Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Titolo IX Condizioni alla trasformabilità

Capo 1 Pericolosità idraulica

Articolo 120 Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute al presente Capo I si precisa quanto segue:

  1. a) per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con la normativa edilizia;
  2. b) per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque anche in caso di esondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
  3. c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque in caso di esondazione.

2. La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, dovrà essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

  1. a) una o più sezioni trasversali al corso d'acqua che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100 o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno ml. 2 rispetto alla quota del piede d'argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino;
  2. b) relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno;
  3. c) relazione tecnica nella quale sia richiamata la verifica idrologico-idraulica già effettuata preliminarmente in sede di approvazione dello S.U. generale o del Piano urbanistico attuativo, che abbia già individuato l'assenza del rischio.

3. I progetti degli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico in ambito A1 e A2 dovranno essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica redatta da tecnico abilitato, che individui le caratteristiche del rischio e dovranno essere compatibili con la situazione idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona di intervento; gli interventi necessari per la riduzione del rischio connessi alla realizzazione dell'opera dovranno essere realizzati contestualmente all'opera a cui si riferiscono.

4. La documentazione prevista dalle norme contenute al presente Capo I è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l'emanazione degli atti su cui si applicano le norme stesse e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione degli stessi atti.

5. La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, dall'ente competente all'emanazione del decreto di approvazione di accordi di programma o alla deliberazione di cui alla legge n. 441 del 1987 e dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell'attività.

6. Per gli interventi di particolare complessità i Comuni possono richiedere eccezionalmente la collaborazione dell'Ufficio regionale per la Tutela del Territorio (URTT); quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione, l'autorizzazione idraulica, dovrà essere richiesta, alla Provincia di Arezzo; nel caso in cui l'intervento vada a modificare permanentemente la sezione idraulica del reticolo idrografico, la Provincia di Arezzo, provvederà ad inviare all'URTT copia del progetto e l'autorizzazione per la realizzazione dei lavori verrà rilasciata congiuntamente dai due uffici competenti.

7. Gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono, in particolare si precisa che:

  • nell'edificazione all'interno di un lotto sono opere di sistemazione esterna o opere edilizie;
  • nell'urbanizzazione di un piano attuativo sono opere di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici

Articolo 121 Pericolosità idraulica molto elevata

1. Per le aree ricadenti nella Classe 4 di pericolosità idraulica molto elevata, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere uno studio idrologico-idraulico che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia con precisione il livello di rischio relativo all'area nel suo complesso.

2. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi così come di seguito specificato

  1. a. nel caso in cui dallo studio risulti che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno compresi tra 0 e 20 anni, non dovranno essere consentite previsioni edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili a condizione che per queste ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  2. b. nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area interessata è soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere previsti interventi di messa in sicurezza atti alla riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello stesso nelle aree adiacenti; tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento di un livello di rischio di inondazione per piene con tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno essere coordinati con altri eventuali piani idraulici esistenti.

3. Il Regolamento Urbanistico, in relazione agli interventi di nuova edificazione o trasformazione del territorio di cui sopra, dovrà condizionare gli stessi alla realizzazione delle opere necessarie alla riduzione del rischio idraulico; gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere.

Articolo 122 Pericolosità idraulica medio-elevata

1. Rientrano in questa classe quelle aree per le quali si verificano le seguenti condizioni:

  • risultano in posizione morfologica sfavorevole;
  • sono soggette a esondazione;
  • sono aree per le quali si hanno notizie storiche di inondazioni.

2. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 3b di pericolosità medio-elevata, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere uno studio, anche a livello qualitativo, che illustri lo stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca il grado di rischio.

3. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

Articolo 123 Pericolosità idraulica medio-bassa

1. Rientrano in questa classe quelle aree per le quali si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

  • risultano in posizione morfologica sfavorevole;
  • sono soggette a esondazione.

2. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 3b di pericolosità medio-bassa, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica sarà sufficiente accertare in via definitiva lo stato effettivo dei luoghi evidenziando gli aspetti idrogeologici e morfologico-idraulici confermando l'assenza di rischio.

3. I risultati dello studio dovranno costituire elemento di base per la classificazione di fattibilità degli interventi e ove necessario indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo possibile il livello di rischio e i danni agli interventi per episodi di sormonto o di esondazione.

Articolo 124 Pericolosità bassa

1. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 2 di pericolosità bassa, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

Articolo 125 Pericolosità irrilevante

1. All'interno delle aree ricadenti nella Classe 1 di pericolosità irrilevante, così come riportate nella Tav. B.34 La pericolosità idraulica non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

Articolo 126 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

1. Per l'intero territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare l'ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona; per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l'assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  2. b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico - ambientale;
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

2. In particolare nei processi di trasformazione e di adeguamento dei tessuti insediativi della città il Regolamento Urbanistico dovrà garantite alcune prestazioni ambientali minime attraverso l'assunzione di specifici parametri; il Piano Strutturale indica i seguenti parametri medi di riferimento:

  • Indice di permeabilità Territoriale IP = 40% della Superficie Territoriale;
  • Indice di permeabilità degli spazi pubblici o di uso pubblico IPS = 20%;
  • Densità arborea DA per servizi pubblici e privati = 20% della superficie fondiaria;
  • Densità arbustiva DAR per servizi pubblici e privati = 5% della superficie fondiaria;
  • Indice di fruizione pedonale o ciclabile IPC = 5% della superficie territoriale.

3. Il Piano Strutturale dispone inoltre che in sede di Regolamento Urbanistico dovrà essere valutata la possibilità di inserire specifiche norme che prevedano incentivi per le operazioni di recupero di aree permeabili in zone già urbanizzate nelle quali non siano stati rispettati gli standard di cui ai comma precedenti.

Capo II Ambiti di rispetto fluviale

Articolo 127 Ambito A1

1. Le aree ricadenti all'interno dell'ambito A1 così come individuato nella Tav. B.33 Ambiti fluviali sono definite di assoluta protezione del corso d'acqua e pertanto è escluso su tali aree qualsiasi intervento di nuova edificazione, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

Articolo 128 Ambito A2

1. Nel caso in cui il Regolamento Urbanistico preveda interventi edilizi o di trasformazioni morfologiche a distanza inferiore a 110 ml. dal piede esterno, in aree ricadenti nell'ambito B, così come definito al successivo art. 129, dovrà condizionare gli stessi alla redazione di uno studio specifico attraverso il quale definire l'ambito A2 da effettuare in uno dei seguenti modi:

  1. a) tramite rilievo topografico in scala 1:1000 o di maggior dettaglio;
  2. b) tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica collaudata nella scala di maggior dettaglio disponibile, a condizione che tale cartografia non sia in scala inferiore a 1:5.000 e sia accompagnata da dichiarazione del progettista o altro tecnico abilitato da cui risulti che il corso d'acqua in esame non ha subìto nel tratto interessato modifiche sostanziali di larghezza dalla data del volo di base della cartografia stessa;
  3. c) ove esistano difficoltà nell'individuazione del piede esterno dell'argine e del ciglio di sponda, va applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.

2. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 possono prevedere nell'ambito A2 i seguenti interventi che, per le loro caratteristiche, non necessitano, in base alle presenti norme, di verifica idraulica

  1. a) tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all'interno delle zone omogenee A, B, D non soggette a piano urbanistico attuativo, F destinate a parco, nonché le relative opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere;
  2. b) gli interventi in zone territoriali omogenee C e D di espansione soggette a piano urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti che alla data di entrata in vigore del P.I.T. siano già state rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva prevista dal piano attuativo, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate le concessioni. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento Urbanistica della Regione Toscana; la certificazione di cui sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle deliberazioni della G.R. n. 11540 del 13.12.1993 e n. 11832 del 20.12.1993 e D.C.R. 12/2000;
  3. c) gli interventi in zona territoriale omogenea E o a prevalente ed esclusiva funzione agricola per la realizzazione di serre, per impianti produttivi che comportano l'impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli edifici esistenti anche con demolizioni e costruzioni nei limiti delle quantità volumetriche esistenti;
  4. d) le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti;
  5. e) gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del piede esterno dell'argine o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore alla misura di 1/5 della distanza dallo stesso piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda;
  6. f) gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione delle direttive di cui agli articoli 5, 6 e 7 della D.C.R. 230 del 1994;

3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 possono prevedere nell'ambito A2 interventi di nuova costruzione e trasformazione morfologica, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti al punto precedente, alle seguenti condizioni:

  1. a) le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale;
  2. b) gli interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione;
  3. c) gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, venga presentata da parte del richiedente la dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga presentato il progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo gli ambiti nella Provincia di Arezzo dell'Area Protetta n. 136 - Fiume Arno definiti al punto A dell'art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con deliberazione del Consiglio Regionale n. 226 del 7.3.1995.

Articolo 129 Ambito B

1. Per le aree ricadenti all'interno dell'ambito B così come individuato nella Tav. B.33 Ambiti fluviali che non siano state oggetto di studi idraulici particolareggiati dai quali si evidenzi l'assenza di condizioni di rischio, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere interventi riferiti a zone C, D, F per attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché a localizzazioni puntuali di nuove infrastrutture a rete o puntuali che comportino nuove costruzioni o trasformazioni morfologiche, oppure comunque volti a conseguire incrementi di superficie coperta superiore a 500 mq., solo nel caso in cui si verifichino l'insieme delle tre seguenti condizioni:

  1. a) si dimostri l'impossibilità di localizzare la previsione all'interno del tessuto urbano esistente anche tramite interventi di recupero urbanistico;
  2. b) si dimostri la necessità, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare la previsione all'interno dell'ambito definito B;
  3. c) si effettui sul corso d'acqua interessato una specifica indagine idrologico-idraulica al fine di individuare l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale; in presenza di rischio idraulico così definito dovranno essere individuati nello strumento urbanistico gli interventi di regimazione idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare alla localizzazione degli stessi per preservare le nuove previsioni e i centri abitati vicini; gli interventi di regimazione idraulica non dovranno aggravare le condizioni di rischio a valle degli insediamenti da proteggere; nel caso in cui il corso d'acqua interessato sia all'interno di comprensori di bonifica o sia ricettore di acque provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione idraulica dovranno essere correlati all'assetto idraulico degli stessi.

2. Ai fini dell'individuazione del rischio o degli interventi di regimazione idraulica il Comune potrà tenere conto anche degli interventi di regimazione idraulica già individuati negli strumenti urbanistici vigenti di altri Comuni. Contestualmente alla realizzazione delle nuove previsioni insediative o infrastrutturali si dovrà procedere alla realizzazione degli interventi di regimazione idraulica necessari per la messa in sicurezza di tali nuove previsioni.

3. Sono esclusi dalla presente norma i nuovi piani attuativi e le varianti ai piani attuativi vigenti che non comportano trasformazioni morfologiche e che non prevedono incrementi di superficie coperta superiori a mq. 200.

Capo III Pericolosità geologica

Articolo 130 Pericolosità elevata

1. Nelle aree individuate come Classe 4 di pericolosità elevata nella Tav. B.31 La pericolosità geologica nel caso di interventi di trasformazione edilizia dovranno essere previste accurate indagini geognostiche al fine di determinare con precisione sia le condizioni al contorno che le peculiarità del fenomeno; sulla scorta dello studio sopra richiamato dovrà essere redatto un progetto delle opere di bonifica e di consolidamento oltre che le opere di fondazione adeguate e supportate da un programma di monitoraggio mirato alla verifica dell'efficacia di tali interventi.

Articolo 131 Pericolosità media

1. Nelle aree individuate coma Classe 3b di pericolosità media nella Tav. B.31 La pericolosità geologica nel caso di interventi di trasformazione edilizia dovranno essere previste per tutta l'area, indagini di approfondimento e verifiche di stabilità basate su di un'apposita campagna di indagini geognostiche, prove di laboratorio che saranno strumento per mezzo del quale verrà meglio definita la tipologia degli interventi di bonifica e miglioramento dei terreni o la necessità di adottare tecniche fondazionali di un certo impegno (palificazioni e fondazioni profonde, terre armate, ecc.); ove possibile saranno da privilegiare tecniche di intervento che si avvalgano degli strumenti propri dell'ingegneria naturalistica.

Articolo 132 Pericolosità medio bassa

1. Nelle aree individuate come Classe 3a di pericolosità medio bassa nella Tav. B.31 La pericolosità geologica ogni intervento edilizio dovrà essere attentamente valutato; le indagini di approfondimento dovranno essere condotte per l'intera area; le verifiche di stabilità dovranno basarsi su un'apposita campagna di indagini geognostiche che definiranno la necessità di interventi di bonifica e miglioramento dei terreni o la necessità di adottare tecniche fondazionali di un certo impegno (palificazioni e fondazioni profonde, terre armate, ecc.); ove possibile saranno da privilegiare tecniche di intervento che si avvalgano degli strumenti propri dell'ingegneria naturalistica.

Articolo 133 Pericolosità bassa

Capo IV Aree da bonificare

Articolo 134 Siti inquinati

1. Nelle aree indicate nella Tav. B.35 c. Carta delle criticità: pressioni antropiche come siti inquinati il Piano Strutturale prescrive un vincolo di utilizzazione per ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica; l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia competente, così come previsto dall'art. 12 del D.M. 471/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo X Attuazione delle previsioni del PS

Articolo 135 Disposizioni generali

Titolo XI Dimensioni massime ammissibili

Articolo 136 Disposizioni generali

1. Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano sono riportate per ciascuna delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) o riferite a specifici interventi ritenuti strategici dal Piano Aree Strategiche di Intervento (A.S.I.) così come riportati al Titolo XIII - Schemi direttori.

2. Le quantità previste per le singole Aree di Intervento Strategico sono riferite esclusivamente agli interventi per esse previsti e non possono essere trasferite in altre aree, anche se all'interno della stessa U.T.O.E.; il Regolamento Urbanistico, come previsto dal comma 4 dell'art. 175 potrà variare il perimetro di riferimento dell'area e/o individuare ulteriori aree, fermi restando i parametri stabiliti dal Piano Strutturale.

3. In caso di esaurimento delle quantità previste nelle singole U.T.O.E. e relativamente ai soli insediamenti residenziali, il Regolamento Urbanistico potrà predisporre trasferimenti di quantità tra differenti U.T.O.E. nella percentuale massima e complessiva del 10% della superficie lorda di pavimento prevista per ogni singola U.T.O.E.; tale percentuale dovrà essere riferita all'UTOE di destinazione; tali trasferimenti sono inoltre consentiti anche verso le U.T.O.E. con dimensionamento nullo, per un massimo consentito pari a 500 mq. di Slp per ciascuna di esse.

4. Possono essere trasferite nelle A.S.I. parte dei valori previsti per l'U.T.O.E. corrispondente, quando utili alla migliore definizione degli interventi o quando il Regolamento Urbanistico abbia individuato nuove aree d'intervento.

5. Le modalità ed i criteri da adottare per il dimensionamento degli interventi sono specificate ai successivi art. 141 per le U.T.O.E. e art. 175 per le A.S.I.

5.bis I dimensionamenti massimi definiti dal Piano Strutturale sono comprensivi di quelli relativi a varianti approvate successivamente all'adozione del Piano Strutturale.

Articolo 137 Dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti residenziali

1. L'offerta complessiva del Piano Strutturale per le aree residenziali è pari a 4.278 nuovi alloggi potenziali; tale offerta è composta dalla capacità residua data dal Prg vigente, da una quota di recupero del patrimonio edilizio esistente disabitato, da una quota di edilizia di completamento (i piccoli lotti interclusi soggetti alla realizzazione diretta) e dalla quota di previsione con impegno di nuovo suolo.

2. I criteri adottati per la definizione delle dimensioni massime ammissibili del Piano Strutturale sono riportati nella relazione di settore: Dimensionamenti e nella Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali che fanno parte integrante del Piano.

3. L'offerta relativa a nuove aree residenziali previste dal Piano Strutturale è di circa 2.318 alloggi, ai quali vanno aggiunti circa 1.290 alloggi quale residuo del vigente Prg per un totale di circa 3.608 nuovi alloggi corrispondente ad una volumetria massima pari a 1.623.795 mc. e ad una Superficie Lorda di Pavimento Slp di 541.261 mq.

