Articolo 12 Unità territoriali organiche elementari U.T.O.E.
1. Per unità territoriali organiche elementari si intendono parti di territorio riconoscibili e dotate di una loro relativa autonomia.
2. Il Piano Strutturale individua le U.T.O.E. in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali.
3. Per ciascuna U.T.O.E. il Piano Strutturale specifica
- le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti;
- il nuovo impegno di suolo;
- le dimensioni minime necessarie delle infrastrutture e dei servizi di uso pubblico.