Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 127 Ambito A1

1. Le aree ricadenti all'interno dell'ambito A1 così come individuato nella Tav. B.33 Ambiti fluviali sono definite di assoluta protezione del corso d'acqua e pertanto è escluso su tali aree qualsiasi intervento di nuova edificazione, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche, ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.