Articolo 136 Disposizioni generali
1. Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano sono riportate per ciascuna delle Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) o riferite a specifici interventi ritenuti strategici dal Piano Aree Strategiche di Intervento (A.S.I.) così come riportati al Titolo XIII - Schemi direttori.
2. Le quantità previste per le singole Aree di Intervento Strategico sono riferite esclusivamente agli interventi per esse previsti e non possono essere trasferite in altre aree, anche se all'interno della stessa U.T.O.E.; il Regolamento Urbanistico, come previsto dal comma 4 dell'art. 175 potrà variare il perimetro di riferimento dell'area e/o individuare ulteriori aree, fermi restando i parametri stabiliti dal Piano Strutturale.
3. In caso di esaurimento delle quantità previste nelle singole U.T.O.E. e relativamente ai soli insediamenti residenziali, il Regolamento Urbanistico potrà predisporre trasferimenti di quantità tra differenti U.T.O.E. nella percentuale massima e complessiva del 10% della superficie lorda di pavimento prevista per ogni singola U.T.O.E.; tale percentuale dovrà essere riferita all'UTOE di destinazione; tali trasferimenti sono inoltre consentiti anche verso le U.T.O.E. con dimensionamento nullo, per un massimo consentito pari a 500 mq. di Slp per ciascuna di esse.
4. Possono essere trasferite nelle A.S.I. parte dei valori previsti per l'U.T.O.E. corrispondente, quando utili alla migliore definizione degli interventi o quando il Regolamento Urbanistico abbia individuato nuove aree d'intervento.
5. Le modalità ed i criteri da adottare per il dimensionamento degli interventi sono specificate ai successivi art. 141 per le U.T.O.E. e art. 175 per le A.S.I.
5.bis I dimensionamenti massimi definiti dal Piano Strutturale sono comprensivi di quelli relativi a varianti approvate successivamente all'adozione del Piano Strutturale.