Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 16 Vincoli e fasce di rispetto

1.Nella tavola del Piano Operativo "Vincoli e fasce di tutela" sono individuate le aree tutelate ai sensi di legge ricadenti all'interno di fasce di rispetto.

  • - Fascia di rispetto distributori GPL. Riferimenti legislativi: DM 24 novembre 1984.
  • - Azienda a rischio di incidente rilevante. Riferimenti legislativi: D.Lgs. 105/2015).
  • - Fascia di rispetto delle discariche e altri impianti di trattamento e recupero rifiuti. Riferimenti legislativi: Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, D.lgs n. 152/06; l.r. 25/1998; Piano Regionale dei Rifiuti e Bonifiche.
  • - Fascia di rispetto depuratore. Riferimenti legislativi: Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977).
  • - Fascia di rispetto del termovalorizzatore. Riferimenti legislativi: Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. D.lgs n. 152/06; l.r. 25/1998; Piano Regionale dei Rifiuti (All. IV). Ai fini della riduzione degli effetti cumulativi non sono ammesse nuove emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti produttivi fatte salve le emissioni relative agli impianti di riscaldamento degli ambienti di lavoro, entro una distanza di 1.000 metri dal limite esterno del perimetro dell'impianto. Sono consentite deroghe per interventi pubblici o di pubblico interesse.
  • - Fascia di rispetto dell'impianto di potabilizzazione. Riferimenti legislativi: DPR 236 del 24/5/1988.
  • - Fascia di rispetto servitù militari. Riferimenti legislativi: L. 898/1975.
  • - Fascia di rispetto metanodotto. Riferimenti legislativi: DM 24 novembre 1984.
  • - Fascia di rispetto elettrodotti. Riferimenti legislativi: DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008 (per la distanza di prima approssimazione).
  • - Fascia di rispetto cimiteriale. Riferimenti legislativi: R.D. 1265/1934, D.P.R. 285/1990. Sono ammessi i chioschi per la vendita di fiori.
  • - Fascia di rispetto ferroviario. Riferimenti legislativi: DPR 753/1980.
  • - Fascia di rispetto stradale. Riferimenti legislativi: D.Lgs. 285/1992 e DPR 495/1992. Con riferimento alla classificazione delle strade riportata nell'elaborato grafico l'estensione della fascia di rispetto è indicata in via preliminare e deve essere puntualmente determinata in sede attuativa a partire dall'effettivo confine stradale esistente cos&igrave come definito dalla legislazione vigente. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 285/1992 e al DPR 495/1992 si intendono come edificabili esclusivamente le zone interne al perimetro del territorio urbanizzato individuate ai sensi della LR 65/2014.
  • - Siti oggetto di procedimento di bonifica. Riferimenti legislativi: D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 25/98, Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche.
  • - Fascia di rispetto aeroportuale. Riferimenti legislativi: Codice navigazione art. 707.
  • - Reticolo idrografico. Riferimenti legislativi: R.D. 523/1904, LR 41/2018.
  • - Aree percorse da fuochi. Riferimenti legislativi: LR 39/2000.
  • - Opere idrauliche necessarie per la gestione del rischio alluvioni: tali aree non sono soggette a trasformazione. Sono consentiti esclusivamente gli interventi finalizzati alla gestione del rischio;
  • - Stazione radio base. Riferimento legislativi: L. 36/2011.

2. La rappresentazione del vincolo e della relativa fascia di rispetto rappresenta unicamente l’indicazione della sua presenza che comporta la verifica puntuale dei gravami, delle prescrizioni e della presenza delle relative fasce di rispetto dalla normativa di imposizione del vincolo stesso e dalla normativa tecnica e regolamentare ad esso connessa.

Art. 17 Beni culturali

1. I Beni culturali sono quelli identificati alla Parte II del Dlgs. 42/2004.

2. I Beni culturali, individuati nella tavola C5.2 del Piano Strutturale, sono tutelati dalla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2bis. Ogni intervento riferibile a beni culturali è subordinato a specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004. Le esigenze di tutela valutate in sede di autorizzazione prevalgono sulla disciplina comunale.

3. L’individuazione cartografica dei Beni culturali di cui alla tavola C.5.2 ha mero valore indicativo e non esaustivo, pertanto si rinvia la puntuale verifica agli uffici periferici del MIBACT.

Art. 18 Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici, sono quelli identificati alla Parte III del Dlgs. 42/2004.

2. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Nel territorio di Arezzo sono presenti 12 aree oggetto di specifico Decreto di Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, identificate nella tavola C5.1 del Piano Strutturale. Per tali aree il Piano recepisce integralmente le prescrizioni del PIT/PPR ("Schede dei beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico" - Sezione 4 - Allegato 3B del PIT/PPR).

3. Aree tutelate per legge. Nel territorio di Arezzo sono presenti le seguenti aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come identificate nella tavola C5.1 del Piano Strutturale come conformata a seguito dell’esito della conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR. Conservano, in ogni caso,valore indicativo i perimetri relativi ai beni di cui all’art. 142 co. 1 lettera g.

  • - Territori contermini ai laghi (art. 142, comma 1 lett. b, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di tutela (art. 142, comma 1 lett. c, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - I parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territorio di protezione esterna dei parchi (art. 142, comma 1, lettera f, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Territori coperti da foreste e boschi (art. 142, comma 1 lett. g, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1 lett. m, Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • - Usi civici (art. 142, comma 1 lett. h, Codice dei beni culturali e del paesaggio).

3.1 Territori contermini ai laghi. Sono sottoposti a vincolo i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

L'identificazione dei laghi e delle relative fasce di tutela, riportata negli elaborati conoscitivi e statutari del Piano, costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 7, punto 7.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.1 bis Parchi e le riserve nazionali e regionali. Sono sottoposti a vincolo parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché il territorio di protezione esterna dei parchi così come previsto dall’art. 142, comma 1, lettera f, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Piano recepisce il Regolamento delle Riserve Naturali Regionali “Valle dell'Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano Penna”, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n. 79/2003, successivamente modificato e integrato.

In particolare il Regolamento delle Riserve Naturali, all’art. 26 “Direttiva per integrazione schedatura e adeguamento della disciplina edilizia”, prevede che relativamente ai Piani di Recupero edilizio, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, deve essere subordinato al preventivo Nulla Osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità rispetto agli atti ed alla disciplina delle Aree Protette; il rilascio del Nulla Osta e della eventuale Autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico è disciplinata dall’art. 35 dello stesso Regolamento, tenendo conto degli aggiornamenti procedurali nel frattempo intervenuti in applicazione dell’art. 52 della L.R. 30/2015.

Il Piano, inoltre, recepisce integralmente le prescrizioni di cui all’art. 11, punto 11.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.2 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative aree di tutela. Sono sottoposti a vincolo i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico negli Allegati E ed L (Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

L'identificazione dei Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e delle relative fasce di tutela, riportata negli elaborati conoscitivi e statutari del Piano, costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo del PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 8, punto 8.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.3 Territori coperti da foreste e boschi. Sono sottoposti a vincolo i territori coperti da foreste e boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, cos&igrave come definiti dall'articolo 3 della Legge Regionale 39/2000 e ss.mm. e ii. In caso di incoerenza tra la cartografia e il reale stato dei luoghi la presenza o meno dell'area boscata è attestata da professionista abilitato.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 12, punto 12.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.4 Zone di interesse archeologico. Sono sottoposti a vincolo le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici - emergenti o sepolti - e dall'intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, cos&igrave da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 15, punto 15.3 e 15.4 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

3.5 Usi civici. Sono sottoposte a vincolo le zone gravate da usi civici, distinte in demanio collettivo civico e diritti di uso civico.

Il Piano recepisce integralmente le prescrizioni di cui all'art. 13, punto 13.3 della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B).

Art. 18 bis articolari disposizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Per le aree sottoposte a Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 si rimanda all’integrale applicazione delle prescrizioni della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 4B) oltre al rispetto delle seguenti disposizioni che declinano le direttive e le prescrizioni della disciplina del PIT/PPR in relazione alle specifiche peculiarità delle aree oggetto di intervento per ogni tipologia di vincolo.

a) Zona denominata 'Alpe di Poti', sita nell'ambito del Comune di Arezzo. DM 29/04/1954 - GU 101/1954 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04)

La zona, oltre a costituire, con il bosco di abeti che occupa la sommità dell'altura, un quadro naturale di singolare bellezza, offre vari e interessanti punti di vista verso la Valdichiana e la Val Tiberina.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse, ed essere garantita la conservazione degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, piccoli laghetti e pozze).

