Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 130 Pericolosità elevata

1. Nelle aree individuate come Classe 4 di pericolosità elevata nella Tav. B.31 La pericolosità geologica nel caso di interventi di trasformazione edilizia dovranno essere previste accurate indagini geognostiche al fine di determinare con precisione sia le condizioni al contorno che le peculiarità del fenomeno; sulla scorta dello studio sopra richiamato dovrà essere redatto un progetto delle opere di bonifica e di consolidamento oltre che le opere di fondazione adeguate e supportate da un programma di monitoraggio mirato alla verifica dell'efficacia di tali interventi.

Articolo 131 Pericolosità media

1. Nelle aree individuate coma Classe 3b di pericolosità media nella Tav. B.31 La pericolosità geologica nel caso di interventi di trasformazione edilizia dovranno essere previste per tutta l'area, indagini di approfondimento e verifiche di stabilità basate su di un'apposita campagna di indagini geognostiche, prove di laboratorio che saranno strumento per mezzo del quale verrà meglio definita la tipologia degli interventi di bonifica e miglioramento dei terreni o la necessità di adottare tecniche fondazionali di un certo impegno (palificazioni e fondazioni profonde, terre armate, ecc.); ove possibile saranno da privilegiare tecniche di intervento che si avvalgano degli strumenti propri dell'ingegneria naturalistica.

Articolo 132 Pericolosità medio bassa

1. Nelle aree individuate come Classe 3a di pericolosità medio bassa nella Tav. B.31 La pericolosità geologica ogni intervento edilizio dovrà essere attentamente valutato; le indagini di approfondimento dovranno essere condotte per l'intera area; le verifiche di stabilità dovranno basarsi su un'apposita campagna di indagini geognostiche che definiranno la necessità di interventi di bonifica e miglioramento dei terreni o la necessità di adottare tecniche fondazionali di un certo impegno (palificazioni e fondazioni profonde, terre armate, ecc.); ove possibile saranno da privilegiare tecniche di intervento che si avvalgano degli strumenti propri dell'ingegneria naturalistica.

Articolo 133 Pericolosità bassa