Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 10 Disposizioni generali

1. Le destinazioni d'uso, come articolate nel successivo articolo, sono liberamente insediabili senza alcuna esclusione distinzione e rapporto percentuale predefinito. Sono fatte salve le limitazioni all'insediamento su siti inquinati come da normativa vigente. Sono inoltre fatte salve eventuali e più specifiche disposizioni di cui alle presenti norme o di cui a regolamenti comunali vigenti e le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n° 165, artt. 216 e 217).

2. Il mutamento delle destinazioni d'uso di un immobile attuato con opere edilizie tra le categorie principali di destinazione d'uso, di cui al successivo articolo, costituisce mutamento rilevante di destinazione d'uso. Esso comporta il reperimento delle aree per servizi e dotazioni secondo quanto previsto e quantificato dalle presenti norme.

3. Il mutamento delle destinazioni d'uso di un immobile tra le categorie principali di destinazione d'uso, di cui al successivo articolo, se consentite dalle presenti norme, è oneroso se comporta incremento di carico urbanistico secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Destinazione attuale Destinazione prevista Onerosità
Residenziale Altra destinazione Si se comporta incremento di carico urbanistico
Altra destinazione Residenziale Si se comporta incremento di carico urbanistico
Agricola Altra destinazione Si

4. Preventivamente all'esecuzione di cambi di destinazioni d'uso tra categorie principali, ai fini della qualità dei suoli su immobili o parti di essi ricompresi in aree già oggetto di indagine o già bonificate, dovrà essere condotta, in conformità con quanto previsto dalla normativa, una nuova indagine ed eventualmente un nuovo intervento di bonifica.

5. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale e, in particolare a quanto stabilito dall'articolo 99 della L.R. 65/14. La categoria di destinazione d'uso di un immobile è quella prevalente in termini di superficie utile.

6. Nel caso in cui l'uso attuale dell'unità immobiliare contrasti con le destinazioni d'uso previste dal Piano Operativo, sono ammessi, oltre che gli interventi rivolti al suo adeguamento allo stesso, gli interventi di cui all’art. 22 delle presenti norme.