Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 133 Norme finali

1. In caso di contrasto del presente Regolamento con prevalenti disposizioni di legge statale o regionale o comunque di fonte normativa sovraordinata trovano sola applicazione queste ultime.

2. Eventuali errori materiali sono sanabili in coerenza con le disposizioni di legge.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, sia nazionali sia regionale, in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale.

4. Sono sempre ammesse le deroghe derivanti dalla legislazione regionale e nazionale salvo per gli ambiti di trasformazione.

5. Il rimando alle disposizioni legislative si intende riferito alla legislazione vigente al momento di adozione del presente Piano Operativo. Sono fatte salve le disposizioni di legge che hanno un carattere prevalente sugli strumenti di pianificazione comunale. Non si applicano le disposizioni legislative che assumo carattere transitorio (ovvero valide fino alla data di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, quali, a titolo esemplificativo le disposizioni della LR 3/2017).

6. Le indicazioni grafiche relative alla viabilità di progetto sono meramente indicative e saranno definite, con valenza conformativa dei suoli, nella successiva progettazione definitive.

7. In sede di istanza di trasformazione, nel caso in cui l’edificio ricadesse su più di un ambito, il richiedente può avvalersi della disciplina dell’ambito a lui più favorevole.

8. Nell’ambito della stazione ferroviaria, così come perimetrato nelle tavole del PO, fino alla definizione di specifico atto urbanistico in accordo di pianificazione, sono consentiti i soli interventi di cui all’articolo 22.