Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 215 Piano di protezione civile

1. Il Piano di protezione civile dovrà definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione ed alla tutela del territorio predisponendo la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli stessi; in particolare dovrà valutare:

  • i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio;
  • i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi.

2. Dovrà inoltre valutare le fragilità del territorio e dell'ambiente già indicate dalle presenti norme individuando un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal Piano Strutturale.