4. Le quantità sopra riportate sono riferite ad Aree Strategiche di Intervento (A.S.I.) e ad interventi compresi nell'ambito delle singole U.T.O.E. a loro volta suddivisi tra interventi di completamento ed interventi che prevedono nuovo impegno di suolo, comprensivi delle quantità ancora non attuate previste dal vigente Prg; la tabella seguente evidenzia tale ripartizione:

num. Alloggi Volume Slp
A.S.I. nuovo impegno di suolo 826 371.340 123.780
U.T.O.E. completamenti residuo Prg 376 169.326 56.442
nuove P.S. 635 285.948 95.316
Nuovo impegno di suolo residuo Prg 914 411.443 137.148
nuove P.S. 857 411.432 137.144
Totale 3.608 1.623.795 541.261

L'incidenza sul dimensionamento dell'offerta residenziale degli interventi di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente è valutata dal Piano Strutturale in 670 alloggi, pari ad una Slp di circa 100.000 mq. non comprersa nelle quantità riportate al precedente comma

Articolo 138 Dimensioni massime ammissibili per gli insediamenti produttivi

1. La superficie territoriale complessiva compresa all'interno del Sistema della Produzione, così come rappresentato nella Tav. C.6 Sistema, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo corrisponde a circa 4.798.426 mq. della quale 2.762.724 mq. corrispondono alle attuali zone D del Prg vigente e 2.035.702 mq. a quelle individuate dal Piano Strutturale.

2. L'offerta complessiva del Piano Strutturale per le aree produttive è pari a 989.472 mq. di nuova Superficie Coperta pari al 20% della Superficie territoriale totale; ciò permetterà di avere una distribuzione planivolumetrica di alta qualità con un rapporto tra spazi costruiti e spazi aperti nettamente a favore di questi ultimi; le aree scoperte sono ovviamente riservate agli standard primari (verde e parcheggio) e alle strade, ma la quota più consistente rimane di proprietà privata e rientra nell'area pertinenziale.

Articolo 139 Dimensioni massime ammissibili per le attività turistico ricettive

1. Le dimensioni massime ammissibili per le attività turistico-ricettive sono riferite agli obiettivi strategici individuati dal Piano Strutturale e sono basate sulle seguenti azioni:

  • innalzare il numero dei posti letto alberghieri per abitante avvicinandosi alla media delle città Toscane individuata in 30 posti letto ogni 1.000 abitanti;
  • collegare la crescita futura alla crescita della popolazione;
  • concepire lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera in modo coerente allo sviluppo dei prodotti attraverso:
    • il recupero di edifici esistenti di valore culturale nel centro antico per nuove strutture ricettive;
    • il recupero delle dimore storiche, anche fuori dal centro antico, come capacità ricettiva coerente con il prodotto e come elemento di appeal della proposta culturale;
    • la realizzazione di nuove strutture ricettive connesse al sistema produttivo ed al sistema dei luoghi centrali;
  • selezionare tra i criteri di scelta localizzativi e strategica:
    • l'efficienza prestazionale;
    • la sostenibilità ambientale;
    • la valorizzazione dell'identità;
    • l'accessibilità;
    • la sicurezza strutturale;
    • la sicurezza del lavoro;
    • la sicurezza territoriale.

2. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere interventi per la realizzazione di nuovi posti letto derivanti da operazioni di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o da operazioni di costruzione di nuovi edifici ed ampliamenti, in misura complessivamente inferiore od uguale a 1.900 posti letto, in aggiunta all'attuale dotazione:

3. Gli interventi derivanti da operazioni di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti dovranno essere preferibilmente effettuati nel centro antico o in edifici e complessi appartenenti al Sistema ambientale.

4. Gli interventi che prevedano costruzione di nuovi edifici e/o ampliamenti dovranno essere localizzati esclusivamente all'interno dei seguenti sistemi

  • Residenza, limitatamente al Sottosistema R3 residenziale misto;
  • Produzione, limitatamente ai Sottosistemi P2 Produttivo commerciale e P3 Produttivo misto residenziale.
  • Luoghi centrali

5. Per gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento riferiti ai Sistemi della Residenza e della Produzione, il Regolamento Urbanistico dovrà scomputare le superfici complessive da quelle previste rispettivamente per la residenza o per la produzione, in ciascuna U.T.O.E.;

6. Gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento all'interno del Sistema dei Luoghi Centrali, potranno essere previsti solo quale quota parte di interventi il cui carattere preminente sia riferito alla funzione di attrezzature di interesse pubblico o collettivo, coerentemente a quanto definito agli artt. 94 e 95 delle presenti norme.

7. Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale riporta le eventuali diverse indicazioni e/o precisazioni per l'attuazione degli interventi di miglioramento dell'offerta turistico ricettiva, sempre nel rispetto del parametro complessivo di cui al precedente comma.

8. Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni relative ad interventi nel settore turistico ricettivo, che prevedano un incremento di posti letto superiore a 50 unità, è sempre subordinato alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare una serie di operazioni finalizzate al mantenimento dei principali caratteri morfologici e paesaggistici del contesto ed in generale alla non alterazione delle risorse ambientali esistenti; il Regolamento Urbanistico stabilisce i tipi di convenzione previsti e i tipi di interventi da convenzionare.

Articolo 140 L'offerta e la verifica degli standard

1. L'Offerta di standard comprende le aree esistenti, realizzate e già di proprietà comunale, e le aree di nuova previsione inserite all'interno delle U.T.O.E.; gli standard sono suddivisi e verificati per tipologia, per U.T.O.E. e per destinazione d'uso (residenza e produttivo).

2. (comma stralciato)

3. L'offerta di Piano nel complesso prevede 3.690.000 mq di aree pari a 34,0 mq per abitante. Le aree a verde hanno una superficie di mq 2.340.000 pari a 21,5 mq/ab, le aree per parcheggi hanno una superficie di mq 485.000 (4,3 mq/ab), le aree per attrezzature hanno una superficie di mq.489.000 (4,6mq/ab).

4. Rispetto allo standard considerato minimo le prime sono superiori di 12,5 mq per ab., i parcheggi di 2,0 mq per ab., le attrezzature di 2,6 mq per ab; l'istruzione è inferiore di 0,46 ma non vi sono nel Comune situazioni di disagio o di domanda inevasa.

5. La verifica del dimensionamento per U.T.O.E. ha riguardato gli standard di verde e di parcheggio, l'incremento di popolazione teorica (12.000 ab/teorici) produce una domanda di standard di 108.000 mq. di verde e 30.000 di parcheggio; sommati agli abitanti effettivi formano una domanda totale rispettivamente di 944.000 mq. e di 263.000 mq.

6. Confrontando questo dato con l'Offerta di Piano (esistente incremento) risulta che alcune U.T.O.E. sono ancora in deficit per parcheggio o per verde; lo standard di incremento inserito per U.T.O.E. è pari allo standard dato dall'introduzione del nuovo volume e da quello dato per recuperare il regresso; in questo modo l'offerta raggiunge i minimi per ogni U.T.O.E. ed eleva il totale complessivo per Comune alle quantità descritte in precedenza.

7. La verifica degli standard è stata proposta anche per le U.T.O.E. in cui è localizzata la destinazione produttiva, calcolando il 10% della superficie territoriale, oltre alle strade; in ogni U.T.O.E. con presenza di non-residenziale le aree sono ulteriormente incrementate per tale funzione; in complesso queste sono pari a 224mila mq. circa, da destinare a parcheggi, verde e servizi in genere.

Titolo XII U.T.O.E.

Articolo 141 Disposizioni generali

1. Il territorio del Comune di Arezzo è suddiviso in 33 Unità Territoriali Organiche Elementari individuate in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.

2. Le Unità Territoriali Organiche Elementari del Comune di Arezzo sono:

  1. 01 Giovi
  2. 02 Ponte a Buriano
  3. 03 Quarata
  4. 04 Ceciliano
  5. 05 Puglia
  6. 06 San Fabiano-Cognaia-Stoppe D'arca
  7. 07 Indicatore-Pratantico
  8. 08 San Leo
  9. 09 Gavardello
  10. 10 Pratacci
  11. 11 Fiorentina
  12. 12 Catona
  13. 13 Centro
  14. 14 Cappuccini
  15. 15 Staggiano
  16. 16 Pieve A Maiano
  17. 17 Battifolle
  18. 18 Calamandrei
  19. 19 Pescaiola
  20. 20 San Donato
  21. 21 Tortaia
  22. 22 Saione
  23. 23 Stadio
  24. 24 San Zeno
  25. 25 Agazzi
  26. 26 Santa Firmina
  27. 27 Frassineto
  28. 28 Olmo
  29. 29 Policiano
  30. 30 Rigutino
  31. 31 Lignano
  32. 32 Poti
  33. 33 Palazzo Del Pero

3. Le Unità Territoriali Organiche Elementari stabiliscono per ciascuna porzione di territorio in esse compresa:

  1. a. le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti;
  2. b. il livello massimo di nuovo impegno di suolo consentito;
  3. c. le dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.

4. Il Piano Strutturale stabilisce per ogni singola U.T.O.E. le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali espresse in metri quadrati di Superficie Lorda di Pavimento (Slp), così come definita al comma 4 dell'art. 19 e riferite al dimensionamento complessivo riportato al precedente art. 137, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate a destinazione residenziale ovvero all'esterno delle stesse quando ammesso un nuovo impegno di suolo.

5. Stabilisce inoltre le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti produttivi espressi in metri quadrati di Superficie Coperta (Sc) così come definita al comma 3 dell'art.19 e riferite al dimensionamento complessivo riportato al precedente art. 138 delle presenti norme, da prevedersi all'interno delle aree appartenenti al Sistema della Produzione ed all'interno delle zone D del vigente Prg, così come riportate nella Tav. B.13 Il Prg vigente, anche se esterne al Sistema della Produzione.

6. In riferimento al precedente comma 4 le aree urbanizzate residenziali sono corrispondenti alle parti di territorio comprese all'interno del sottosistema della residenza R1, R2 ed R3; dei sottosistemi dei Luoghi centrali L1 ed L2; dei sottosistemi della produzione P3, così come individuati nella Tav. C.6a Sistemi, sottosistemi e ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e con le prescrizioni riferite a ciascun sottosistema così come riportate al Titolo VIII Sistemi Funzionali, delle presenti norme; fanno altresì parte delle aree urbanizzate residenziali le zone B del vigente Prg, così come riportate nella Tav. B.13 Il Prg vigente, anche se esterne ai sottosistemi di cui sopra.

6.bis Il Regolamento Urbanistico verificherà e valuterà nell'ambito delle scelte localizzative e dimensionali l'inserimento nelle aree urbanizzate anche delle zone B, C e D previste da varianti al Prg vigente approvate successivamente alla adozione del Piano Strutturale e pertanto non riportate nella tav. B.13 Il Prg vigente ma elencate nell'allegato al Quadro Conoscitivo: "P) Elenco delle varianti al Prg vigente approvate successivamente alla data di adozione del presente Piano Strutturale".

7. Il Piano Strutturale prevede un impegno massimo complessivo di suolo per nuovi edifici residenziali pari a circa mq. 1.149.000 dei quali circa 647.000 dedicati alla nuova edificazione e 497.000 alle sistemazioni a verde.

8. Il livello massimo di cui al punto precedente è espresso dal Piano Strutturale mediante un indice percentuale riferito alla attuale superficie urbanizzata e suddiviso per ciascuna U.T.O.E.

9. La quantità riferita a ciascuna singola U.T.O.E. di cui al punto precedente, esprime una Superficie Territoriale (St) che dovrà essere rispettata dal Regolamento Urbanistico che potrà prevedere per quella stessa U.T.O.E., interventi di trasformazione il cui consumo di suolo per nuova edificazione complessivo risulti inferiore o uguale a tale indice.

10. Nelle U.T.O.E. dove il P.S. ammette nuovo impegno di suolo il Regolamento Urbanistico potrà prevedere interventi di nuova edificazione anche esterni al perimetro delle aree urbanizzate così come definite al comma 6 e nei limiti di cui al comma precedente.

11. Il Regolamento Urbanistico individuate le nuove aree di intervento ne disciplina:

  • il nuovo sistema di appartenenza che potrà essere riferito esclusivamente al sistema della residenza o a quello dei luoghi centrali;
  • il sottosistema;
  • i parametri urbanistici che regolano l'intervento.

12. Tali nuove aree di intervento potranno essere reperite esclusivamente nell'ambito del sottosistema V3: la pianura coltivata di cui all'art. 81, ad esclusione degli ambiti V3.1 e V3.2.

13. Le dimensioni massime ammissibili dei nuovi insediamenti residenziali, derivanti sia da interventi che comportano nuovo impegno di suolo, sia da interventi di completamento all'interno delle aree già urbanizzate, sono stabilite in termini di Superficie lorda di pavimento Slp e verificati rispetto all'incremento teorico massimo di popolazione previsto nell'ambito di ciascuna U.T.O.E., comprensivi anche della capacità residua del vigente Piano Regolatore Generale e riferiti ad un valore medio di nuovi alloggi; in tali quantità non sono incluse quelle riferite alle eventuali aree strategiche di intervento che comportino incremento dell'offerta insediativa, così come individuate al Titolo XIII delle presenti norme e quelle derivanti da operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riconversione funzionale di edifici esistenti.

14. Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei limiti stabiliti dal P.S. per ciascuna U.T.O.E., stabilisce i parametri urbanistici e dimensionali relativi ai nuovi interventi per gli insediamenti residenziali, includendo in tale quantità le eventuali altre destinazioni, qualora ammesse dal Piano, che dovranno pertanto essere scomputate dalla superficie complessiva residenziale ammessa.

15. Le previsioni del Regolamento Urbanistico riferite ai nuovi insediamenti produttivi dovranno essere localizzate esclusivamente all'interno delle aree appartenenti al sistema della produzione e dovranno rispettare le dimensioni massime ammissibili stabilite per ciascuna U.T.O.E. e quelle riferite alle eventuali aree strategiche di intervento, così come individuate al Titolo XIII delle presenti norme, espresse in termini di Superficie Coperta (Sc) massima realizzabile in aggiunta a quella esistente.

16. Le quantità relative all'uso del suolo, riportate per ciascuna U.T.O.E. sono valori di riferimento per la costruzione del sistema di monitoraggio del territorio.

17. I valori riferiti alle superfici a standard ed alle aree da destinarsi a spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde indicate per ciascuna U.T.O.E. e riportate negli articoli successivi, sono dei minimi inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico; qualora il Regolamento Urbanistico non preveda la completa attuazione delle potenzialità massime dell'U.T.O.E. le superfici minime a standard ed alle aree da destinarsi a spazi pubblici, attività collettive, parcheggi saranno calcolate in misura proporzionale agli interventi inseriti nel Regolamento stesso.

18. I valori riferiti alle aree da destinarsi alla edificazione, eventualmente indicate per ciascuna U.T.O.E. riportate negli articoli successivi, sono dei massimi inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico.

19. Il Piano Strutturale definisce criteri e linee guida utili per poter successivamente elaborare nel Regolamento Urbanistico le condizioni alla trasformabilità delle U.T.O.E. ricadenti nei sistemi Residenziali, Luoghi Centrali e Produttivo; il procedimento per definire le Condizioni alla Trasformabilità è descritto in particolare nel Cap. 10 della Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali che risulta parte integrante delle presenti norme.

20. Nella definizione degli interventi il Regolamento Urbanistico ed i successivi strumenti urbanistici attuativi, dovranno rispettare le tutele di cui al Titolo VI Invarianti Strutturali e Tutele strategiche.

Articolo 142 U.T.O.E. 01: Giovi

1. L'unità territoriale organica elementare 01: Giovi delimita una superficie di 979,15 ha. pari al 2,55% del territorio comunale, costituito principalmente da:

  • bosco   16,08%   ha   157,48
  • colture miste   35,32%   ha   345,83
  • frutteti   -   -
  • oliveti   14,28%   ha   139,82
  • seminativi   16,45%   ha   161,05
  • vigneti   8,31%   ha   81,32
  • urbanizzato   8,74%   ha   85,60
  • altro   0,82%   ha   8,06

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 01: Giovi il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 4.233 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 85 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 6.700 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 2.400.

6. Gli interventi di cui ai precedenti comma 3 e 5 sono condizionati alla redazione dello studio idrologico-idraulico di cui al comma 2 dell'art 57 delle presenti norme.

7. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 1.650 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 450 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 143 U.T.O.E. 02: Ponte a Buriano

1. L'unità territoriale organica elementare 02: Ponte a Buriano delimita una superficie di 1.173,81 ha. pari al 3,05% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   22,45%   ha   263,47
  • colture miste   11,78%   ha   138,24
  • frutteti   -   -
  • oliveti   1,49%   ha   17,45
  • seminativi   47,40%   ha   556,33
  • vigneti   6,89%   ha   80,90
  • urbanizzato   4,21%   ha   49,40
  • altro   5,79%   ha   68,02

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 02: Ponte a Buriano sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.1: Parco fluviale (parzialmente);

3. Per questa U.T.O.E. il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 1.433 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 29 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 450 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 150 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 144 U.T.O.E. 03: Quarata

1. L'unità territoriale organica elementare 03: Quarata delimita una superficie di 1.166,62 ha. pari al 3,03% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   7,37%   ha   86,03
  • colture miste   0,91%   ha   10,67
  • frutteti   0,21%   ha   2,40
  • oliveti   0,34%   ha   3,99
  • seminativi   72,16%   ha   841,84
  • vigneti   5,66%   ha   66,03
  • urbanizzato   8,85%   ha   103,20
  • altro   4,50%   ha   52,47

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 03: Quarata sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.7: La cittadella del tempo libero: il triangolo delle cave (parzialmente);

3. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari al 2,47% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 103,20), pari a mq. 25.500 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

4. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere localizzati in contiguità con le aree già urbanizzate della frazione di Quarata.

5. Il regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere:

  • aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno il 28% della Superficie territoriale di cui al comma 3;
  • norme che subordinino gli interventi alla realizzazione della nuova viabilità tangenziale, secondo quanto previsto dalla A.S.I. 2.6 variante Quarata;

6. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente comma 3 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 22.300 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 446 abitanti.

7. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

8. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 18.550 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 4.900.

9. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 6.500 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 1.800 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 145 U.T.O.E. 04: Ceciliano

1. L'unità territoriale organica elementare 04: Ceciliano delimita una superficie di 857,09 ha. pari al 2,23% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   7,07%   ha   60,57
  • colture miste   8,85%   ha   75,86
  • frutteti   0,17%   ha   1,49
  • oliveti   2,78%   ha   23,81
  • seminativi   62,97%   ha   539,71
  • vigneti   6,95%   ha   59,61
  • urbanizzato   11,11%   ha   95,26
  • altro   0,09%   ha   0,79

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 04: Ceciliano sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.7: La cittadella del tempo libero: il triangolo delle cave (parzialmente);

3. In aggiunta agli interventi di cui al punto precedente il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari al 17,06% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 95,26), pari a mq. 162.500 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

4. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere localizzati in contiguità con le seguenti aree già urbanizzate:

  • frazione di Ceciliano, preferibilmente nell'area tra la Strada Regionalee la variante Ceciliano prevista dal P.S.;
  • frazione di Patrignone, in una misura massima pari al 25% della Superficie Territoriale prevista al precedente comma 3.

5. Il regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere:

  • aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno il 40% della Superficie territoriale di cui al punto 3;
  • norme che subordinino gli interventi riferiti alla frazione di Ceciliano, alla realizzazione della nuova viabilità tangenziale, secondo quanto previsto dalla A.S.I. 3.5: Variante Ceciliano.

6. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 3 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 53.333 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 1067 abitanti.

7. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

8. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 26.350 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 7.500.

9. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 14.700 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 4.000 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 146 U.T.O.E. 05: Puglia

1. L'unità territoriale organica elementare 05: Puglia delimita una superficie di 766,29 ha. pari al 1,99% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   1,08%   ha   8,26
  • colture miste   10,15%   ha   77,75
  • frutteti
  • oliveti   0,54%   ha   4,17
  • seminativi   73,34%   ha   561,99
  • vigneti   2,85%   ha   21,81
  • urbanizzato   9,90%   ha   75,85
  • altro   2,15%   ha   16,46

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 05: Puglia il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 7.167 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 143 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 9.200 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 900.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 2.250 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 650 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 147 U.T.O.E. 06: San Fabiano-Cognaia-Stoppe d'Arca

1. L'unità territoriale organica elementare 06: San Fabiano-Cognaia-Stoppe d'Arca delimita una superficie di 5.897,13 ha. pari al 15,33% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   64,30%   ha   3.791,81
  • colture miste   21,10%   ha   1.244,33
  • frutteti   0,50%   ha   29,55
  • oliveti   7,70%   ha   453,98
  • seminativi   1,08%   ha   63,78
  • vigneti   2,43%   ha   143,39
  • urbanizzato   2,84%   ha   167,53
  • altro   0,05%   ha   2,76

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 06: San Fabiano-Cognaia-Stoppe d'Arca il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 8.818 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 176 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

4.bis Riferita alle strutture ricettive già esistenti in località Fonte di Poti, il Regolamento Urbanistico potrà disporre un intervento volto al potenziamento dell'attuale offerta turistico ricettiva, nell'ambito di una operazione complessiva che valorizzi la fruizione e la conservazione della risorsa ambientale.

4.ter Il regolamento Urbanistico per le aree di cui al punto precedente potrà dimensionare gli interventi fino ad un massimo di 10.000 mq. di Slp, incluse le superfici esistenti, predisponendo adeguata disciplina per la loro attuazione con la quale stabilire le modalità di recupero delle volumetrie esistenti, le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre condizionare l'intervento alla sistemazione di un'area a verde attrezzato di uso pubblico, da realizzarsi con modalità coerenti con i carattere del contesto e per una superficie complessiva pari ad almeno 30 ha, oltre ad una superficie pari ad almeno mq. 7.500 da destinare a parcheggi;

5. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 23.600 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 6.700 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 148 U.T.O.E. 07: Indicatore-Pratantico

1. L'unità territoriale organica elementare 07: Indicatore-Pratantico delimita una superficie di 1060,14 ha. pari al 2,76% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   18,16%   ha   192,52
  • colture miste   11,51%   ha   122,02
  • frutteti   0,18%   ha   1,93
  • oliveti   -   -
  • seminativi   56,87%   ha   602,88
  • vigneti   2,17%   ha   23,04
  • urbanizzato   9,74%   ha   103,30
  • altro   1,36%   ha   14,44

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 07: Indicatore-Pratantico sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 2.2: Nuova zona industriale di Indicatore
  • Area strategica d'intervento 2.4: Interporto
  • Area strategica d'intervento 4.1: Parco fluviale (parzialmente)

3. In aggiunta agli interventi di cui al punto precedente il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari al 6,44% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 103,30), pari a mq. 66.500 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

4. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere localizzati in contiguità con la frazione di Pratantico e di Indicatore. Il regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere:

  • aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno il 28% della Superficie territoriale di cui al punto 3;
  • norme che subordinino gli interventi alla realizzazione della nuova viabilità tangenziale, secondo quanto previsto dalla A.S.I. 2.5: variante Pratoantico-Indicatore;

5. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 3 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 22.500 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 450 abitanti.

6. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

7. Per le aree appartenenti al sistema della produzione, in aggiunta alle quantità previste dalla A.S.I. 2.2: Nuova zona industriale di Indicatore ed a quelle esistenti potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) non superiore a mq. 20.000 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 6.450.

8. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 6.500 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 3.700 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 149 U.T.O.E. 08: San Leo

1. L'unità territoriale organica elementare 08: San Leo delimita una superficie di 174,55 ha. pari al 0,45% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   1,41%   ha   2,46
  • colture miste   17,74%   ha   30,96
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   53,10%   ha   92,69
  • vigneti   2,15%   ha   3,76
  • urbanizzato   25,57%   ha   44,63
  • altro   0,03%   ha   0,06

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 08: San Leo il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 1.500 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 30 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 55.380 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 19.800.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 400 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 2.600 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 150 U.T.O.E. 09: Gavardello

1. L'unità territoriale organica elementare 09: Gavardello delimita una superficie di 129,12 ha. pari al 0,34% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   12,24%   ha   15,81
  • colture miste   11,21%   ha   14,48
  • frutteti   0,74%   ha   0,95
  • oliveti   -   -
  • seminativi   22,00%   ha   28,40
  • vigneti   1,69%   ha   2,18
  • urbanizzato   51,70%   ha   66,75
  • altro   0,43%   ha   0,55

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 09: Gavardello sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.1: Parco fluviale (parzialmente)

3. Per questa U.T.O.E. il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 1.500 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 30 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 60.500 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 17.200.

7. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 500 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 150 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 151 U.T.O.E. 10: Pratacci

1. L'unità territoriale organica elementare 10: Pratacci delimita una superficie di 174,20 ha. pari al 0,45% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   1,03%   ha   1,80
  • colture miste   1,07%   ha   1,87
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   0,26%   ha   0,45
  • vigneti   -   -
  • urbanizzato   97,51%   ha   169,87
  • altro   0,12%   ha   0,21

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 10: Pratacci sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 3.3: Cittadella degli affari

3. Ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 33.330 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 667 abitanti.

5. Gli interventi di cui al punto precedente sono condizionate alla attuazione di operazioni di riconversione funzionale di aree o insediamenti monofunzionali da dismettere o rilocalizzare, comunque non comprese nelle quantità indicate al punto 4. Nell'ambito delle operazioni di cui al punto precedente, il Regolamento Urbanistico potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo in una misura massima del 60% della Slp destinata alla funzione residenziale; Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 132.500 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 26.650.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 9.100 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 2.500 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 152 U.T.O.E. 11: Fiorentina

1. L'unità territoriale organica elementare 11: Fiorentina delimita una superficie di 212,09 ha. pari allo 0,55% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   0,90%   ha   1,91
  • colture miste   -   -
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   34,56%   ha   73,29
  • vigneti   -   -
  • urbanizzato   61,20%   ha   129,81
  • altro   3,34%   ha   7,08

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 11: Fiorentina sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 1.2: Nuovo quartiere Tucciarello
  • Area strategica d'intervento 1.3: Nuovo quartiere Cacciarelle
  • Area strategica d'intervento 3.9: Ex Scalo merci (parzialmente)

3. Ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, in aggiunta agli interventi di cui al punto precedente, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 10.000 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 200 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 3.700 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 1.000 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 153 U.T.O.E. 12: Catona

1. L'unità territoriale organica elementare 12: Catona delimita una superficie di 480,16 ha. pari al 1,25% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   0,31%   ha   1,48
  • colture miste   17,19%   ha   82,54
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   71,34%   ha   342,55
  • vigneti   2,17%   ha   10,40
  • urbanizzato   7,95%   ha   38,16
  • altro   1,05%   ha   5,02

2. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari al 4,85% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 38,16), pari a mq. 18.500 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo.

3. Gli interventi di cui al punto precedente sono riferiti esclusivamente a destinazioni d'uso quali servizi per l'assistenza socio-sanitaria e similari ed ubicati nella fascia parallela alla Strada Umbro Casentinese Romagnola n.71 corrispondente al sottosistema V.3, escluso l'ambito V.3.1 Corona Agricola.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca almeno le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno il 25% della Superficie territoriale di cui al punto 2. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 100 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 1.700 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 154 U.T.O.E. 13: Centro

1. L'unità territoriale organica elementare 13: Centro delimita una superficie di 188,55 ha. pari allo 0,49% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   -   -
  • colture miste   5,52%   ha   10,41
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   12,86%   ha   24,24
  • vigneti   1,95%   ha   3,68
  • urbanizzato   79,35%   ha   149,62
  • altro   0,32%   ha   0,60

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 13: Centro sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 3.7: La Catona;
  • Area strategica d'intervento 3.8: Area ex caserme
  • Area strategica d'intervento 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano (parzialmente)

3. Ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente per questa U.T.O.E. il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. ad esclusione delle Aree Strategiche di Intervento di cui al precedente comma 2. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 2.750 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 750 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 155 U.T.O.E. 14: Cappuccini

1. L'unità territoriale organica elementare 14: Cappuccini delimita una superficie di 163,26 ha. pari allo 0,42% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   1,52%   ha   2,48
  • colture miste   18,04%   ha   29,45
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   4,32%   ha   7,06
  • vigneti   8,60%   ha   14,03
  • urbanizzato   68,04%   ha   111,08
  • altro   0,52%   ha   0,84

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 14: Cappuccini sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano (parzialmente)

3. Per questa U.T.O.E. il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 39.750 mq: di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 795 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 11.500 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 9.000 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 156 U.T.O.E. 15: Staggiano

1. L'unità territoriale organica elementare 15: Staggiano delimita una superficie di 367,28 ha. pari allo 0,95% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   8,80%   ha   32,33
  • colture miste   64,76%   ha   237,85
  • frutteti   -   -
  • oliveti   5,83%   ha   21,42
  • seminativi   -   -
  • vigneti   5,10%   ha   18,73
  • urbanizzato   14,76%   ha   54,22
  • altro   0,75%   ha   2,75

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 15: Staggiano il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 2.930 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 58 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 5.200 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 2.400 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 157 U.T.O.E. 16: Pieve a Maiano

1. L'unità territoriale organica elementare 16: Pieve a Maiano delimita una superficie di 1.473,39 ha. pari al 3,83% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   77,74%   ha   1.145,35
  • colture miste   8,28%   ha   121,96
  • frutteti   -   -
  • oliveti   2,75%   ha   40,57
  • seminativi   5,04%   ha   74,24
  • vigneti   3,71%   ha   54,70
  • urbanizzato   2,44%   ha   35,92
  • altro   0,04%   ha   0,65

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 16: Pieve a Maiano il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 1.400 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 400 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 158 U.T.O.E. 17: Battifolle

1. L'unità territoriale organica elementare 17: Battifolle delimita una superficie di 1.373,14 ha. pari al 3,57% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   5,71%   ha   78,44
  • colture miste   32,69%   ha   448,87
  • frutteti   1,84%   ha   25,31
  • oliveti   5,40%   ha   74,11
  • seminativi   36,83%   ha   505,73
  • vigneti   4,91%   ha   67,37
  • urbanizzato   11,89%   ha   163,31
  • altro   0,73%   ha   10,00

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 17: Battifolle il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari ad 1,65% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 163,31), pari a mq. 27.000 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

3. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere localizzati in contiguità con le aree già urbanizzate di Chiani, Battifolle, San Giuliano e Poggiola.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno il 28% della Superficie territoriale di cui al comma 2;

5. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 2 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 31.040 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 621 abitanti.

6. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

7. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard

  1. a) 5.800 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 1.600 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 159 U.T.O.E. 18: Calamandrei

1. L'unità territoriale organica elementare 18: Calamandrei delimita una superficie di 193,03 ha. pari allo 0,50% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   6,59%   ha   12,72
  • colture miste   0,05%   ha   0,10
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   0,85%   ha   1,64
  • vigneti   -   -
  • urbanizzato   91,32%   ha   176,28
  • altro   1,19%   ha   2,30

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 18: Calamandrei sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.1: Parco fluviale (parzialmente)

3. Per questa U.T.O.E. il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 362.000 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 23.500. Per questa U.T.O.E. non sono richieste superfici a standard.

Articolo 160 U.T.O.E. 19: Pescaiola

1. L'unità territoriale organica elementare 19: Pescaiola delimita una superficie di 65,65 ha. pari allo 0,17% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   0,73%   ha   0,48
  • colture miste   -   -
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   -   -
  • vigneti   -   -
  • urbanizzato   99,09%   ha   65,05
  • altro   0,18%   ha   0,12

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 19: Pescaiola sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 3.9: Ex scalo merci (parzialmente);

3. Ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 10.000 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 199 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 3.150 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 900 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 161 U.T.O.E. 20: San Donato

1. L'unità territoriale organica elementare 20: San Donato delimita una superficie di 98,83 ha. pari allo 0,26% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   2,02%   ha   2,00
  • colture miste   -   -
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   -   -
  • vigneti   -   -
  • urbanizzato   97,84%   ha   96,69
  • altro   0,14%   ha   0,14

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 20: San Donato sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 3.9: Ex scalo merci (parzialmente)
  • Area strategica d'intervento 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano (parzialmente)

3. Ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 18.330 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 367 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 5.300 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 1.500 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 162 U.T.O.E. 21: Tortaia

1. L'unità territoriale organica elementare 21: Tortaia delimita una superficie di 95,47 ha. pari allo 0,25% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   0,63%   ha   0,60
  • colture miste   1,32%   ha   1,26
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   0,26%   ha   0,25
  • vigneti   -   -
  • urbanizzato   97,58%   ha   93,16
  • altro   0,21%   ha   0,20

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 21: Tortaia il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 13.300 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 266 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 3.950 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 6.450 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 163 U.T.O.E. 22: Saione

1. L'unità territoriale organica elementare 22: Saione delimita una superficie di 71,71 ha. pari allo 0,19% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   1,38%   ha   0,99
  • colture miste   -   -
  • frutteti   -   -
  • oliveti   -   -
  • seminativi   -   -
  • vigneti   -   -
  • urbanizzato   98,56%   ha   70,68
  • altro   0,05%   ha   0,04

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 22: Saione sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano (parzialmente)

3. Per questa U.T.O.E. il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 23.330 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 466 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 17.700 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 7.150 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 164 U.T.O.E. 23: Stadio

1. L'unità territoriale organica elementare 23: Stadio delimita una superficie di 398,56 ha. pari a 1,04% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   12,38%   ha   49,35
  • colture miste   36,99%   ha   147,42
  • frutteti   -   -
  • oliveti   18,52%   ha   73,83
  • seminativi   -   -
  • vigneti   0,17%   ha   0,67
  • urbanizzato   31,47%   ha   125,42
  • altro   0,47%   ha   1,87

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 23: Stadio sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano (parzialmente)
  • Area strategica d'intervento 4.5: Parco di San Cornelio
  • Area strategica d'intervento 4.6: La cittadella dello Sport

3. Ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 1.667 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 33 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 1.450 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 400 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 165 U.T.O.E. 24: San Zeno

1. L'unità territoriale organica elementare 24: San Zeno delimita una superficie di 702,38 ha. pari ad 1,83% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   2,79%   ha   19,58
  • colture miste   4,96%   ha   34,81
  • frutteti   5,26%   ha   36,95
  • oliveti   0,23%   ha   1,59
  • seminativi   70,79%   ha   497,25
  • vigneti   0,74%   ha   5,18
  • urbanizzato   14,64%   ha   102,84
  • altro   0,60%   ha   4,19

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 24: San Zeno sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 2.3: nuova zona industriale di San Zeno
  • Area strategica d'intervento 4.2: parco della bonifica idraulica (parzialmente)

3. Ad esclusione degli interventi di cui al punto precedente il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

4. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 4.130 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 83 abitanti.

5. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

6. Per le aree appartenenti al sistema della produzione, in aggiunta alle quantità previste dalla A.S.I. 2.3: Nuova zona industriale di San Zeno ed a quelle esistenti potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) non superiore a mq. 53.000 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 11.000.

7. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 1.250 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 350 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 166 U.T.O.E. 25: Agazzi

1. L'unità territoriale organica elementare 25: Agazzi delimita una superficie di 852,73 ha. pari al 2,22% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   17,41%   ha   148,47
  • colture miste   35,49%   ha   302,67
  • frutteti   -   -
  • oliveti   7,33%   ha   62,50
  • seminativi   23,13%   ha   197,26
  • vigneti   0,87%   ha   7,38
  • urbanizzato   13,16%   ha   112,26
  • altro   2,60%   ha   22,19

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 25: Agazzi sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.1: Parco fluviale (parzialmente)
  • Area strategica d'intervento 4.3: Parco urbano di Molin Bianco

3. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari al 7,13% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 112,26), pari a mq. 80.000 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

4. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere finalizzati alla ridefinizione del margine tra il quartiere di Tortaia, la nuova lottizzazione della Meridiana ed il nuovo parco urbano di Molin Bianco; potranno inoltre essere localizzati in contiguità delle aree già urbanizzate della frazione di Agazzi.

5. Il regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno 60% della Superficie territoriale di cui al punto 3;

6. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 3 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 11.330 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 227 abitanti.

7. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

8. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a 11.250 mq. e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 4.000.

9. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 4.650 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 1.300 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 167 U.T.O.E. 26: Santa Firmina

1. L'unità territoriale organica elementare 26: Santa Firmina delimita una superficie di 565,29 ha. pari ad 1,47% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   1,27%   ha   7,18
  • colture miste   53,04%   ha   299,85
  • frutteti   3,54%   ha   20,00
  • oliveti   0,26%   ha   1,45
  • seminativi   23,62%   ha   133,53
  • vigneti   0,75%   ha   4,24
  • urbanizzato   17,37%   ha   98,22
  • altro   0,15%   ha   0,83

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 26: Santa Firmina sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.1: Parco lineare: la cintura del verde urbano (parzialmente)

3. Il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari al 3,67% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 98,22), pari a mq. 36.000 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

4. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere localizzati in contiguità con le aree già urbanizzate della frazione di Santa Firmina.

5. Il regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno al 40% della Superficie territoriale di cui al punto 3;

6. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 3 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 24.200 mq: di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 484 abitanti.

7. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

8. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 6.800 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 6.750 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 168 U.T.O.E. 27: Frassineto

1. L'unità territoriale organica elementare 27: Frassineto delimita una superficie di 2.193,69 ha. pari al 5,70% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   2,73%   ha   59,90
  • colture miste   13,12%   ha   287,87
  • frutteti   0,14%   ha   3,07
  • oliveti   -   -
  • seminativi   78,07%   ha   1.712,56
  • vigneti   0,93%   ha   20,33
  • urbanizzato   4,08%   ha   85,56
  • altro   0,93%   ha   20,42

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 27: Frassineto sono previsti i seguenti interventi strategici:

  • Area strategica d'intervento 4.1: Parco della bonifica idraulica (parzialmente)

3. In aggiunta agli interventi di cui al punto precedente il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari al 2,74% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 85,56), pari a mq. 24.500 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

4. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere localizzati in contiguità con le aree già urbanizzate della frazione di Frassineto.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno il 30% della Superficie territoriale di cui al punto 3;

6. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 3 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII e Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 11.670 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 233 abitanti.

7. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

8. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 3.350 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 2.900 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 169 U.T.O.E. 28: Olmo

1. L'unità territoriale organica elementare 28: Olmo delimita una superficie di 909,01 ha. pari al 2,36% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   13,90%   ha   126,31
  • colture miste   38,38%   ha   348,88
  • frutteti   0,67%   ha   6,11
  • oliveti   23,83%   ha   216,61
  • seminativi   7,49%   ha   68,07
  • vigneti   3,19%   ha   29,01
  • urbanizzato   12,29%   ha   111,73
  • altro   0,25%   ha   2,28

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 28: Olmo il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari allo 0,81% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 111,73), pari a mq. 9.000 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

3. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere localizzati in contiguità con le aree già urbanizzate della frazione de il Matto e dell'Olmo.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno il 25% della Superficie territoriale di cui al punto 2;

5. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 2 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 14.920 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 298 abitanti.

6. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

7. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 10.850 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 3.100 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 170 U.T.O.E. 29: Policiano

1. L'unità territoriale organica elementare 29: Policiano delimita una superficie di 604,74 ha. pari ad 1,57% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   3,60%   ha   21,76
  • colture miste   47,75%   ha   288,78
  • frutteti   0,35%   ha   2,13
  • oliveti   20,76%   ha   125,52
  • seminativi   7,52%   ha   45,50
  • vigneti   6,43%   ha   38,86
  • urbanizzato   13,48%   ha   81,51
  • altro   0,11%   ha   0,67

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 29: Policiano il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 4.000 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 80 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 3.800 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 2.800 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 171 U.T.O.E. 30: Rigutino

1. L'unità territoriale organica elementare 30: Rigutino delimita una superficie di 1.465,93 ha. pari al 3,81% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   5,93%   ha   86,95
  • colture miste   30,30%   ha   444,12
  • frutteti   0,35%   ha   5,17
  • oliveti   16,50%   ha   241,85
  • seminativi   32,93%   ha   482,80
  • vigneti   2,50%   ha   36,60
  • urbanizzato   11,37%   ha   166,63
  • altro   0,12%   ha   1,81

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 30: Rigutino il Regolamento Urbanistico potrà prevedere al massimo un nuovo impegno di suolo pari ad 1,86% dell'attuale superficie urbanizzata (ha. 166,63), pari a mq. 31.000 di Superficie territoriale (St), da destinare ad interventi mirati al miglioramento del livello qualitativo del sistema insediativo e/o all'incremento dell'offerta residenziale.

3. Gli interventi di cui al punto precedente dovranno essere localizzati in contiguità con le aree già urbanizzate della frazione di Rigutino.

4. Il regolamento Urbanistico dovrà predisporre adeguata disciplina per l'attuazione di tali interventi che stabilisca le regole insediative, le tipologie, gli eventuali allineamenti, il progetto di suolo, le eventuali aree a standard, la ripartizione degli oneri necessari alla loro realizzazione e quanto altro necessario a garantire la qualità urbanistico-architettonica dei nuovi interventi; dovrà inoltre prevedere aree a verde attrezzato e parcheggi per una superficie complessiva pari ad almeno al 30% della Superficie territoriale di cui al punto 2;

5. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi nelle nuove aree di cui al precedente punto 2 ed all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 30.500 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 610 abitanti.

6. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

7. Per le aree appartenenti al sistema della produzione potrà essere prevista una Superficie Coperta (Sc) aggiuntiva non superiore a mq. 68.000 e dovrà essere prevista una superficie complessiva per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde (escluso le strade) pari a mq. 11.450.

8. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 8.850 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 2.450 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 172 U.T.O.E. 31: Lignano

1. L'unità territoriale organica elementare 31: Lignano delimita una superficie di 2.575 ha. pari al 6,69% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   84,26%   ha   2.170,22
  • colture miste   10,60%   ha   272,92
  • frutteti   -   -
  • oliveti   1,79%   ha   46,14
  • seminativi   -   -
  • vigneti   1,31%   ha   33,78
  • urbanizzato   2,01%   ha   51,86
  • altro   0,03%   ha   0,69

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 31: Lignano il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 2.170 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 43 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 3.250 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 900 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 173 U.T.O.E. 32: Poti

1. L'unità territoriale organica elementare 32: Poti delimita una superficie di 10.479,37 ha. pari al 27,24% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   86,06%   ha   9.018,58
  • colture miste   10,76%   ha   1.127,30
  • frutteti   0,01%   ha   0,54
  • oliveti   0,09%   ha   9,42
  • seminativi   1,25%   ha   131,00
  • vigneti   0,10%   ha   10,12
  • urbanizzato   1,62%   ha   169,36
  • altro   0,12%   ha   13,06

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 32: Poti il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 770 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 15 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. (comma stralciato)

6. (comma stralciato)

7. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 1.850 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b)1.300 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Articolo 174 U.T.O.E. 33: Palazzo Del Pero

1. L'unità territoriale organica elementare 33: Palazzo Del Pero delimita una superficie di 563,73 ha. pari a 1,47% del territorio comunale, costituita principalmente da:

  • bosco   20,03%   ha   112,90
  • colture miste   51,16%   ha   288,42
  • frutteti   -   -
  • oliveti   0,14%   ha   0,79
  • seminativi   15,88%   ha   89,50
  • vigneti   0,64%   ha   3,60
  • urbanizzato   11,36%   ha   64,07
  • altro   0,79%   ha   4,45

2. Nell'ambito dell'U.T.O.E. 33: Palazzo Del Pero il Piano Strutturale non prevede nuovo impegno di suolo.

3. Le dimensioni massime ammissibili complessive per nuovi insediamenti residenziali, da realizzarsi all'interno delle aree urbanizzate, così come individuate nella Tav. C06a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativo e secondo i disposti del Titolo VIII - Sistemi funzionali, sono stabilite in un massimo di 7.330 mq. di Slp, per un incremento teorico della popolazione pari a 146 abitanti.

4. Il Regolamento Urbanistico, per gli insediamenti di cui al punto precedente e fermi restando i parametri dimensionali previsti dall'U.T.O.E., potrà prevedere anche usi diversi dalla residenza, quali commerciale, direzionale e turistico ricettivo, secondo quanto stabilito dal rispettivo sottosistema o ambito di appartenenza.

5. Sono richieste per l'intera U.T.O.E. le seguenti superfici minime a standard:

  1. a) 2.500 mq. di spazi pubblici o destinati alle attività collettive a verde pubblico con l'esclusione delle sedi viarie;
  2. b) 700 mq. destinati a parcheggi in aggiunta a quelli di cui all'art.2 della L.122/89.

Titolo XIII Schemi direttori

Articolo 175 Disposizioni generali

1. Il Piano Strutturale individua, attraverso gli schemi direttori e le aree strategiche di intervento (A.S.I.), gli ambiti cui viene riconosciuto un ruolo strategico per la definizione degli obiettivi generali per il governo del territorio e che per le tematiche che presentano richiedono, nella definizione del Regolamento Urbanistico, uno sviluppo progettuale più approfondito e dettagliato.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà predisporre per ciascuna area strategica di intervento norme operative e prescrizioni corredate da rappresentazioni grafiche che stabiliscano

  • gli indirizzi progettuali
  • il principio insediativo
  • il disegno degli spazi pubblici o ad uso pubblico
  • le quantità
  • le tutele
  • le modalità d'attuazione

3. Gli schemi direttori che il Piano Strutturale individua sono:

  • S.D.1: la nuova tangenziale
  • S.D.2: la metropolitana urbana
  • S.D.3: la parkway
  • S.D.4: i parchi urbani

4. Il Regolamento Urbanistico introduce, se necessario, variazioni relative al perimetro delle aree problema ed individua, nell'ambito tematico di ciascuno schema direttore, ulteriori aree da sottoporre a progettazione di dettaglio.

5. L'attuazione delle previsioni del Piano Strutturale entro le singole Aree Strategiche di Intervento potrà avvenire solo attraverso Programmi complessi o Piani Attuativi.

6. Nella definizione degli interventi il Regolamento Urbanistico ed i successivi strumenti urbanistici attuativi, dovranno rispettare le tutele di cui al Titolo VI Invarianti Strutturali e Tutele strategiche.

7. I valori riferiti alle aree da destinarsi a servizi e attrezzature di interesse collettivo, eventualmente indicate per ciascuna delle Aree Strategiche di Intervento individuate dal Piano Strutturale e riportate negli articoli successivi, sono dei minimi inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico.

8. I valori riferiti alle aree da destinarsi alla edificazione, eventualmente indicate per ciascuna delle Aree Strategiche di Intervento individuate dal Piano Strutturale e riportate negli articoli successivi, sono dei massimi inderogabili e vincolanti per il Regolamento Urbanistico.

Capo I SD1 Metropolitana urbana

Articolo 176 Schema direttore: la metropolitana urbana S.D.1

Lo schema direttore S.D.1 raccoglie le aree ritenute strategiche al miglioramento dell'attuale livello di equilibrio tra le diverse componenti della mobilità; all'incremento del livello di integrazione tra le modalità di sviluppo e gli investimenti in sistemi alternativi di trasporto pubblico; alla creazione di nuove opportunità abitative in grado di stabilire offerte residenziali diversificate in termini di funzioni, tipologie e costi; alla costituzione di un ambiente urbano favorevole ai pedoni ed a coloro che usufruiscono dei mezzi pubblici; contiene inoltre interventi finalizzati alla riduzione del rischio di esondazione ed alla messa in sicurezza delle aree urbanizzate.

Articolo 177 Schema direttore: la metropolitana urbana S.D.1

Lo schema direttore S.D.1 raccoglie le aree ritenute strategiche al miglioramento dell'attuale livello di equilibrio tra le diverse componenti della mobilità; all'incremento del livello di integrazione tra le modalità di sviluppo e gli investimenti in sistemi alternativi di trasporto pubblico; alla creazione di nuove opportunità abitative in grado di stabilire offerte residenziali diversificate in termini di funzioni, tipologie e costi; alla costituzione di un ambiente urbano favorevole ai pedoni ed a coloro che usufruiscono dei mezzi pubblici; contiene inoltre interventi finalizzati alla riduzione del rischio di esondazione ed alla messa in sicurezza delle aree urbanizzate.

Articolo 178 Area strategica di intervento 1.2: Nuovo quartiere Tucciarello

1. L'area è situata a nord del centro antico, tra la Tangenziale urbana, la via Setteponti e la Regionale Umbro-Casentinese ed è attraversata dalla linea ferroviaria Arezzo-Stia; si tratta di una zona inedificata pianeggiante e connotata da ampie visuali sia verso le colline che verso la città.

2. La prossimità al centro abbinata all'opportunità di usufruire di diverse forme di mobilità - in particolare della nuova rete di tramvia - insieme alle potenzialità di qualità ambientale del luogo rappresentano elementi cruciali per l'insediamento di un nuovo quartiere.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prescrivere la redazione di un progetto complessivo per l'intera area finalizzato alla realizzazione di un nuovo quartiere residenziale con un'alta dotazione di servizi e di infrastrutture di supporto che garantiscano i seguenti indirizzi:

  1. a) nuova edificazione residenziale secondo i seguenti valori massimi:
    • Slp = 75.000 mq. per residenza
    • Slp = 32.000 mq per altre funzioni diverse dalla residenza
    • Sf = 9.800 mq. per attrezzature di interesse comune
    • S = 210.000 mq. a verde e parcheggi
  2. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo per l'intera area
  3. c) integrazione della residenza con spazi aperti a verde ed attrezzature sportive e con altre attività di tipo terziario e commerciale (comprese nelle quantità di cui alla lettera a), contribuendo alla realizzazione di un tessuto vario sia dal punto di vista morfo-tipologico sia funzionale.