L'istallazione degli impianti di telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva ecc. dovrà verificare soluzioni tecnologiche innovative che consentano di contenere le dimensioni dei tralicci e di rimuovere gli elementi obsoleti. E' in ogni caso privilegiata la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.

L'edificazione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

b) Visuali panoramiche godibili dall'Autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo. DM 29/01/1969 - GU 50/1969 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04).

La fascia di territorio laterale alla Autostrada del Sole ha notevole interesse pubblico perché, per la varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza, godibili dall'intero percorso dell'autostrada del Sole che l'attraversa.

Negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche dall'Autostrada. In particolare gli interventi non potranno limitare o occludere i coni visivi che si aprono verso i fondali, i panorami e gli skylines. I nuovi insediamenti dovranno assecondare, quanto ad orientamento delle costruzioni, la maglia agraria esistente e dovranno mitigare gli effetti di frattura sul paesaggio con la ricucitura dei percorsi e dei filari di siepi/alberature preesistenti.

c) Zone del Bacino Artificiale della Penna : area compresa tra i bacini dell'Arno, la vicinale di podere Spedaluccio, Casa Scano, Pieve a Maiano. DM 28/06/1956 - GU 73/1988 (tipologie c e d art. 136 D.lgs.42/04)

La zona presenta aspetti tipici di paesaggio collinare e risulta caratterizzata oltre che dai suddetti elementi naturali, quali il bosco e il sistema fluviale, da una diffusa utilizzazione agricola con colture anche pregiate come girasoli e vigneti DOC; che la medesima, inserita in una generalità di visuali panoramiche e paesistiche, è al centro di un'ampia zona di ripopolamento faunistico, proposta dall'amministrazione provinciale ai fini della costruzione di un parco integrale.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali da e verso il fiume, che non potranno essere limitate o occluse, e dovrà essere garantita la conservazione degli elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, piccoli laghetti e pozze).

I nuovi insediamenti dovranno assecondare, quanto ad orientamento delle costruzioni, la maglia agraria esistente e dovranno mitigare gli effetti di frattura sul paesaggio con la ricucitura dei percorsi e dei filari di siepi/alberature preesistenti. Gli interventi non potranno in ogni caso limitare o occludere i coni visivi che si aprono verso i fondali, i panorami e gli skylines degli insediamenti storici che, parimenti, dovranno essere conservati nei loro valori identitari (campanili, edifici di particolare imponenza, vegetazione a corredo). L'installazione di impianti solari è consentita in posizioni tali da non alterare la percezione di unitarietà delle coperture dei centri e nuclei storici.

Le nuove viabilità poderali dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale con l'eventuale inserimento di siepi di specie autoctone, filari e fasce boscate.

Non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.

Gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

d) Bosco in località Stoppe d' Arca. DM 7/12/1964-1 (tipologia a art. 136 D.lgs.42/04) Il bosco ha notevole interesse pubblico, poiché ricco di pregiate essenze quali: filari di cipressi, pini secolari, cedri, bogotà, tigli e magnolie e rappresenta un elemento di notevole importanza nel paesaggio della vallata di cui costituisce lo sfondo e la caratteristica.

Negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche dalla superstrada dei due mari, che non potranno essere limitate o occluse.

e) Fasce laterali della Superstrada dei Due Mari nel tratto Olmo-Foce di Scopetone nel Comune di Arezzo per la larghezza di metri 200 dall'asse stradale. DM 27/03/1971 - GU 103/1970 (tipologia c art. 136 D.lgs.42/04)

La zona ha notevole interesse pubblico perché comprende vaste zone boschive ancora intatte e numerose ville secolari che ben si inseriscono nel paesaggio. Inoltre i colli di Santa Maria e di San Cornelio e soprattutto quello di Foce di Scopetone, ricoperti di vegetazione ad alto fusto, conferiscono alla località un particolare aspetto di silvana bellezza.

I nuovi annessi agricoli, ove ammessi dalle presenti norme, dovranno essere localizzati in modo tale da non interferire negativamente con gli edifici appartenenti al patrimonio storico urbano ed extraurbano di cui all'articolo 24 delle presenti norme, né con le relative aree di pertinenza. Le nuove viabilità poderali dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture, equipaggiamento vegetale con l'eventuale inserimento di siepi di specie autoctone, filari e fasce boscate.

Gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato. Non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.

