Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 209 Disposizioni generali

1. I Piani Comunali di settore dovranno essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e raffrontabili con quelli del presente Piano Strutturale, del P.I.T. e del P.T.C. e con le relative norme tecniche; avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali, quelli funzionali e le U.T.O.E. così come definite dalle presenti norme; essere coerenti con le norme generali per la tutela e l'uso del territorio di cui all'art.5 della L.R. 5/95 e successive modifiche ed integrazioni, indicando in particolare:

  • la relazione con le aree di interesse ambientale;
  • l'incidenza sull'utilizzo delle risorse naturali e le eventuali azioni di trasformazione da valutare preventivamente;
  • gli effetti indotti sulle risorse essenziali.

Articolo 210 Piano Urbano del Traffico

1. Il Piano Urbano del Traffico dovrà prevedere il riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti (pedonale, ciclabile, veicolare) da attuarsi attraverso il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali pedonali, ciclabili e viarie, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni del Titolo VIII Sistemi Funzionali, Capo V Sistema della mobilità delle presenti norme e delle nuove infrastrutture della mobilità previste dal Piano e descritte al Titolo XIII Schemi Direttori; Il Piano urbano del Traffico dovrà in generale:

  • definire nel dettaglio le prestazioni delle diverse tipologie di infrastruttura in relazione alla classificazione funzionale così come definita dal Piano Strutturale (art. 112)
  • integrare le risorse infrastrutturali esistenti e di progetto con il sistema del trasporto pubblico ed in particolare con le previsioni riferite allo Schema Direttore SD1 Metropolitana Urbana;
  • garantire l'accessibilità ai sistemi della residenza, della produzione e dei luoghi centrali, così come individuati nella Tav. C.6a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativi;
  • consentire adeguati livelli di sosta dei veicoli, in particolare al servizio del Sistema dei Luoghi Centrali (L1 ed L2) e delle aree più congestionate.

Articolo 211 Piani della mobilità, piste ciclabili e parcheggi

1. Tali Piani dovranno valutare le esigenze di mobilità all'interno dei centri abitati, tra gli stessi ed in relazione al territorio comunale e sovracomunale individuando in particolare:

  • le aree carenti di sosta con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da attività commerciali e terziarie ed in quelle attraversate da mobilità di utenza sovracomunale, favorendo la partecipazione degli operatori privati;
  • le reti già esistenti di viabilità agricole da rifunzionalizzare per collegamenti ciclabili;
  • i percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti all'interno dei centri abitati;
  • le modalità attuative per limitare le superfici impermeabili attraverso l'utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale ed alle fragilità del territorio.

Articolo 212 Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. In relazione a quanto previsto dalla L.R. 39/94 dovrà essere predisposto il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni con il quale prevedere un'equilibrata distribuzione spaziale delle funzioni terziarie direzionali, turistiche, commerciali e produttive nelle diverse parti del territorio, in armonia con quanto previsto dal Piano Strutturale ed in particolare con quanto specificato al Titolo VIII Sistemi funzionali delle presenti norme.

2. Tale Piano dovrà in particolare:

  • tutelare gli insediamenti storici;
  • consentire l'integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili con la stessa per evitare i fenomeni negativi indotti dalla monofunzionalità dei contesti urbani, in continuità e nel rispetto delle strategie del Piano Strutturale;
  • sintonizzare la distribuzione spaziale delle funzioni con le esigenze di riordino del traffico veicolare e dell'accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare del trasporto pubblico, secondo gli indirizzi e le previsioni del Piano Strutturale e degli specifici indirizzi del Piano Urbano del Traffico e dei Piani della mobilità;
  • consentire operazioni di riqualificazione dei tessuti insediativi degradati e degli immobili dismessi;
  • verificare la dotazione di opere di urbanizzazione.

Articolo 213 Programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede fissa

1. Questo tipo di atti di programmazione dovranno contenere:

  • il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale;
  • la valutazione delle esigenze di mobilità indotte;
  • la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati.

Articolo 214 Piano Triennale delle opere pubbliche

1. Il Piano Triennale delle opere pubbliche dovrà definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del regolamento Urbanistico per il periodo considerato, oltre a determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle esigenze ed alle priorità definite negli attui di pianificazione, dovrà infine valutare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.

Articolo 215 Piano di protezione civile

1. Il Piano di protezione civile dovrà definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela del territorio predisponendo la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi; in particolare dovrà valutare:

  • i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio;
  • i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi.

2. Dovrà inoltre valutare le fragilità del territorio e dell'ambiente già indicate dalle presenti norme individuando un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal Piano Strutturale.

Articolo 216 Piano Comunale di classificazione acustica

1. Il Piano Comunale di classificazione acustica di cui il Comune si deve dotare in applicazione della L.R. 89/1998 deve essere formato tenendo conto dei criteri desunti dalle linee guida approvate con Delibera del C.R. n.77/2000.

2. Il Piano Strutturale recepisce quale parte integrante del proprio quadro conoscitivo la proposta di Piano di Zonizzazione acustica del territorio Comunale redatta dall'Ufficio Ambiente del Comune di Arezzo ed effettuata sulla base del Prg vigente; contemporaneamente alla fase di elaborazione del Regolamento Urbanistico si provvederà a redigere l'adeguamento alle indicazioni previste dal Regolamento Urbanistico.

3. Il Piano Comunale di classificazione acustica dovrà essere approvato prima dell'approvazione del Regolamento Urbanistico.

Articolo 217 Regolamento per la gestione ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche

1. Il Piano Strutturale recepisce, quale parte integrante del proprio quadro conoscitivo il regolamento per la realizzazione, gestione e controllo delle infrastrutture per le telecomunicazioni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.130 del 28/04/04.

Articolo 217bis Piano di indirizzo e di regolazione degli orari

1. Il Piano Strutturale, ai sensi del 2º comma lettera i) dell'art.24 della L.R. 5/95 recepisce, quale parte integrante del proprio quadro conoscitivo, la ricognizione delle attività svolte sul territorio al fine di riequilibrare e riorganizzare i tempi e gli orari e le necessità di mobilità, così come contenute nel Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, adottato con Delibera di C.C. nº 206 del 28.06.2002 ed approvato con Delibera di C.C. nº 149 del 27.06.2003.