Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 37 Disposizioni generali

1. Per garantire la tutela delle risorse essenziali del territorio l'Amministrazione Comunale esercita in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione, pianificazione e controllo, assicurando la coerenza del Regolamento Urbanistico e degli strumenti operativi (Piano Integrato degli Interventi e Piani Attuativi), con le direttive e vincoli ambientali e gli indirizzi operativi del Piano Strutturale

2. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale provvedere al monitoraggio del territorio, attraverso la sistemazione e l'integrazione continua dei dati conoscitivi, favorendo la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale e l'aggiornamento periodico e costante nel tempo della Relazione sullo Stato dell'Ambiente.

3. L'Amministrazione Comunale, con l'adozione del Piano Strutturale, si impegna a svolgere e favorire direttamente od indirettamente, nei confronti degli utilizzatori delle risorse essenziali del territorio, le seguenti azioni indispensabili al raggiungimento degli obiettivi generali di cui al presente articolo:

  • prevenzione degli effetti ambientali negativi e loro riduzione, al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, evitando il trasferimento di inquinanti da un settore all'altro;
  • protezione delle bellezze naturali;
  • tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
  • mantenimento qualitativo e quantitativo delle risorse naturali.

4. Gli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, in ogni singola porzione di territorio, urbano ed extraurbano, per tutte quelle operazioni che comportano interventi di manutenzione, modificazione o trasformazione delle risorse naturali del territorio di Arezzo, acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora, dovranno mirare alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'ambiente e del paesaggio, alla protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni ed alla costruzione di un territorio ecologicamente stabile.

5. Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere norme operative e prescrizioni relative alle risorse naturali: acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora.

6. I titoli degli articoli seguenti del presente Titolo VI costituiscono le Invarianti Strutturali e le Tutele Strategiche così come definite al precedente art.9; tali norme costituiscono il quadro di riferimento normativo delle tutele degli elementi fisici e delle parti di territorio da salvaguardare e prevalgono sulle restanti disposizioni contenute nelle presenti norme ed in particolare su quelle riferite alle Unità Territoriali Organiche Elementari ed alle Aree Strategiche di Intervento di cui rispettivamente al Titolo XII e XIII.