In ogni caso negli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse. Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

Le trasformazioni che intercettano il tracciato della ferrovia Arezzo-San Sepolcro, come identificato all'interno della tavola C3.3 di Piano Strutturale, dovranno garantire il mantenimento e la conservazione del tracciato e delle opere d'arte ad essa connesse.

f) Zona dello 'Scopetone', sita nell’ambito del Comune di Arezzo. DM 13/01/1959 - GU 23/1959 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con il suo gruppo di alture coperte di vegetazione di alto fusto oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama.

In tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse. La costruzione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

g) Collina Santa Maria delle Grazie. D.M. 25/05/1962 - G.U. 191 del 1962 (tipologia d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alla collina di San Fabriano e di Castel Secco e San Cornelio, una naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con l'insigne Santuario delle Grazie, un quadro di eccezionale bellezza accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul santuario devono garantire: il mantenimento dell’impianto morfotipologico/architettonico del complesso; devono essere mantenuti i percorsi storici, gli accessi storici e le opere di arredo dell’annesso parco; è vietata l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico, impianti fotovoltaici, microeolico ecc.), sulle coperture dei fabbricati che costituiscono il complesso;
  • - gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA devono mantenere il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato;
  • - non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie.
  • - l'edificazione di nuovi edifici abitativi e annessi agricoli, se ammessa dal singolo sistema ambientale, dovrà essere localizzata in prossimità dei piccoli insediamenti accentrati.
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.
  • - gli interventi sul territorio agricolo dovranno salvaguardare e ricostruire gli elementi lineari e puntuali del paesaggio (siepi, boschetti, filari alberati).

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

h) Colle di san Fabiano. D.M. 25/05/1962 - G.U. 194 del 1962 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alle colline di Santa Maria delle Grazie e di Castel Secco e San Cornelio, la naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con i suoi larghi spazi coltivati, in mezzo ai quali si adagiano le ville signorili circondate da parchi e giardini e le scure file di cipressi, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sul territorio agricolo dovranno salvaguardare e ricostruire gli elementi lineari e puntuali del paesaggio (siepi, boschetti, filari alberati);
  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di rese di storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato; non sono ammessi interventi di nuova edificazione che costituiscono nuclei isolati.
  • - i nuovi annessi agricoli non possono essere realizzati nelle aree di pertinenza degli edifici di carattere storico, devono essere realizzati con soluzioni che assicurino l’integrazione paesaggistica limitando gli interventi di sbancamento;
  • - non sono ammessi interventi di trasformazione delle serre in volumetrie;
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

i) Colle di Castelsecco e di San Cornelio. D.M. 25/05/1962 - G.U. 198 del 1962 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a costituire, unitamente alle altre colline di Santa Maria delle Grazie e San Fabiano, la naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con i resti dell’antica cittadina etrusca, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di resede storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato; non sono ammessi interventi di nuova edificazione che costituiscono nuclei isolati.
  • - gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio rurale e delle relative aree di pertinenza devono mantenere l’unitarietà degli spazi pertinenziali comuni, deve essere mantenuto il carattere di ruralità dell’edificato con il contesto, non sono ammessi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema storicamente consolidato;
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

l) Collina di Pionta. D.M. 25/03/1965 - G.U. 101 del 1965 (tipologia c art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, coperta di vegetazione tanto da offrire una vera e propria oasi di verde caratteristica nel nuovo tessuto urbano, costituisce, unitamente ai reperti paleo-cristiani e classici ivi esistenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 delle NTA ed in presenza di resede storicizzati devono essere mantenuti l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni) ed il rapporto gerarchico tra edifici principali e pertinenze; devono essere mantenuti i manufatti storicizzati e gli elementi decorativi quali serre storiche, limonaie, fontane, muri, annessi, in presenza di resedi storicizzati deve essere mantenuta l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni);
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

m) Zona della Fortezza Medicea. D.M. 20/10/1956 - G.U. 276 del 1956 (tipologia c e d art. 136 D.lgs.42/04):

La zona predetta oltre a costituire con le zone verdi, con l’antica fortezza e con i caratteristici edifici, un caratteristico complesso avente valore estetico funzionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere il panorama verso la città di Arezzo e sulla campagna circostante.

