Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 82 Ambito V3.1: la corona agricola

1. Sono aree agricole comprese tra la fascia pedecollinare est, l'urbano di Arezzo e la via Casentinese la cui caratterizzazione principale è data dalla permanenza di elementi strutturanti (trama, orditura e dimensione dei campi, assetti colturali a ortivo, segni d'acqua e vegetazione di delimitazione delle colture) un paesaggio agrario disegnato a maglia fitta che arriva a circondare e penetrare all'interno della città storica. Rappresenta una risorsa storico-ambientale da preservare, mantenendone le caratteristiche peculiari, e da fruire con attività di tempo libero, coerenti con i caratteri dei luoghi e con le attività agricole non invasive, che non comportino alcun tipo di attrezzature.

2. Le parti di territorio ricadenti nell'ambito V3.1 sono considerate aree ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale, secondo quanto specificato al precedente art. 67

3. Il Regolamento Urbanistico in attuazione della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà definire le modalità di intervento e le azioni da intraprende per la gestione dell'attività agricola e contemporaneamente stabilire le forme e modalità per salvaguardare gli elementi strutturanti il paesaggio agrario e gli insediamenti rurali, le forme e le modalità di fruizione per le attività di tempo libero.

4. Dovrà inoltre fissare le dimensioni, i materiali e gli elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bioedilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, disponendo di norma il divieto di realizzazione di nuovi manufatti ad uso abitativo e limitando la realizzazione dei nuovi annessi rurali.