4. Considerando che la Tangenziale Urbana svolge attualmente un ruolo di Direttrice d'interesse Regionale, nell'ottica di garantire prestazioni e funzionalità compatibili con l'attuale ruolo della stessa, fino alla realizzazione della Nuova Strada Regionale 71, per il tratto compreso tra San Zeno e Giovi, il Piano Strutturale condiziona la realizzazione degli interventi di cui sopra al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. a) gli interventi saranno programmati in due fasi;
  2. b) la prima fase sarà quella relativa all'area tra la ferrovia e l'abitato ed avrà quale obiettivo la riqualificazione urbana del contesto ed il miglioramento del livello qualitativo dei servizi;
  3. c) l'attuazione della prima fase è subordinata alla realizzazione contestuale della Chiusura a nord (A.S.I. 3.6) ed allo studio trasportistico di cui al successivo comma 5; nella definizione del nuovo quartiere residenziale dovrà essere escluso qualsiasi accesso viario diretto sulla Tangenziale Urbana;
  4. d) l'attuazione della seconda fase, quella relativa all'area tra la ferrovia e la Tangenziale Urbana, sarà subordinata alla realizzazione della nuova Strada Regionale 71 per il tratto compreso tra San Zeno e Giovi.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • creazione ed organizzazione delle reti infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognante e separazione delle acque nere e bianche;
    • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per le attività di gestione degli impianti a verde;
    • utilizzo di fonti e tecnologie energetiche alternative;
  • verifica di eventuali criticità ambientali legate all'Area strategica 1.1 (tramvia);
  • far precedere o rendere contestuali la realizzazione degli impianti verdi ed in particolare di quelli boscati;
  • predisposizione di un sistema di monitoraggio degli inquinamenti ambientali ed elettromagnetici;
  • raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema di isole ecologiche;
  • realizzazione di uno studio trasportistico specifico sugli effetti indotti sul sistema della circolazione dalla realizzazione degli interventi previsti atto a dimostrare la compatibilità delle nuove previsioni insediative e dei conseguenti flussi di traffico al sistema complessivo della mobilità ed in particolare all'attuale ruolo della Strada Regionale 71 e della Tangenziale Urbana; lo studio dovrà essere riferito ai diversi scenari relazionati ai tempi di realizzazione della nuova Strada Regionale 71 (A.S.I. 2.1).

Articolo 179 Area strategica di intervento 1.3: Nuovo quartiere Cacciarelle

1. L'area è situata a nord del centro antico, tra la Tangenziale urbana, la via Setteponti e via Fiorentina ed è attraversata dalla linea ferroviaria Arezzo-Stia; come nel caso dell'Area strategica d'intervento 1.2, si tratta di una zona inedificata pianeggiante e connotata da ampie visuali sia verso le colline che verso la città.

2. La prossimità al centro abbinata all'opportunità di usufruire di diverse forme di mobilità - in particolare della nuova rete di tramvia - insieme alle potenzialità di qualità ambientale del luogo rappresentano elementi cruciali per l'insediamento di un nuovo quartiere.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà prescrivere la redazione di un progetto complessivo per l'intera area finalizzato alla realizzazione di un nuovo quartiere residenziale con un'alta dotazione di servizi e di infrastrutture di supporto che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) nuova edificazione residenziale secondo i seguenti valori massimi:
    • Slp = 29.700 mq. per residenza
    • Slp = 12.700 mq per altre funzioni diverse dalla residenza
    • Sf = 3.900 mq. per attrezzature di interesse comune
    • S = 85.000 mq. a verde e parcheggi
  2. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo per l'intera area;
  3. c) integrazione della residenza con spazi aperti a verde ed attrezzature sportive e con altre attività di tipo terziario e commerciale (comprese nelle quantità di cui alla lettera a), contribuendo alla realizzazione di un tessuto vario sia dal punto di vista morfo-tipologico sia funzionale.

4. Considerando che la Tangenziale Urbana svolge attualmente un ruolo di Direttrice d'interesse Regionale, nell'ottica di garantire prestazioni e funzionalità compatibili con l'attuale ruolo della stessa, fino alla realizzazione della Nuova Strada Regionale 71, per il tratto compreso tra San Zeno e Giovi, il Piano Strutturale condiziona la realizzazione degli interventi di cui sopra al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. a) gli interventi saranno programmati in due fasi;
  2. b) la prima fase sarà quella relativa all'area ad est della ferrovia, ed avrà quale obiettivo la riqualificazione urbana del contesto ed il miglioramento del livello qualitativo dei servizi;
  3. c) l'attuazione della prima fase è subordinata alla realizzazione contestuale della Chiusura a nord (A.S.I. 3.6) ed allo studio trasportistico di cui al successivo comma 5; nella definizione del nuovo quartiere residenziale dovrà essere escluso qualsiasi accesso viario diretto sulla Tangenziale Urbana;
  4. d) l'attuazione della seconda fase, quella relativa all'area tra la ferrovia e la Tangenziale Urbana, sarà subordinata alla realizzazione della nuova Strada Regionale 71 per il tratto compreso tra San Zeno e Giovi.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • creazione ed organizzazione delle reti infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognante e separazione delle acque nere e bianche;
    • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per le attività di gestione degli impianti a verde;
    • utilizzo di fonti e tecnologie energetiche alternative;
  • verifica di eventuali criticità ambientali legate all'Area strategica 1.1 (tramvia);
  • far precedere o rendere contestuali la realizzazione degli impianti verdi ed in particolare di quelli boscati;
  • predisposizione di un sistema di monitoraggio degli inquinamenti ambientali ed elettromagnetici;
  • raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema di isole ecologiche;
  • realizzazione di uno studio trasportistico specifico sugli effetti indotti sul sistema della circolazione dalla realizzazione degli interventi previsti atto a dimostrare la compatibilità delle nuove previsioni insediative e dei conseguenti flussi di traffico al sistema complessivo della mobilità ed in particolare all'attuale ruolo della Strada Regionale 71 e della Tangenziale Urbana; lo studio dovrà essere riferito ai diversi scenari relazionati ai tempi di realizzazione della nuova Strada Regionale 71 (A.S.I. 2.1).

Articolo 180 (articolo stralciato)

Articolo 181 (articolo stralciato)

Articolo 182 Area strategica di intervento 1.4: Canale diversore

1. Le condizioni di rischio di esondazione ai danni di una consistente parte del tessuto urbano consolidato di Arezzo nell'ipotesi del verificarsi di eventi di rilievo sono ritenute alte; la capacità di assorbire flussi straordinari del reticolo idrografico nell'area urbanizzata infatti risulta compromessa dalla situazione degli alvei ed in particolare di quello del torrente Castro che scorre in interrato in corrispondenza del centro antico con una sezione insufficiente; per anni, fra l'altro, il tratto coperto è stato utilizzato per lo scarico diretto delle fogne con conseguenti effetti di degrado.

2. Tale situazione richiede la predisposizione di misure e di opere atte alla riduzione del rischio, sia promuovendo normative in grado di contrastare i fattori che lo causano, quale l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli o la mancanza di manutenzione ed i restringimenti della rete scolante, sia prevedendo interventi specificamente mirati al ripristino dell'efficacia del sistema.

3. Tra questi ultimi è da programmare la realizzazione di un tracciato alternativo per l'alveo del Castro i deflussi del quale, insieme a quelli del suo affluente Bicchieraia, verrebbero convogliati nel torrente Vingone, opportunamente adeguato e ricalibrato. Dagli studi specifici effettuati da esperti nel settore idraulico si desume infatti che interventi parziali quali la costruzione di casse di laminazione o il solo adeguamento in sezione dell'alveo esistente non sarebbero in grado di risolvere il problema che, per la sua complessità, impone un'operazione più ampia ed articolata.

4. Secondo il progetto per il quale è stato redatto lo studio di fattibilità, la deviazione del Castro ipotizzata inizierebbe appena a monte della Marchionna e terminerebbe a monte dell'attraversamento della linea ferroviaria da parte del Vingone in zona Belvedere.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza della rete idrica superficiale ed alla messa in sicurezza delle aree urbanizzate che garantiscano i seguenti indirizzi:

  1. a) realizzazione di un nuovo alveo del torrente Castro ed adeguamento di quello del Vingone secondo criteri di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale;
  2. b) realizzazione di una sorta di parco fluviale lineare lungo le sponde del nuovo tracciato
  3. c) costruzione di nuove opere di attraversamento stradale tali da non impedire il deflusso delle acque.

6. L'attuazione di tali interventi è vincolata alla redazione di uno studio idraulico specifico che garantisca i criteri stabiliti dalle presenti norme e da uno Studio di valutazione di impatto ambientale.

Capo II Tangenziale

Articolo 183 Schema direttore: la tangenziale S.D.2

1. Lo schema direttore S.D.2 raccoglie le aree ritenute strategiche per il miglioramento del sistema infrastrutturale e la riduzione dei grossi flussi di traffico sulla città, realizzando un'alternativa all'attraversamento indiscriminato della città in senso sud-nord, accrescendo il livello di interscambio tra le diverse modalità di trasporto delle merci e potenziando l'attuale livello di offerta di aree produttive.

Articolo 184 Area Strategica di Intervento 2.1: Nuova Strada Regionale 71

1. Il traffico di attraversamento e di collegamento tra parti distanti del territorio comunale comporta l'uso improprio della rete viaria urbana e pesanti effetti di congestione.

2. Il nuovo tracciato della Regionale prevede un percorso esterno alle aree centrali, caratterizzato da un numero limitato di intersezioni, in grado di rendere maggiormente scorrevole il traffico e di distribuirlo correttamente, alleggerendo allo stesso tempo gli effetti negativi ai danni delle zone abitate, sia per residenza che per permanenza nel luogo di lavoro.

3. In relazione al tracciato della variante alla SR. 71 nel tratto Ripa di Quarata sono al vaglio diverse ipotesi, nell'ambito di un lavoro di concertazione tra Amministrazione Comunale e Amministrazione Provinciale. Tale tracciato è individuato nella tavola C.6b Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema della mobilità del Piano Strutturale con segni grafici che costituiranno un riferimento per le successive fasi di approfondimento del progetto infrastrutturale nel corso del quale saranno verificati la coerenza con gli obiettivi assunti dall'Amministrazione e con i requisiti ed i vincoli individuati dal Piano Strutturale, in particolare per quanto concerne il rapporto con gli specifici contesti, individuando le soluzioni migliori per evitare problematiche di compatibilità ambientale, paesaggistica e sociale.

4. Nelle parti di territorio comprese all'interno dell'areale previsto dal Ptc della Provincia di Arezzo come limite entro il quale verrà individuato, con le procedure di cui sopra, il tracciato relativo al tratto tra Indicatore e Campoluci, corrispondente al lotto 3 della variante esterna di Arezzo della SR. 71, il Regolamento Urbanistico potrà disporre interventi di nuova edificazione e/o di sostituzione e/o ristrutturazione urbanistica solo nel caso in cui sia stato individuato il tracciato definitivo nel tratto di Ripa di Quarata con le procedure riportate al precedente comma 3; tale condizionamento dovrà essere esteso anche al caso in cui gli interventi di cui sopra siano conseguenti l'approvazione di Piani Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale.

5. Nell'ambito delle competenze comunali per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • interventi di compensazione ambientale lungo l'asse stradale;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento (acustico, atmosferico) legato al traffico, mediante una fascia filtro;
  • raccolta e chiarificazione delle acque di dilavamento in apposite canalette o vasche (prime piogge).

Articolo 185 Area Strategica di Intervento 2.2: Nuova zona industriale di Indicatore

1. La individuazione della attrezzatura dell'Interporto (Area strategica 2.4) in corrispondenza di uno degli snodi del nuovo tracciato della Regionale 71 offre l'opportunità di definire un nuovo insediamento a carattere produttivo connotato da alti livelli di accessibilità.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova area produttiva che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) nuova edificazione a destinazione produttiva secondo i seguenti valori massimi:
    • Sc = 145.000 mq. (la parte di edificazione destinata al terziario e al commercio ammessa sarà limitata agli spazi direttamente connessi alle attività industriali ed artigianali da insediare;spazi espositivi, uffici)
    • S = 52.800 mq. per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde;
  2. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo per l'intera area; in particolare si dovranno predisporre adeguate fasce e barriere verdi all'interno ed ai margini dell'area, tali da assicurare un congruo livello di filtro, di compensazione e di riduzione dell'impatto ambientale e visivo;
  3. c) l'accesso all'area sarà localizzato lungo il tracciato che raccorda la nuova Regionale 71 alla Statale del Valdarno (SS 69), in modo da impedire l'attraversamento dei nuclei di Pratantico e di Indicatore.

3. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • bonifica delle aree industriali da dismettere;
  • creazione ed organizzazione di canali infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognaria con separazione delle acque reflue dalle meteoriche;
    • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per le attività produttive;
    • creazione di sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
    • rete energetica privilegiando l'utilizzo di tecnologie innovative.
  • predisposizione di un sistema di monitoraggio degli inquinamenti ambientali ed elettromagnetici;
  • raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema di isole ecologiche;
  • realizzazione di una fascia verde di compensazione e mitigazione ambientale di filtro tra le infrastrutture viarie-ferroviarie e le aree industriali e tra le aree industriali e i quartieri residenziali, al fine di attenuare gli impatti prodotti sull'ambiente.

4. L'intervento in quest'area è condizionato e vincolato all'attuazione del tratto della nuova Regionale 71 (Area strategica d'intervento 2.1) tra Quarata e Chiani/Battifolle e del progetto della Variante Pratantico-Indicatore (Area strategica d'intervento 2.5).

Articolo 186 Area Strategica di Intervento 2.3: Nuova zona industriale di San Zeno

1. L'area di San Zeno, insieme a quella di Pescaiola nella quale però sta via via assumendo maggiore peso la componente terziaria e commerciale, rappresenta il polo produttivo più significativo nel territorio di Arezzo.

2. Il consolidamento di questo ruolo risulta ulteriormente favorito dal rafforzamento del sistema della mobilità sia sulla direttrice est-ovest - completamento della Due Mari - che nord-sud - nuova Regionale 71 -; l'area industriale esistente ed il nuovo insediamento previsto dispongono quindi di alti livelli di accessibilità.

3. In considerazione delle differenti caratteristiche morfologiche delle due aree - ad est e ad ovest della Direttissima Firenze-Roma -si prevede che quella tra la linea ferroviaria e il Canale Maestro della Chiana sia prevalentemente destinata all'insediamento di attrezzature tecnologiche o di attività ad esse assimilabili e di attività particolari;

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova area produttiva che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) nuova edificazione a destinazione produttiva secondo i seguenti valori massimi:
    • Sc = 22.820 mq. per l'area ovest (la parte di edificazione destinata al terziario e al commercio ammessa sarà limitata agli spazi direttamente connessi alle attività industriali ed artigianali da insediare;spazi espositivi, uffici)
    • S = 32.600 mq. per spazi pubblici, attività collettive, parcheggi e verde;
  2. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo per le aree di nuova urbanizzazione e per gli insediamenti esistenti; in particolare si dovranno predisporre adeguate fasce e barriere verdi all'interno ed ai margini dell'area, tali da assicurare un congruo livello di filtro e di riduzione dell'impatto ambientale e visivo e garantire la tutela del reticolo dei corsi d'acqua esistenti;
  3. c) riqualificazione del sistema di accesso lungo la Statale 73 Senese-Aretina.
  4. d) predisposizione di una fascia di inedificabilità almeno della profondità di 100 mt. misurata a partire dal piede inferiore del canale Maestro della Chiana ed all'interno della quale prevedere la realizzazione di elementi di ritenzione temporanea delle acque meteoriche quali ad esempio vasche ad hoc, aree a verde ribassate, od altro accorgimento idoneo, utili al corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili di nuova realizzazione.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • bonifica delle aree industriali da dismettere;
  • creazione ed organizzazione di canali infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognaria con separazione delle acque reflue dalle meteoriche;
    • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per le attività produttive;
    • creazione di sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
    • rete energetica privilegiando l'utilizzo di tecnologie innovative.
  • predisposizione di un sistema di monitoraggio degli inquinamenti ambientali ed elettromagnetici;
  • raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema di isole ecologiche;
  • realizzazione di una fascia verde di compensazione e mitigazione ambientale di filtro tra le infrastrutture viarie-ferroviarie e le aree industriali e tra le aree industriali e i quartieri residenziali, al fine di attenuare gli impatti prodotti sull'ambiente.