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - gli interventi sulla fortezza si rimanda alle disposizioni di cui alla scheda norma specifica (elaborato E1.1 del PO);
  • - negli interventi edilizi sui fabbricati di valore storico di cui all’art. 24 NTA ed in presenza di resede storicizzati deve essere mantenuta l’unitarietà percettiva (sistemazioni a verde, pavimentazioni);
  • - in tutti gli interventi di trasformazione degli assetti esistenti dovranno essere salvaguardate le visuali panoramiche, che non potranno essere limitate o occluse.

Per la particolare salvaguardia della viabilità storica e dei manufatti di corredo (muri di contenimento, edicole, cippi ecc.) si rimanda ai disposti dell'art. 64 di Piano Operativo.

n) Giardino di via Petrarca. D.M. 28/06/1956 (tipologia a art. 136 D.lgs.42/04): L’immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico perché con la sua ricca vegetazione arborea costituisce una caratteristica nota paesistica nel perimetro della città.

Non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche o sovrapporsi con gli elementi significativi del paesaggio.

Art. 18 ter Particolari disposizioni per le aree tutelate per legge

Per le aree sottoposte a Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 42/2004 si rimanda all’integrale applicazione delle prescrizioni della Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR (Elaborato 8B) oltre al rispetto delle seguenti disposizioni che declinano le direttive e le prescrizioni della disciplina del PIT/PPR in relazione alle specifiche peculiarità delle aree oggetto di intervento per ogni tipologia di vincolo.

a. Territori contermini ai laghi (art. 142 comma 1 lettera b).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme;
  • - deve essere garantita la salvaguardia delle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  • - gli interventi di nuova edificazione non devono compromettere le formazioni vegetali autoctone e la continuità ecologica tra l’ambiente lacustre e il territorio contermine. Laddove è ammessa la realizzazione di strutture a carattere temporaneo deve esserne garantita la completa rimovibilità, riciclabilità o il recupero al termine dell’utilizzo;
  • - non deve essere precluso l’accesso alle rive dei laghi;
  • - negli interventi sulle aree pertinenziali deve essere garantita una permeabilità pari almeno al 40% del resede di pertinenza, dovrà essere fatto ricorso, laddove possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica.

b. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative aree di tutela (art. 142 comma 1 lettera c).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme
  • - deve essere garantita la salvaguardia delle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo
  • - gli interventi di nuova edificazione non devono compromettere la vegetazione ripariale e la continuità ecologica
  • - non deve essere precluso l’accesso al corso d’acqua e alle fasce ripariali
  • - negli interventi sulle aree pertinenziali deve essere garantita una permeabilità pari almeno al 40% del resede di pertinenza.

c. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142 comma 1 lettera f).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - nei parchi e nelle riserve non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi.

d. Territori coperti da foreste e boschi (art. 142 comma 1 lettera g).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere mantenuti i sentieri esistenti garantendone, ove possibile, l’accessibilità e la fruizione pubblica;
  • - per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore storico-testimoniale si rimanda alle disposizioni dell’art. 24 delle presenti norme
  • - negli interventi edilizi ammessi si dovrà ricorrere a soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico. Non è ammesso l’uso di materiali riflettenti e l’altezza dei nuovi manufatti non dovrà superare quella delle alberature circostanti.
  • - non sono ammessi interventi che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

e. Usi civici (art. 142 comma 1 lettera h)

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione se non strettamente necessari all’esercizio dei diritti di uso civico nel rispetto degli assetti idro geo-morfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi ed identitari
  • - sono ammessi interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei caratteri tipologici e architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale; tali interventi devono concorrere al mantenimento in esercizio del demanio collettivo civico assicurando e consolidando modalità di gestione e utilizzazione collettiva
  • - tutti gli interventi devono comportare la riqualificazione paesaggistica dei luoghi.

f. Zone di interesse archeologico (art. 142 comma 1 lettera m).

Per gli interventi ammessi in tali aree valgono le seguenti prescrizioni:

  • - fatte salve le disposizioni di legge relative a ai beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. non sono comunque ammessi interventi di trasformazione che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche
  • - nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere realizzati con tecniche, forme e materiali che minimizzino il loro impatto nel contesto, sia dal punto di vista fisico che paesaggistico.

Art. 19 Aree di potenziale interesse e rischio archeologico

1. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione o modificazione del suolo, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi sia riguardante le sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica. In tali casi, è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, di sospendere i lavori e segnalare il rinvenimento alla Soprintendenza competente ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza.

