Art. 78 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola
1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono ammessi, qualora consentito dalle presenti Norme per i singoli ambiti omogenei, non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, i seguenti interventi edilizi:
- - Manutenzione straordinaria, non comportante frazionamento delle unità immobiliari (art. 135, comma 2, lettera b, LR 65/2014);
- - Restauro e risanamento conservativo, non comportante frazionamento delle unità immobiliari (art. 135, comma 2, lettera c, LR 65/2014);
- - Ristrutturazione edilizia conservativa (art. 135, comma 2, lettera d, LR 65/2014);
- - Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (art. 134, comma 1, lettera h, LR 65/2014);
- - Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (art. 134, comma 1, lettera i, LR 65/2014);
- - Interventi di sostituzione edilizia (art. 134, comma 1, lettera l, LR 65/2014);
- - Demolizione di edifici o manufatti senza ricostruzione;
- - Addizioni volumetriche, nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici di cui alle presenti Norme (art. 134, comma 1, lettera g, LR 65/2014);
- - Piscine nonché impianti sportivi ancorché ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente di suolo (art. 134, comma 1, lettera m, LR 65/2014);
- - Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino la realizzazione di volumi esterni che alterino la sagoma degli edifici;
- - Frazionamento delle unità immobiliari.