6. L'intervento in quest'area è condizionato e vincolato all'attuazione del progetto della nuova Regionale 71 (Area strategica 2.1) nel tratto da San Zeno - svincolo sulla Due mari - a Le Poggiola - svincolo sul Raccordo Autostradale.

Articolo 187 Area Strategica di Intervento 2.4: Interporto

1. L'individuazione di un molo intermodale nell'area aretina - programmato a livello territoriale e già previsto nella pianificazione urbanistica vigente a livello comunale - trova riscontro nella previsione della nuova Regionale 71, andando a collocarsi in corrispondenza di uno degli snodi del nuovo tracciato.

2. L'area interessata dall'intervento, per il quale è già stato redatto il Piano Particolareggiato, è di 284.000 mq.; la realizzazione di questo intervento comporta la rilocalizzazione dello Scalo Merci attualmente situato nell'area centrale accanto alla stazione.

3. Nella nuova area di Indicatore saranno realizzate opere ferroviarie e stradali, spazi coperti e piazzali per lo stoccaggio e lo smistamento, edifici di supporto e servizi.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova infrastruttura che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) nuova edificazione secondo i seguenti valori massimi:
    • Sc = 63.300 mq. (con destinazione d'uso prevalente ad attività di supporto legate alla movimentazione delle merci e all'interscambio modale; destinazioni d'uso complementari per attività logistiche di distribuzione e commercio all'ingrosso, per servizi (ufficio postale, sportelli bancari) e altro (esercizi pubblici, ricettivo);
  2. b) verde pubblico attrezzato e di compensazione secondo il valore minimo di 18.000 mq.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • redazione di un valutazione di congruità paesistica-ambientale dell'intervento;
  • realizzazione di aree verdi, boscate e non, con specchi d'acqua di mitigazione e compensazione ambientale, finalizzate ad attenuare gli impatti prodotti sull'ambiente da estese aree pavimentate;
  • creazione di un sistema di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia e di restituzione nel terreno o in un corso ad avvenuta depurazione;
  • mantenimento o realizzazione del reticolo di raccolta e drenaggio delle acque superficiali.
  • creazione ed organizzazione di canali infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognaria con separazione delle acque reflue dalle meteoriche;
    • utilizzo di un acquedotto duale per gestione del servizio idrico di tipo produttivo e per gli impianti a verde;
    • utilizzo di fonti e tecnologie energetiche innovative;

6. L'intervento in quest'area è condizionato e vincolato alla attuazione del progetto della Variante Pratantico-Indicatore (Area strategica 2.5) ed all'allacciamento alla ferrovia lenta Roma-Chiusi-Firenze.

Articolo 188 Area Strategica di Intervento 2.5: Variante Pratantico-Indicatore

1. Il collegamento con la viabilità radiale della nuova Regionale 71 - in corrispondenza delle frazioni nella parte nord - prevede il progetto di nuove strade completamente esterne ai centri abitati, tali da risolvere il problema oggi esistente dell'attraversamento di questi centri; ciò permetterà il recupero e la riqualificazione di spazi centrali per le funzioni residenziali e per quelle ad esse complementari.

2. Attraverso la nuova viabilità potranno essere anche superate le intersezioni a raso con la rete ferroviaria esistente, attenuando così la formazione di code di mezzi all'interno del centro abitato.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova viabilità che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) verso Pratantico il raccordo riutilizza in un primo tratto la Strada Provinciale di Pescaiola esistente per poi proseguire come strada di nuova realizzazione che supera la linea ferroviaria e si ricollega alla SS 69 appena ad ovest della Chiana;
  2. b) verso Indicatore il nuovo tracciato si immette sulla Statale 69 in prossimità dell'insediamento produttivo esistente;
  3. c) lungo il nuovo tracciato, verso i centri abitati, saranno predisposte fasce verdi di compensazione.
  4. d) Salvaguardare l'integrità e la continuità dell'area industriale con l'interporto.

4. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • interventi di compensazione ambientale lungo o in prossimità dell'asse stradale;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento (acustico, atmosferico) legato al traffico, mediante una fascia verde di filtro;
  • mantenimento o realizzazione del reticolo di raccolta e drenaggio delle acque di superficiali.

Articolo 189 Area Strategica di Intervento 2.6: Variante Quarata

1. Il collegamento con la viabilità radiale della nuova Regionale 71 - in corrispondenza delle frazioni nella parte nord - prevede il progetto di nuove strade completamente esterne ai centri abitati, tali da risolvere il problema oggi esistente dell'attraversamento di questi centri; ciò permetterà il recupero e la riqualificazione di spazi centrali per le funzioni residenziali e per quelle ad esse complementari.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova viabilità che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) collegamento con la Provinciale Setteponti ad ovest appena a valle della esistente zona produttiva e ad est oltre Case Nuove, in corrispondenza del Parco delle Cave;
  2. b) lungo il nuovo tracciato, verso i centri abitati, saranno predisposte fasce verdi di compensazione.

3. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • interventi di compensazione ambientale lungo o in prossimità dell'asse stradale;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento (acustico, atmosferico) legato al traffico, mediante una fascia verde di filtro;
  • mantenimento o realizzazione del reticolo di raccolta e drenaggio delle acque di superficiali.

Capo III SD3 Parkway

Articolo 190 Schema direttore: la Parkway S.D.3

1. Lo schema direttore S.D.3 raccoglie le aree ritenute strategiche per il miglioramento e la riqualificazione del livello di accessibilità al centro urbano e conseguentemente del potenziamento del livello di fruibilità dei servizi, delle attrezzature e delle strutture culturali, anche in relazione ad uno sviluppo equilibrato dell'economia turistica.

Articolo 191 Area strategica di intervento 3.1: Potenziamento raccordo autostradale

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla ristrutturazione della viabilità esistente che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) raddoppio della carreggiata esistente ed adeguamento della sezione;
  2. b) ridisegno di alcune intersezioni in modo da dare riconoscibilità al percorso principale ed a quelli secondari e da facilitare la percorrenza e l'accesso alle aree che vi si affacciano.

2. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • individuazione di un corridoio di valutazione e intervento relativo all'asse stradale;
  • redazione di una valutazione di congruità paesistica- ambientale dell'intervento;
  • creazione di un canale infrastrutturale;
  • creazione di un reticolo di drenaggio delle acque superficiali e piovane, in particolare per i luoghi dove si verificano fenomeni di ristagno;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento ambientale legato al traffico;
  • creazione di un sistema di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia e di restituzione nel terreno o in un corso ad avvenuta depurazione.
  • individuazione di provvedimenti per la corretta regolamentazione della circolazione atti ad evitare nella fase intermedia di realizzazione della infrastruttura di caricare impropriamente le viabilità secondaria esistente.

Articolo 192 Area strategica di intervento 3.2: Nuovo percorso turistico

1. La rete viaria nel territorio di Arezzo deve essere migliorata dal punto di vista dell'efficienza delle infrastrutture, della gerarchizzazione dei percorsi e della chiarezza di lettura del suo funzionamento; si deve però anche valorizzare la percezione del contesto; questo assume particolare importanza per l'attrattività turistica: l'approdo alla città antica da sud, per le visuali panoramiche che offre e per la sequenza cronologicamente rilevante di tessuti edificati che attraversa, costituisce un percorso alternativo molto interessante per chi visita Arezzo e quindi da privilegiare.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla definizione di un percorso di ingresso alla città che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) riqualificazione di alcuni tratti della viabilità esistente di via Chiarini e di via Romana;
  2. b) realizzazione di un nuovo tratto da via Chiarini a via Romana per evitare l'attraversamento degli insediamenti residenziali di Tortaia in prossimità del Fissatone;
  3. c) miglioramento delle intersezioni e della segnaletica in modo da agevolare la lettura dei percorsi.

3. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • creazione di un canale infrastrutturale;
  • messa a dimora di nuovi impianti vegetazionali, in particolare quelli arborei e arbustivi, lungo il nuovo percorso turistico, seguiendo le trame delle siepi che costituiscono gli elementi ordinatori del paesaggio agrario circostante;
  • creazione di un reticolo di drenaggio delle acque superficiali e piovane, in particolare per i luoghi dove si verificano fenomeni di ristagno;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento ambientale legato al traffico veicolare;
  • creazione di percorsi protetti e/o specialistici, piste ciclo-pedonali;
  • creazione di un sistema di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia e di restituzione nel terreno o in un corso ad avvenuta depurazione.

Articolo 193 Area strategica di intervento 3.3: Cittadella degli affari

1. L'area posta in corrispondenza della confluenza del raccordo autostradale con la tangenziale urbana, verso Pescaiola, costituisce in parte già oggi luogo di insediamento di funzioni pregiate ed attrattore a scala sovracomunale; l'elemento principale è rappresentato dal Centro Affari.

2. Il potenziamento del ruolo assolutamente centrale di quest'area è favorito dalla posizione strategica sia rispetto al territorio vasto, sia rispetto all'ambito strettamente urbano del capoluogo

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato al consolidamento del ruolo centrale dell'area che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) riconfigurazione urbanistica dell'intera area a comparto misto, con presenza di funzioni commerciali, terziarie, ricettive e di servizio che possa prevedere anche l'ampliamento dell'attuale Centro Affari;
  2. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo per l'intera area;
  3. c) privilegiare la fruizione pedonale degli spazi;
  4. d) agevolazione dell'accessibilità dall'esterno - mezzi privati provenienti soprattutto dal raccordo autostradale - con un adeguato disegno degli ingressi e con la dotazione di parcheggi e potenziamento del trasporto pubblico da e verso l'area urbana del centro storico e del suo immediato intorno;
  5. e) incremento complessivo delle quantità esistenti secondo i seguenti parametri:
    • Slp = 30.000 mq. per destinazioni commerciali, terziarie e ricettive, RESIDENZIALI, incluso l'eventuale ampliamento del centro affari;
    • Sf = 5.000 per destinazione a servizi di interesse comune.
  6. f) potrà essere valutata anche l'opportunità di mantenere una parte dei volumi esistenti a destinazione d'uso produttiva;

4. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • riduzione al minimo delle superfici impermeabili (parcheggi e collegamenti stradali) a favore di quelle permeabili (aree a verde, percorsi non asfaltati, ecc);
  • realizzazione degli impianti verdi che dovrà precedere od essere contestuale agli interventi di nuova edificazione e ampliamento.
  • creazione ed organizzazione di canali infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognaria con la separazione delle acque reflue dalle meteoriche;
    • acquedotto duale per gestione del servizio idrico di tipo produttivo e per gli impianti a verde;
    • utilizzo di tecniche e tecnologie ecocompatibili che inoltre consentano il risparmio energetico.

5. L'area strategica potrà essere attuata anche per fasi distinte ma rimane comunque condizionata alla attuazione coordinata degli interventi di risoluzione delle problematiche viabilistiche presenti, da attuarsi attraverso la predisposizione preliminare di un progetto di riconfigurazione funzionale e morfologica dell'assetto stradale riguardante la sede viaria, le intersezioni e il sistema dei parcheggi che dovrà essere verificato secondo adeguati standard dimensionali e quantitativi.

Articolo 194 Area strategica di intervento 3.4: Riqualificazione tangenziale urbana

1. La tangenziale - originariamente pensata come elemento fortemente riconoscibile - ha subito nel tempo interventi parziali che la fanno oggi difficilmente percepire come percorso definito e chiaro; l'aumento del traffico a carico dell'infrastruttura, poi, ben superiore evidentemente alla capacità soprattutto a causa della presenza di una forte componente di flusso di attraversamento di mezzi pesanti, ne ha snaturato il ruolo.

2. Nella prospettiva della realizzazione della nuova Regionale 71 si rende possibile la riqualificazione complessiva della tangenziale come percorso realmente urbano, programmando una serie di interventi coordinati, piuttosto che operazioni volte a risolvere di volta in volta i problemi per singola intersezione.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla ristrutturazione della viabilità esistente che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) raddoppio della carreggiata esistente nei tratti da completare;
  2. b) ridisegno della sezione e delle intersezioni secondo un progetto unitario in modo da dare riconoscibilità al percorso e da renderlo meglio fruibile.

4. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • individuazione di un corridoio di valutazione e intervento relativo all'asse stradale;
  • redazione di una valutazione di congruità paesistica- ambientale dell'intervento;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento ambientale legato al traffico;
  • creazione di un sistema di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia e di restituzione nel terreno o in un corso ad avvenuta depurazione;
  • creazione di un reticolo di drenaggio delle acque superficiali e piovane, in particolare per i luoghi dove si verificano fenomeni di ristagno.

Articolo 195 Area strategica di intervento 3.5: Variante Ceciliano

1. Il traffico anche e soprattutto di mezzi pesanti diretti e provenienti da nord, nella zona del Casentino, causa problemi rilevanti nell'attraversamento del centro abitato di Ceciliano (nella parte in basso).

2. La nuova strada è completamente esterna all'abitato ma prevede più intersezioni a raso che distribuiscono i flussi destinati all'area di Ceciliano selezionando in particolare quelli interessati alla zona artigianale e commerciale; ciò permette il recupero e la riqualificazione degli spazi centrali per le funzioni residenziali e per quelle ad esse complementari.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinar un intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova viabilità che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) il nuovo tracciato si diparte dall'attuale Regionale in corrispondenza dell'innesto della tangenziale urbana (razionalizzazione delle intersezioni) e vi si reimmette a nord di Ceciliano;
  2. b) la variante prevede un solo punto di intersezione intermedio che collega la viabilità principale alla strada a servizio dell'ambito che comprende Puglia e Tregozzano - ed alla zona artigianale e commerciale di Ceciliano
  3. d) lungo il nuovo tracciato, verso i centri abitati, saranno predisposte fasce verdi di compensazione.

4. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • individuazione di un corridoio di valutazione e intervento relativo all'asse stradale;
  • redazione di una valutazione di congruità paesistica- ambientale dell'intervento;
  • interventi di compensazione ambientale lungo l'asse stradale;
  • messa a dimora di nuovi impianti vegetazionali lungo il nuovo percorso;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento ambientale legato al traffico;
  • creazione di un reticolo di drenaggio delle acque superficiali e piovane, in particolare per i luoghi dove si verificano fenomeni di ristagno.

Articolo 196 Area strategica di intervento 3.6: Chiusura nord

1. L'ipotesi di un completamento dell'anello tangenziale intorno alla città, più volte avanzata, nasce da una interpretazione quantitativa tendente a risolvere il problema del traffico secondo semplici schemi di distribuzione isotropa che poco tengono conto della morfologia e dei caratteri del territorio; le dimensioni e la tipologia dei flussi di traffico tra i quadranti nord-ovest e nord-est del centro di Arezzo, del resto, non sono paragonabili a quelle che interessano la piana e l'area vasta, anche se sono oggi impropriamente sostenute da tracciati di caratteristiche di strada locale quale via Tarlati.

2. L'ambito agricolo a nord del centro antico rappresenta un ambito di grandissimo valore paesistico da preservare; il collegamento a nord, pertanto, deve essere progettato come viale urbano - non come arteria di scorrimento -, attraverso interventi attentamente commisurati al contesto delicato nel quale si inseriscono ed equilibrati dal punto di vista delle risorse da mobilitare.

3. Il Regolamento Urbanistico verificherà la fattibilità dell'intervento anche attraverso una valutazione degli effetti ambientali che tenga conto degli aspetti naturali del paesaggio, della salvaguardia delle libere visuali in corrispondenza dell'acquedotto vasariano e dei caratteri morfologici dei siti di rilevante interesse storico - artistico sul versante a monte della via Francesco Redi.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova viabilità che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) il nuovo tracciato si diparte dalla via Setteponti a valle del nuovo quartiere Tucciarello in località Crocefisso delle Forche e si sviluppa il più possibile a ridosso del lato nord-est del centro antico di Arezzo, costeggiando il Villaggio Oriente e riconnettendosi a via Redi in corrispondenza di Villa Severi; tramite l'adeguamento in sezione di strade esistenti (via San Fabiano, via Gregorio, viale Sanzio, via Leonardo da Vinci), poi, il percorso si ricollega alla tangenziale urbana;
  2. b) le caratteristiche della sezione stradale e delle intersezioni saranno di tipo urbano, ad una carreggiata con una corsia per senso di marcia ed incroci a raso, eventualmente costituiti da rotatorie;
  3. c) lungo il nuovo tracciato potranno essere previste alberature, mantenendo però le aperture visuali e panoramiche verso la campagna.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • individuazione di un corridoio di valutazione e intervento relativo all'asse stradale;
  • redazione di una valutazione di congruità paesistica- ambientale dell'intervento;
  • messa a dimora di nuovi impianti vegetazionali lungo il nuovo percorso;
  • interventi di compensazione ambientale lungo l'asse stradale;
  • interventi di mitigazione ambientale, per attenuare l'inquinamento ambientale legato al traffico;
  • creazione di un reticolo di drenaggio delle acque superficiali e piovane, in particolare per i luoghi dove si verificano fenomeni di ristagno.

