Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 210 Piano Urbano del Traffico

1. Il Piano Urbano del Traffico dovrà prevedere il riordino sistematico della circolazione in tutte le sue componenti (pedonale, ciclabile, veicolare) da attuarsi attraverso il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle risorse infrastrutturali pedonali, ciclabili e viarie, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni del Titolo VIII Sistemi Funzionali, Capo V Sistema della mobilità delle presenti norme e delle nuove infrastrutture della mobilità previste dal Piano e descritte al Titolo XIII Schemi Direttori; Il Piano urbano del Traffico dovrà in generale:

  • definire nel dettaglio le prestazioni delle diverse tipologie di infrastruttura in relazione alla classificazione funzionale così come definita dal Piano Strutturale (art. 112)
  • integrare le risorse infrastrutturali esistenti e di progetto con il sistema del trasporto pubblico ed in particolare con le previsioni riferite allo Schema Direttore SD1 Metropolitana Urbana;
  • garantire l'accessibilità ai sistemi della residenza, della produzione e dei luoghi centrali, così come individuati nella Tav. C.6a Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali: sistema ambientale e sistema insediativi;
  • consentire adeguati livelli di sosta dei veicoli, in particolare al servizio del Sistema dei Luoghi Centrali (L1 ed L2) e delle aree più congestionate.