2. In particolare, nelle aree di potenziale interesse e rischio archeologico, come identificate nella tavola E3.3 Carta del grado di tutela archeologica, ogni intervento che preveda scavi o movimenti terra è soggetto al rispetto della disciplina afferente al grado di tutela indicato per l’area di intervento.

3. Ai fini di una corretta tutela archeologica del territorio sono individuati i seguenti gradi di tutela e la relativa disciplina:

  • - grado di tutela 5: ove la presenza archeologica è nota con accuratezza topografica, ogni intervento di trasformazione o modificazione del suolo naturale o artificiale - oltre a recepire le prescrizioni specifiche contenute nei relativi decreti di vincolo - è subordinato all’approvazione della Soprintendenza (ai sensi degli art. 21 e 146 e art. 142 lettera m. del D.Lgs 42/2004). Su prescrizione della Soprintendenza, le aree in oggetto potranno essere sottoposte all’esecuzione di indagini diagnostiche e/o saggi archeologici finalizzati a verificare la fattibilità delle opere;
  • - grado di tutela 4: ove la presenza archeologica è nota e dotata di coordinate spaziali, ogni intervento di trasformazione o modificazione del suolo naturale o artificiale è subordinato alla preventiva presentazione alla Soprintendenza della documentazione progettuale comprendente quanto previsto in materia di verifica di interesse archeologico dall’art. 25 del D.lgs. 50/2016. Sulla base della documentazione trasmessa la Soprintendenza può avviare il procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dall’articolo 25, commi 8 e seguenti del D.lgs. 50/2016, i cui oneri sono interamente a carico del proponente;
  • - grado di tutela 3: gli interventi di trasformazione o modificazione del suolo naturale o artificiale sono subordinati al rilascio del nulla osta di competenza da parte della Soprintendenza, la quale potrà prescrivere che tutte le operazioni di scavo previste dal progetto vengano sottoposte a sorveglianza archeologica. L’inizio dei lavori e i nominativi degli incaricati della sorveglianza dovranno essere preventivamente comunicati al Settore archeologico della Soprintendenza con un congruo anticipo di almeno 20 giorni. Sono tuttavia consentiti, previa comunicazione almeno 20 giorni prima dell’inizio lavori, gli interventi che comportano lievi modificazioni del suolo non superiori a 50 cm di profondità.
  • - grado di tutela 1 e grado tutela 2: i applica la disciplina di cui al comma 1.

Art. 20 Aree appartenenti alla rete ecologica comunitaria Natura 2000

1. Per le aree appartenenti alla rete ecologica comunitaria Natura 2000,

  • - ZSC IT5180013 - "Ponte a Buriano e Penna"
  • - ZSC IT5180015 - "Bosco di Sargiano"
  • - ZSC/ZPS IT5180014 - "Brughiere dell'Alpe di Poti"
  • - ZSC/ZPS IT5180016 - "Monte Dogana"

Il Piano recepisce integralmente gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli), dai recepimenti nazionali e regionali ovvero dalle Misure di conservazione o dai relativi Piani di Gestione se vigenti.

Il Piano recepisce le Misure di Conservazione sito-specifiche così come indicato nel D.G.R. 1223/2015 e relativi allegati e la normativa regionale vigente sulla tutela della biodiversità.

2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente in area ZSC e ZPS, non esclusivamente finalizzato alla conservazione di habitat e specie di interesse, deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla DGR n. 1319/2016 successivamente sostituito dal DGR n. 119/2018.

Art. 20 bis Interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale del bordo edificato

1. Per tutti gli interventi edilizi ammessi nei diversi ambiti del territorio urbanizzato posti al confine con il territorio extraurbano valgono le seguenti prescrizioni:

  • - verso l’area extraurbana sono ammesse solo recinzioni vegetali (siepi, arbusti, ecc.) eventualmente associate a reti metalliche
  • - è vietato il frazionamento dei resedi di pertinenza mediante parcellizzazione degli spazi con recinzioni, siepi o altro materiale
  • - è vietata la piantumazione di specie arboree e arbustive incoerenti e non autoctone.

2. Relativamente agli ambiti interessati da permessi di costruire convenzionati o da piani urbanistici attuativi valgono le seguenti indicazioni:

  • - utilizzare modalità costruttive quali tetti e facciate verdi;
  • - evitare fronti edilizi continui paralleli al confine con gli ambiti extraurbani;
  • - individuare corridoi verdi traversali al margine tra zone urbane ed extraurbane.vedi anche punto 7.