Articolo 197 Area strategica di intervento 3.7: La Catona

1. L'area interessata dall'intervento è compresa tra la Regionale Umbro-Casentinese, via Tarlati, la strada della Catona ed il nuovo tracciato della chiusura a nord (Area strategica 3.6); si tratta di un contesto posto in prossimità del centro antico di Arezzo nel quale l'edificazione si è sviluppata linearmente ma in maniera discontinua. Una densificazione dell'edificazione esistente, secondo principi insediativi che non ne snaturino il rapporto con lo spazio aperto e non compromettano la percezione della campagna, introduce il tema della ridefinizione del margine urbano.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di un nuovo quartiere residenziale che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) nuova edificazione secondo i seguenti valori massimi:
    • Slp = 23.850 mq. residenza (altre funzioni nella misura massima del 20%)
    • Sf = 2.500 mq. per attrezzature di interesse comune
    • S = 48.000 mq. a verde e parcheggi
  2. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo
  3. c) integrazione della residenza con spazi aperti a verde ed attrezzature sportive e con altre attività di tipo terziario e commerciale, contribuendo alla realizzazione di un tessuto vario sia dal punto di vista morfo-tipologico sia funzionale.

3. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • ridurre al minimo lle superfici impermeabili (parcheggi e collegamenti stradali) a favore di quelle permeabili (aree a verde, percorsi non asfaltati, ecc);
  • far precedere o rendere contestuali la realizzazione degli impianti verdi ed in particolare di quelli boscati;
  • prevedere la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti attraverso la realizzazione di un sistema di isole ecologiche;
  • creazione ed organizzazione delle reti infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognante e separazione delle acque nere e bianche;
    • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per le attività di gestione degli impianti a verde;
    • utilizzo di fonti e tecnologie energetiche alternative.

Articolo 198 Area strategica di intervento 3.8: Area ex caserme

1. La dismissione delle Caserme offre l'opportunità di recuperare alla fruizione urbana una parte di città non permeabile ed anzi caratterizzata dalla chiusura (prima come convento, poi come caserma militare); allo stesso tempo la sua collocazione, proprio al margine tra la città antica medievale e quella ottocentesca, dà occasione di aumentare la dotazione di attrezzature di interesse collettivo, garantendone l'accessibilità.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla trasformazione dell'area in dismissione che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) nuova edificazione secondo i seguenti valori massimi:
    • Slp = 16.000 mq. per destinazioni residenziali e terziarie (alloggi, uffici, negozi)
    • Slp = 7.500 mq. per attrezzature pubbliche (auditorium, biblioteca, servizi collettivi)
  2. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo per l'intera area con particolare attenzione all'integrazione con la rete dei percorsi del centro antico; dovrà essere privilegiata la percorribilità pedonale e l'individuazione di spazi dello stare.

3. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • ridurre al minimo le superfici impermeabili (parcheggi e collegamenti stradali) a favore di quelle permeabili (aree a verde, percorsi non asfaltati, ecc);
  • creazione ed organizzazione delle reti infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognante e separazione delle acque nere e bianche;
    • utilizzo di un acquedotto duale di servizio;
    • utilizzo di fonti e tecnologie energetiche alternative.

Articolo 199 Area strategica di intervento 3.9: Ex Scalo merci

1. La fascia lungo la ferrovia che a partire dalla stazione centrale arriva fino all'area ex Lebole ed al Centro Affari, comprendente anche l'area oggi denominata Baldaccio, un tempo occupata dalla Fornace Bisaccioni, è stata ed è tuttora oggetto di trasformazioni di rilievo, sia dal punto di vista funzionale che da quello delle modalità insediative e del tessuto viario.

2. Le trasformazioni compiute o in corso e l'occasione della dismissione dello Scalo merci, da trasferire nel nuovo centro Intermodale ad Indicatore, possono dare luogo ad una complessiva riconfigurazione di questa parte di città, dandole un ruolo significativo proprio per la posizione di collegamento tra spazi urbani di pregio; un progetto relativo a questo ambito esteso ha come obiettivo la riconnessione degli spazi centrali, dando loro un respiro più ampio di quello limitato al centro antico.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla ridefinizione dell'area che garantisca i seguenti indirizzi:

  1. a) intervento complessivo di riconfigurazione urbanistica che comporti un aumento massimo delle attuali quantità per nuova edificazione secondo i seguenti valori massimi:
  2. Slp = 35.000 mq. per funzioni direzionali, commerciali e turistico ricettive;
  3. Slp = 5.000 mq. per servizi di interesse comune;
  4. b) sistemazione degli spazi aperti attraverso la definizione di un progetto di suolo per l'intera area;
  5. c) individuazione di percorsi ciclabili e pedonali lungo l'asse che si ricollega da una parte alla Cittadella degli affari e dall'altra al centro antico;
  6. d) completamento della rete viaria principale in modo funzionale all'utilizzo parcheggio in struttura già realizzato.

4. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • prevedere la bonifica delle aree ferroviarie dimesse o da dismettere;
  • prevedere la verifica di possibili criticità idrogeologiche (discontinuità del reticolo idrografico, aree esondabili, aree di ristagno, ecc);
  • prevedere l'attenuazione dell'inquinamento (ambientale) lungo l'asse ferroviario mediante una fascia filtro di mitigazione ambientale;
  • prevedere che la realizzazione degli impianti verdi debba precedere gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica;
  • prevedere la creazione e l'organizzazione di canali infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognaria con separazione delle acque reflue dalle meteoriche;
    • acquedotto duale di servizio per le attività di servizio.

Articolo 200 (articolo stralciato)

Capo IV SD4 Parchi urbani

Articolo 201 Schema direttore: Parchi urbani S.D.4

1. Lo schema direttore S.D.4 raccoglie le aree ritenute strategiche per il potenziamento ed il miglioramento del sistema dei parchi e delle attrezzature collettive per lo sport ed il tempo libero e finalizzate all'incremento del livello di fruibilità dei contesti naturalistici e della loro integrazione con le attrezzature di carattere più urbano.

Articolo 202 Area strategica di intervento 4.1: Parco Fluviale chiusa dei Monaci

1. L'area di intervento interessa il tratto terminale del Canale Maestro della Chiana nel punto in cui è caratterizzato da un forte dislivello e si immette nel fiume della Chiana; delimitato dalla linea ferroviaria e dalla S.S. 69 Val d'Arno si estende per una superficie di circa 40 ha.; la caratterizzazione principale è data dalla presenza di imponenti manufatti architettonici realizzati per la regimazione delle acque del canale Maestro e da un mulino dismesso anch'esso collegato alla chiusa.

2. L'area è organizzata per ambiti diversamente caratterizzati: il fondovalle che comprende il corso d'acqua, le canalizzazioni e delle radure a prato oppure coltivate, i pendii, difficilmente accessibili, ricoperti da fitti boschi di querce; l'accessibilità, anche se di discreto pendio, risulta agevole sia ai mezzi meccanici che ai pedoni.

3. Il Piano di gestione, così come definito al comma 7 del precedente art. 87, dovrà essere finalizzato alla valorizzazione dei caratteri preminenti, con una duplice finalità: realizzazione di un centro-museo incentrato sui diversi aspetti della cultura dell'acqua e creazione di luoghi attrezzati per le attività di tempo libero con caratteristiche estensive e tematizzate sulla risorsa acqua-natura.

4. Gli interventi dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

  • sistemazioni a verde: creazione di prati per attività di gioco libero, non recintati;
  • interventi sulla vegetazione: riqualificazione e bonifica della vegetazione esistente; impianto di nuovi boschetti ripariali in adiacenza ai prati gioco;
  • attrezzature e servizi:
    • realizzazione di parcheggi di servizio, in prossimità degli accessi al parco, da realizzare con pavimentazioni semipermeabili inerbite per complessivi 450 posti auto;
    • punti sosta attrezzati con sevizi igienici;
    • punto accoglienza, piccolo ristoro, locali di servizio per il parco per complessivi (fino ad un massimo di complessivi 350 mq. di Slp);
  • restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione di edifici e manufatti storici: da stabilire a seguito di indagini conoscitive adeguate secondo le destinazioni da insediare;
  • interventi di recupero e riqualificazione delle opere di regimazione idraulica (canali, traverse, sbarramenti, caditoie, saracinesche, ecc.) da stabilire a seguito di indagini conoscitive adeguate;
  • percorsi di servizio al parco, piste ciclo-pedonali di collegamento tra le diverse zone per un totale di circa 25.000 mq. da realizzare in terra stabilizzata; percorso speciale naturalistico per portatori di handicap per una lunghezza di circa 500 ml.;
  • manutenzione e riconversione degli assetti agricoli tradizionali in bioagricoltura o agricoltura orientata per il potenziamento delle presenze faunistiche.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • recupero e rinaturalizzazione di parte del reticolo idrografico;
  • verifica delle condizioni idrauliche, idrogeologiche e geomorfologiche (esondabilità, instabilità dei terreni, ecc);
  • rapporto con il contesto urbano e le infrastrutture viarie e ferroviarie in termini di discontinuita, continuità e accessibilità;
  • bonifica delle aree degradate (discariche abusive, siti inquinati, ex cave,ecc.);
  • dismissione di attività in contrasto con la realizzazione del parco;
  • redazione di un Piano di assetto e di gestione che definisca gli aspetti tecnici, economici e gestionali dell'intervento.

Articolo 203 Area strategica di intervento 4.2: Parco della bonifica idraulica

1. Il parco interviene nel contesto delle aree agricole della bonifica storica della Val di Chiana ed individua quale struttura principale tutte le aree di pertinenza dei manufatti e degli edifici agricoli legati alla bonifica, i manufatti e gli edifici stessi e tutta la rete dei canali e dei percorsi storici.

2. Data la vastità e la relativa conoscenza tecnica dello stato della rete dei canali e delle condizioni dei manufatti, non potendo quindi nell'immediato definire uno schema di assetto generale del parco, si può individuare un percorso operativo che definisca in primo luogo le azioni preliminari e gli studi preparatori al piano (definizione del quadro conoscitivo, delle fattibilità tecniche e amministrative e gestionali e delle azioni di piano) e contemporaneamente proceda alla messa in sicurezza di tutti i manufatti e gli edifici in condizioni di rischio; è opportuno dare subito avvio ad una fase preliminare di interventi che, previe verifiche tecniche, individui un primo percorso di fruizione dei luoghi e degli edifici attualmente accessibili.

3. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato al recupero, alla riqualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione dell'impianto della bonifica idraulica, anche attraverso la creazione di un sistema di fruizione turistico-culturale.

4. Gli interventi dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

  • creazione di accessi principali organizzati con parcheggi e strutture provvisorie di accoglienza a Ponte alla Nave a nord, a Frassineto a sud;
  • realizzazione di un collegamento pedonale-ciclabile di circa 12 km. di lunghezza, possibilmente sulla strada alzaia;
  • realizzazione di punti sosta lungo il percorso ciclo-pedonale.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • recupero e rifunzionalizzazione del reticolo idrografico drenante (acque basse) e dei canali pensili (acque alte);
  • verifica delle condizioni idrauliche, idrogeologiche e geomorfologiche (esondabilità, instabilità dei terreni, ristagni ecc);
  • messa in sicurezza dei manufatti storici della bonifica idraulica;
  • verifica di compatibilità e coerenza tra gli assetti agricoli produttivi e la destinazione di parco;
  • definizione del rapporto con il contesto urbano e le infrastrutture viarie e ferroviarie in termini di discontinuità e continuità e accessibilità;
  • redazione di un Piano di assetto e di gestione che definisca gli aspetti tecnici, economici e gestionali dell'intervento.

Articolo 204 Area strategica di intervento 4.3: Parco urbano di Molin Bianco

1. Il parco di Molin Bianco si inserisce in un contesto territoriale unitario dove sono ancora riconoscibili le regole degli appoderamenti, le trame delle acque e dei coltivi e le relazioni spaziali con i manufatti storici, di transizione tra la città e i grandi spazi aperti.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato a

  • riproporre, utilizzando la viabilità storica esistente, una nuova modalità di accesso turistico ad Arezzo;
  • promuovere l'attività agricola quale presidio per il mantenimento dei caratteri legati agli usi tradizionali;
  • individuare in modo coerente con gli altri obiettivi i luoghi e le funzioni per le attività sportive e ricreative;
  • realizzare un parco di tipo urbano-territoriale esteso per circa 100 h(esclusa l'area dell'aeroporto) con attrezzature ed impianti sportivi a carattere estensivo e con la presenza di enclaves agricole.

3. Gli interventi dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

  • sistemazioni a verde ed attrezzature sportive e ricreative quali prati di gioco ed attrezzature sportive libere per i quartieri limitrofi per una superficie di circa 10 ha. comprendenti:
    1. aree gioco;
    2. aree per campi polivalenti;
    3. aree boscate;
    4. aree per servizi igienici e tecnici (massimo 400 mq. di Slp);
    5. aree per servizi scoperti;
    6. aree per percorsi e sosta;
    7. aree parcheggio auto (minimo 10.000 mq.);
  • impianti sportivi scoperti tipo maneggio, ippovie, campo di tiro con arco, campo scuola golf, ecc. che presuppongono volumi contenuti per i servizi di supporto alle attività;
  • impianti verdi di compensazione ambientale consistenti in barriere vegetazionali di filtro (della profondità di almeno 50 ml.), da localizzare in prossimità delle infrastrutture e delle aree produttive;
  • interventi di rinaturalizzazione e potenziamento dell'ecosistema del rio Fossatone consistenti in una fascia vegetazionale di tipo ripariale;
  • interventi di ripristino, manutenzione, riconversione delle aree agricole finalizzate anche alla creazione di attività di locazione e ristorazione per l'utenza turistica;
  • interventi di recupero e ripristino della viabilità rurale e di servizio al parco.

4. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • assunzione dei caratteri del paesaggio agricolo come elementi guida nella ri-progettazione degli spazi verdi e manutenzione o ripristino di porzioni di territorio ad uso agricolo per finalità di tempo libero o sperimentazione;
  • mantenimento o ripristino della continuità del reticolo idrografico e del drenaggio delle acque superficiale mediante la creazione aree di accumulo o la realizzazione di nuovi alvei fluviali, coerenti con il progetto del parco;
  • bonifica, in caso di dismissione dell'attuale aeroporto, dei siti e dei sedimi di servizio dell'aerostazione;
  • attenuazione dell'inquinamento (acustico, atmosferico e percettivo), mediante fasce filtro di mitigazione ambientale, verso i fronti urbani e stradali;
  • definizione del rapporto con il contesto urbano e le infrastrutture viarie e ferroviarie in termini di discontinuità e continuità e accessibilità;
  • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per l'irrigazione degli spazi verdi;
  • redazione di un Piano di assetto e di gestione che definisca gli aspetti tecnici, economici e gestionali dell'intervento.

Articolo 205 Area strategica di intervento 4.4: Parco lineare: la cintura del verde urbano

1. La cintura del verde urbano è un progetto complesso, discontinuo e disomogeneo dal punto di vista morfologico funzionale; corrisponde ad aree, elementi puntuali e lineari diversificati nei caratteri, nelle funzioni e nelle dimensioni, che organizzano la costruzione di connessioni ambientali che garantiscano la qualità dell'ambiente.

3. L'obiettivo che il Piano Strutturale si pone attraverso la realizzazione dell'area strategica, oltre a creare sistema di fruizione e di collegamento di tipo specialistico e protetto, è la creazione e il potenziamento delle valenze ambientali di transizione tra l'ecosistema urbano e quello territoriale da realizzarsi attraverso la creazione di masse vegetali, arboree, arbustive ed erbacee (di tipo autoctono), il recupero o l'inserimento di elementi d'acqua, che contribuiscano alla creazione di habitat faunistici e vegetazionali.

4. Il Regolamento Urbanistico dovrà definire la selezione e l'aggregazione dei materiali verdi sulla base dei criteri generali esposti ai successivi punti e distinti per singoli materiali.

