Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 224 La salvaguardia dei beni paesistici ed ambientali

1. Fino all'approvazione del Piano Strutturale, ai fini della tutela dei beni paesistici ed ambientali sono da osservare le salvaguardie di cui ai successivi commi riferite alle aree classificate b) c) d) del sistema regionale delle aree protette ed alle categorie di beni di particolare interesse ambientale di cui al 5º ed al 7º comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali negli ambiti di applicazione di cui al comma 1 devono contenere la valutazione degli effetti ambientali di cui all'articolo 32 della legge regionale.

Nelle aree costituenti l'ambito di applicazione delle L.R. 64/95 sono consentite esclusivamente le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

  1. a) varianti previste dalla L.R. 64/95;
  2. b) varianti in attuazioni di prescrizioni localizzative conseguenti a programmi e piani regionali e provinciali;
  3. c) iniziative di cui all'art. 17 della D.C.R. 296/88

3. All'interno delle aree classificate b), c), d) del sistema regionale delle aree protette, fino all'individuazione delle risorse agro-ambientali di cui all'art. 31 del P.I.T. non è ammessa la riduzione delle aree costituenti l'ambito di applicazione della L.R. 64/95.

4. Per l'attuazione e le eventuali modifiche delle specifiche discipline delle aree protette approvate in attuazione dei disposti di cui alla D.C.R. 296/88 riportati all'art. 2 continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge regionale.

5. La Regione, in collaborazione con le province, entro 6 mesi dall'approvazione del P.I.T. elabora le cartografie di verifica e localizzazione delle aree individuate nel progetto Bioitaly quali siti classificabili di importanza comunitaria (pSIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR) e siti di interesse nazionale (SIN), di cui alla D.C.R. n. 342 del 10.11.98, verificando nel dettaglio la perimetrazione dei siti, escludendone le aree oggetto delle trasformazioni in essi già attuate e in atto, che ne hanno modificato sostanzialmente le caratteristiche peculiari.

6. Dall'approvazione delle cartografie di cui al comma precedente, le salvaguardie di cui al primo comma cesseranno di essere applicate alle aree b, c, d del sistema regionale delle aree protette e verranno applicate ai sopraelencati siti di interesse naturalistico.

7. I siti di interesse naturalistico sopra elencati costituiscono risorse essenziali ai sensi della legge regionale e dovranno far parte dei quadri conoscitivi degli strumenti per il governo del territorio.