservativo

3. Con l'esclusione dell'ambito di vigenza della Variante al Prg Zona A Capoluogo, approvata con atto C.C. n.11 del 27/1/1999 e successivo C.C. n.328 del 22.11.02, per gli edifici esistenti individuati nella Tav. C.2: Invarianti Strutturali come edifici di antica formazione, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ad esclusione degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del comma 2, lettera d) dell'art.4 della L.R. 14/10/1999 n.52 e successive modifiche ed integrazioni e comunque senza costituire alterazione della sagoma degli edifici e dei caratteri architettonici originari che sono stati conservati e in particolare dei caratteri architettonici dei prospetti, se non alterati.

Articolo 223 Salvaguardie riferite alle aree agricole

1. Nelle aree agricole speciali di cui al Titolo VI Capo VII delle presenti norme, non sono consentiti interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; è inoltre esclusa la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche ivi comprese quelle derivanti da attività agricola, fatti salvi gli interventi all'interno delle aree di pertinenza di aziende agricole esistenti, se consentiti dalle vigenti normative.

2. Nelle aree agricole sottoposte a tutela paesistica ambientale, di cui al Titolo VI Capo VII delle presenti norme, non si applicano le disposizioni della L.R. 64/95 e non sono consentiti in esse interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 224 La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali

1. Fino all'approvazione del Piano Strutturale, ai fini della tutela dei beni paesistici ed ambientali sono da osservare le salvaguardie di cui ai successivi commi riferite alle aree classificate b) c) d) del sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui al 5º ed al 7º comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali negli ambiti di applicazione di cui al comma 1 devono contenere la valutazione degli effetti ambientali di cui all'articolo 32 della legge regionale.

Nelle aree costituenti l'ambito di applicazione delle L.R. 64/95 sono consentite esclusivamente le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

  1. a) varianti previste dalla L.R. 64/95;
  2. b) varianti in attuazioni di prescrizioni localizzative conseguenti a programmi e piani regionali e provinciali;
  3. c) iniziative di cui all'art. 17 della D.C.R. 296/88

3. All'interno delle aree classificate b), c), d) del sistema regionale delle aree protette, fino all'individuazione delle risorse agro-ambientali di cui all'art. 31 del P.I.T. non è ammessa la riduzione delle aree costituenti l'ambito di applicazione della L.R. 64/95.

4. Per l'attuazione e le eventuali modifiche delle specifiche discipline delle aree protette approvate in attuazione dei disposti di cui alla D.C.R. 296/88 riportati all'art. 2 continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge regionale.

5. La Regione, in collaborazione con le province, entro 6 mesi dall'approvazione del P.I.T. elabora le cartografie di verifica e localizzazione delle aree individuate nel progetto Bioitaly quali siti classificabili di importanza comunitaria (pSIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR) e siti di interesse nazionale (SIN), di cui alla D.C.R. n. 342 del 10.11.98, verificando nel dettaglio la perimetrazione dei siti, escludendone le aree oggetto delle trasformazioni in essi già attuate e in atto, che ne hanno modificato sostanzialmente le caratteristiche peculiari.

6. Dall'approvazione delle cartografie di cui al comma precedente, le salvaguardie di cui al primo comma cesseranno di essere applicate alle aree b, c, d del sistema regionale delle aree protette e verranno applicate ai sopraelencati siti di interesse naturalistico.

7. I siti di interesse naturalistico sopra elencati costituiscono risorse essenziali ai sensi della legge regionale e dovranno far parte dei quadri conoscitivi degli strumenti per il governo del territorio.

Capo II Salvaguardie per la difesa dai fenomeni naturali

Articolo 225 Disposizioni generali

1. Fatte salve le perimetrazioni delle aree a rischio e relative misure di salvaguardia individuate ai sensi del D.L.180/98 le norme di cui al Titolo IX, Capo I Pericolosità idraulica ed al Titolo IX Capo II Ambiti di rispetto fluviale, costituiscono norme di salvaguardia ai sensi del comma 2 lettera g dell'art.24 della L.R. 16.1.1995 n. 5 ed in riferimento alle salvaguardie previste al Capo I e Capo II del P.I.T.

2. Non sono soggetti alle salvaguardie di cui al presente articolo le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi del Capo IV della L. 28.2.1985 n. 47, mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della stessa legge.