5. Parchi:

  • definizione dei margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza;
  • individuazione degli accessi principali anche in relazione ai diversi collegamenti con la città;
  • partizioni degli spazi e dell'organizzazione delle attrezzature in funzione delle fasce di età;
  • presenza di prati fruibili per il gioco libero;
  • presenza di vegetazione e di manufatti dell'acqua;
  • presenza di attrezzature e servizi ( igienici, chiosco bar, punto telefono, rivendita giornali);
  • regolamentazione della fruizione, del transito, della sosta;

6. giardini di quartiere

  • presenza di alberature dense, con arbusti e fiori, tappeti erbosi, aiole e vialetti non pavimentati;
  • preferibilmente recintati e soggetti a guardiania;
  • individuazione di elementi accessori e di arredo ed eventualmente di un edificio per servizi di piccole dimensioni;

7. sosta attrezzata nelle aree urbane

  • utilizzo di superfici preferibilmente permeabili, con trattamento a prato;
  • impianto di specie arboree di prima grandezza con portamento fastigiato, arbusti con fioritura;
  • presenza di elementi accessori, di arredo e di manufatti per l'acqua;

8. area alberata

  • fruibilità circoscritta ai percorsi ed alle zone di radura dove vengono ospitate le attrezzature minime per la sosta e piccole aree per il gioco e lo sport;
  • impianto boscato denso per la realizzazione di parchi pubblici;
  • impianto boscato rado per la realizzazione di spazi pubblici attrezzati dove maggiore è l'affluenza e la frequentazione;
  • libera percorrenza pedonale, regolamentata per biciclette e altri mezzi di locomozione;
  • Elenco delle speciee arboree ed arbustive prevalentemente di tipo autoctono per la creazione di impianti vegetazionali a carattere naturalistico; di supporto agli spazi verdi strutturati e agli elementi di vegetazione lineare, puntuale e di segnalazione.

9. area pavimentata

  • valutazione estetico-paesistica (impianti storici, ambiti naturalistici, ecc.);
  • valutazione dell'intensità e del tipo di utenza (piazze, percorsi, parcheggi, ecc.);
  • valutazione delle condizioni climatiche (piovosità, gelività, smaltimento acque, ecc.);
  • valutazione in merito alla disponibilità ed al costo dei materiali, oltre alla facilità di manutenzione e gestione.

10. parchi e giardini storici

  • utilizzazione pubblica limitata ad attività come la sosta od il passaggio e che non richiedono attrezzature particolari;
  • escludere da una frequentazione intensa gli ambienti particolarmente fragili ed assicurare costantemente sorveglianza e manutenzione;
  • rispetto delle modalità di intervento indicate nella Carta dei giardini storici redatta dall'ICOMOS - IFLA.

11. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • creazione di masse vegetali, arboree, arbustive ed erbacee (di tipo autoctono)
  • recupero o inserimento di elementi d'acqua che contribuiscano alla creazione di habitat faunistici e vegetazionali;
  • riqualificazione delle aree a verde degradate;
  • continuità degli assetti vegetazionali per garantire la riattivazione dei flussi ecologici ambientali tra l'ecosistema urbano e quello territoriale;
  • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per l'irrigazione degli spazi verdi.

Articolo 206 Area strategica di intervento 4.5: Parco urbano di San Cornelio

1. Il parco urbano di S. Cornelio corrisponde ad un ambito territoriale di rilevante interesse archeologico e paesaggistico, collocato in una posizione di affaccio sulla città; è caratterizzato dalla presenza di lembi di boschi alternati a colture ad olivo terrazzati e da un sito archeologico di origine etrusca, situato sulla sommità del colle.

2. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato oltre che al recupero e alla salvaguardia del paesaggio e degli assetti agricoli storici, alla realizzazione di un luogo verde specialistico, di facile accesso dalla città, in gran parte già sistemato per poter accogliere funzioni di tempo libero, didattiche e di sperimentazione ambientale.

3. Gli interventi dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

  • recupero e riqualificazione del sito archeologico mediante l'attivazione di campagne di scavo dimostrative e creazione di servizi e attrezzature di supporto alle attività;
  • creazione di un centro di didattica ambientale e di sentieri specialistici;
  • realizzazione di sentiero storia-natura della lunghezza di circa 4 km. che partendo dall'area sportiva dello Stadio comunale raggiunga il poggio di S. Cornelio, si ricolleghi all'area archeologica e al poggio delle Comunaglie, fino a ridiscendere sulla Senese Aretina in località Due Fiumi;
  • realizzazione di accessi principali al parco dotati di parcheggio di servizio, con pavimentazioni di tipo permeabile, preferibilmente utilizzando i parcheggi esistenti, eventualmente ampliati.

4. La realizzazione del parco sarà preceduta da uno studio di fattibilità che valuterà la compatibilità tra gli interventi elencati al precedente comma 3 e gli effetti sulle componenti paesistico-ambientali presenti nell'area ed in particolare sull'area archeologica di S. Cornelio; lo studio di fattibilità dovrà prefigurare in modo definito e coerente le funzioni ammissibili, il dimensionamento degli interventi, le eventuali compensazioni ambientali, i tempi di realizzazione, le modalità di attuazione e gestione e del parco.

5. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • redazione di un preventivo Studio di fattibilità che valuterà la compatibilità tra gli interventi previsti, gli effetti sulle componenti paesistico-ambientali, in particolare relativamente all'area archeologica di San Cornelio;
  • mantenimento e valorizzazione degli elementi strutturanti il territorio agricolo (reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, impianti vegetazionali).
  • redazione di un progetto specifico di valorizzazione dell'area archeologica

Articolo 207 Area strategica di intervento 4.6: La cittadella dello Sport

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di un centro per lo sport cittadella che, oltre ad essere dotato di una serie di complessi sportivi di livello superiore, di tipo agonistico e spettacolare, sia coadiuvato da un Centro Servizi e Promozione dello Sport a supporto delle attività e dell'utenza sportiva e per i fruitori della cittadella e da attività ricettive e di foresteria per ospitare atleti ed accompagnatori.

2. Gli interventi dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

  • potenziamento degli attuali complessi sportivi;
  • localizzazione di nuovi complessi sportivi tipo Palazzetto per gli sport su ghiaccio, poligono di tiro coperto ecc.;
  • realizzazione del Centro Servizio, strutture ricettive e di foresteria;
  • potenziamento dell'accessibilità dalla città e dal territorio, privilegiando il trasporto pubblico e l'accessibilità pedonale e ciclabile;
  • riorganizzazione degli spazi interni con la creazione di viali, punti sosta attrezzati, servizi di base, parchi sportivi di libero accesso.

3. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • mantenimento della continuità fisica e l'accessibilità tra i singoli complessi sportivi e ricreativi;
  • riduzione al minimo delle superfici impermeabili (parcheggi e collegamenti stradali) a favore di quelle permeabili (aree a verde, percorsi non asfaltati, ecc);
  • creazione e organizzazione di canali infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognaria con la separazione delle acque reflue dalle meteoriche;
    • acquedotto duale di servizio per l'irrigazione degli spazi verdi;
    • utilizzo di tecniche e tecnologie ecocompatibili che inoltre consentano il risparmio energetico.

Articolo 208 Area strategica di intervento 4.7: La cittadella del tempo libero: il triangolo delle cave

1. L'area di circa 35 ha è situata in località Terracce, lungo la strada di collegamento con il nucleo di Quarata, ad una distanza di circa 4 km. dal centro storico; l'accessibilità elevata, attraverso strade di scorrimento veloce, collegate direttamente con l'autostrada e la Due Mari, permette la collocazione di un Parco di dimensioni territoriali regionali e nazionali

1. Il Regolamento Urbanistico dovrà disciplinare un intervento finalizzato alla realizzazione di un parco del tempo libero e della musica nell'area dell'ex cava da bonificare, organizzando il progetto indicativamente per i seguenti Poli di Attività:

  • polo della diffusione musicale, quale luogo di concerti e spettacoli;
  • polo della formazione musicale;
  • polo museale;
  • polo della creazione musicale finalizzato alla produzione e ricerca musicale;
  • polo culturale, multimediateca e centro risorse.

1. Gli interventi dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

  • il dimensionamento delle opere, degli spazi di pertinenza e dei locali accessori dovrà essere oggetto di uno specifico Studio di Fattibilità; le dimensioni e le funzioni comunque indicative ed orientative previste sono le seguenti:
    • grande auditorium per 1500 posti e piccolo auditorium per 250 posti;
    • complesso per le prove, Sc = mq. 3.000
    • teatro modulare, Sc = mq. 1.000
    • sala musica rock per 800 posti;
    • centro di creazione, ricerca e produzione Sc = mq. 2.500
    • sale per attività didattiche, Sc = mq. 3.000
    • mediateca, Sc = mq. 1.000
    • museo della cultura musicale, Sc = mq. 3.500
    • depositi e spazi tecnici, Sc = mq. 5.000
    • amministrazione ed accoglienza, Sc = mq. 700;
    • punti vendita, ristorante, caffè concerto, Sc = mq. 1.500;
    • parchi e giardini tematici, St = ha 10,0
    • aree a parcheggio = mq. 20.000
  • All'interno del Parco della musica potrà essere localizzato un grande spazio all'aperto, che adeguatamente dislocato ed attrezzato, possa ospitare grandi eventi musicali per un'area complessivo di ha 10,0.

1. Per la presente A.S.I. il Piano Strutturale stabilisce le seguenti condizioni alla trasformabilità che dovranno essere assunte e recepite dal Regolamento Urbanistico e dai successivi Strumenti Urbanistici di Attuazione:

  • predisposizione di un progetto di bonifica e di recupero ambientale delle aree di cava;
  • redazione di un Piano di Fattibilità tecnica, economica e gestionale dell'intervento;
  • verifica di compatibilità e coerenza tra le attività produttive esistenti (frantoi di cava, ecc) con le destinazioni della cittadella del tempo libero;
  • mantenimento e ripristino dei tracciati storici;
  • realizzazione di opere di mitigazione ambientale degli assi stradali ad elevato traffico automobilistico, in particolare per la prevista variante alla S.R. 71;
  • verifica delle situazioni critiche idrogeologiche e morfologiche (instabilità dei terreni, ecc);
  • creazione e organizzazione di canali infrastrutturali valutando la possibilità di introdurre:
    • rete fognaria con separazione delle acque reflue dalle meteoriche;
    • utilizzo di un acquedotto duale di servizio per l'irrigazione degli spazi verdi
    • utilizzo di tecniche e tecnologie ecocompatibili finalizzate al risparmio energetico.

Titolo XIV Criteri per la valutazione dei Piani comunali di Settore

Articolo 209 Disposizioni generali

1. I Piani Comunali di settore dovranno essere fondati su obiettivi prestazionali definiti e raffrontabili con quelli del presente Piano Strutturale, del P.I.T. e del P.T.C. e con le relative norme tecniche; avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali, quelli funzionali e le U.T.O.E. così come definite dalle presenti norme; essere coerenti con le norme generali per la tutela e l'uso del territorio di cui all'art.5 della L.R. 5/95 e successive modifiche ed integrazioni, indicando in particolare:

  • la relazione con le aree di interesse ambientale;
  • l'incidenza sull'utilizzo delle risorse naturali e le eventuali azioni di trasformazione da valutare preventivamente;
  • gli effetti indotti sulle risorse essenziali.

Articolo 210 Piano Urbano del Traffico

1. Il Piano Urbano del Traffico dovrà prevedere il riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti (pedonale, ciclabile, veicolare) da attuarsi attraverso il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali pedonali, ciclabili e viarie, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni del Titolo VIII Sistemi Funzionali, Capo V Sistema della mobilità delle presenti norme e delle nuove infrastrutture della mobilità previste dal Piano e descritte al Titolo XIII Schemi Direttori; Il Piano urbano del Traffico dovrà in generale:

  • definire nel dettaglio le prestazioni delle diverse tipologie di infrastruttura in relazione alla classificazione funzionale così come definita dal Piano Strutturale (art. 112)
  • integrare le risorse infrastrutturali esistenti e di progetto con il sistema del trasporto pubblico ed in particolare con le previsioni riferite allo Schema Direttore SD1 Metropolitana Urbana;
  • garantire l'accessibilità ai sistemi della residenza, della produzione e dei luoghi centrali, così come individuati nella Tav. C.6a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativi;
  • consentire adeguati livelli di sosta dei veicoli, in particolare al servizio del Sistema dei Luoghi Centrali (L1 ed L2) e delle aree più congestionate.

Articolo 211 Piani della mobilità, piste ciclabili e parcheggi

1. Tali Piani dovranno valutare le esigenze di mobilità all'interno dei centri abitati, tra gli stessi ed in relazione al territorio comunale e sovracomunale individuando in particolare:

  • le aree carenti di sosta con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da attività commerciali e terziarie ed in quelle attraversate da mobilità di utenza sovracomunale, favorendo la partecipazione degli operatori privati;
  • le reti già esistenti di viabilità agricole da rifunzionalizzare per collegamenti ciclabili;
  • i percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti all'interno dei centri abitati;
  • le modalità attuative per limitare le superfici impermeabili attraverso l'utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale ed alle fragilità del territorio.

Articolo 212 Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. In relazione a quanto previsto dalla L.R. 39/94 dovrà essere predisposto il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni con il quale prevedere un'equilibrata distribuzione spaziale delle funzioni terziarie direzionali, turistiche, commerciali e produttive nelle diverse parti del territorio, in armonia con quanto previsto dal Piano Strutturale ed in particolare con quanto specificato al Titolo VIII Sistemi funzionali delle presenti norme.

2. Tale Piano dovrà in particolare:

  • tutelare gli insediamenti storici;
  • consentire l'integrazione delle destinazioni residenziali con attività compatibili con la stessa per evitare i fenomeni negativi indotti dalla monofunzionalità dei contesti urbani, in continuità e nel rispetto delle strategie del Piano Strutturale;
  • sintonizzare la distribuzione spaziale delle funzioni con le esigenze di riordino del traffico veicolare e dell'accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare del trasporto pubblico, secondo gli indirizzi e le previsioni del Piano Strutturale e degli specifici indirizzi del Piano Urbano del Traffico e dei Piani della mobilità;
  • consentire operazioni di riqualificazione dei tessuti insediativi degradati e degli immobili dismessi;
  • verificare la dotazione di opere di urbanizzazione.

Articolo 213 Programmazione urbanistica commerciale e regolamento del commercio in sede fissa

1. Questo tipo di atti di programmazione dovranno contenere:

  • il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale;
  • la valutazione delle esigenze di mobilità indotte;
  • la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati.

Articolo 214 Piano Triennale delle opere pubbliche

1. Il Piano Triennale delle opere pubbliche dovrà definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del regolamento Urbanistico per il periodo considerato, oltre a determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle esigenze ed alle priorità definite negli attui di pianificazione, dovrà infine valutare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.

Articolo 215 Piano di protezione civile

1. Il Piano di protezione civile dovrà definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela del territorio predisponendo la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi; in particolare dovrà valutare:

  • i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio;
  • i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi.

2. Dovrà inoltre valutare le fragilità del territorio e dell'ambiente già indicate dalle presenti norme individuando un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal Piano Strutturale.

Articolo 216 Piano Comunale di classificazione acustica

1. Il Piano Comunale di classificazione acustica di cui il Comune si deve dotare in applicazione della L.R. 89/1998 deve essere formato tenendo conto dei criteri desunti dalle linee guida approvate con Delibera del C.R. n.77/2000.

2. Il Piano Strutturale recepisce quale parte integrante del proprio quadro conoscitivo la proposta di Piano di Zonizzazione acustica del territorio Comunale redatta dall'Ufficio Ambiente del Comune di Arezzo ed effettuata sulla base del Prg vigente; contemporaneamente alla fase di elaborazione del Regolamento Urbanistico si provvederà a redigere l'adeguamento alle indicazioni previste dal Regolamento Urbanistico.

3. Il Piano Comunale di classificazione acustica dovrà essere approvato prima dell'approvazione del Regolamento Urbanistico.

Articolo 217 Regolamento per la gestione ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche

1. Il Piano Strutturale recepisce, quale parte integrante del proprio quadro conoscitivo il regolamento per la realizzazione, gestione e controllo delle infrastrutture per le telecomunicazioni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.130 del 28/04/04.

Articolo 217bis Piano di indirizzo e di regolazione degli orari

1. Il Piano Strutturale, ai sensi del 2º comma lettera i) dell'art.24 della L.R. 5/95 recepisce, quale parte integrante del proprio quadro conoscitivo, la ricognizione delle attività svolte sul territorio al fine di riequilibrare e riorganizzare i tempi e gli orari e le necessità di mobilità, così come contenute nel Piano di indirizzo e di regolazione degli orari, adottato con Delibera di C.C. nº 206 del 28.06.2002 ed approvato con Delibera di C.C. nº 149 del 27.06.2003.