Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 69 Interventi sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", fermo restando il mantenimento della destinazione agricola, sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) interventi per il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'efficienza energetica;
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva non comportanti aumento di Sul, e interventi pertinenziali;
  4. d) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti con le modalità di cui all'art. 27 commi 4 e 5;
  5. e) le piscine nonché gli impianti sportivi pertinenziali;
  6. f) sostituzione edilizia;

Sono riservati all'imprenditore agricolo professionale:

  1. g) addizione volumetrica di cui all'art. 29, per ogni alloggio;
  2. h) addizione volumetrica fino a 100 mq. di Sul per gli annessi esistenti e comunque non superiore al 10% della Sul esistente.
  3. i) trasferimenti di volumetrie, per ogni singolo edificio, nei limiti del 20% della Sul degli edifici aziendali;

2. I trasferimenti di volumetrie e le addizioni oltre i limiti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1, ovvero da parte dell'imprenditore agricolo non professionale ancorchè entro i predetti limiti, nonché la trasformazione di annessi in unità abitative, se in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, sono consentiti previa approvazione di Piano Aziendale, ovvero nei casi di cui all'art. 64 comma 2 e 4 bis.

3. Gli interventi di cui al commi precedenti possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

4. Per gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola si applica l'art. 83 della L.R. 65/2014. Gli interventi di sistemazione ambientale garantiscono un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60.

Art. 70 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e sugli immobili aventi destinazione d'uso agricola condotti da soggetti diversi dalle aziende agricole

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 71, sul patrimonio edilizio esistente, riconducibile ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, con destinazione d'uso non agricola, ivi compresi gli immobili aventi destinazione d'uso agricola condotti da soggetti diversi dalle aziende agricole, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) manutenzione straordinaria, anche se comportante frazionamento delle unità immobiliari, ivi compreso l'adeguamento/miglioramento antisismico;
  2. b) interventi per il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'efficienza energetica;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva non comportanti aumento di Sul e interventi pertinenziali;
  4. d) addizione volumetrica di cui all'art. 29;
  5. e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti con le modalità di cui all'art. 27 commi 4 e 5;
  6. f) le piscine nonché gli impianti sportivi pertinenziali;
  7. g) sostituzione edilizia;
  8. h) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 commi 1,2,4 e 8.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 1 lettera g), per gli edifici residenziali sono ammessi incrementi di Sul fino al 30% dell'esistente. Per gli edifici aventi Sul minore di 200 mq è consentito un incremento di Sul fino a 60 mq. In caso di creazione di nuove unità immobiliari residenziali è prescritta la Sul minima di mq 65 per ciascun alloggio.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, per gli immobili aventi Sul inferiore a mq 80, non riconducibili ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, anche se formati da più corpi separati, sono ammessi interventi di:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 commi 1,2,4 e 8.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso alle seguenti condizioni:

  1. 1) che gli immobili, esistenti e di progetto, siano ubicati nel resede di pertinenza di edificio classificato come unità immobiliare ai sensi dell'art. 2 comma 11;
  2. 2) che sia realizzata una sola unità immobiliare;
  3. 3) che non sia aumentato il numero degli accessi stradali esistenti.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, per gli immobili aventi Sul compresa tra 80 e 500 mq, non riconducibili ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, anche se formati da più corpi separati, sono ammessi interventi di:

  1. a) ristrutturazione edilizia
  2. b) sostituzione edilizia
  3. c) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 commi 1, 2, 4 e 8.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso se gli immobili, esistenti e di progetto, sono collocati in un contesto di riferimento di cui all'art. 2 comma 3. È prescritta la Sul minima di mq 100 per ciascun alloggio per gli interventi che prevedono più di un alloggio.

5. Per le serre e per le tettoie, ossia gli edifici esistenti che presentano almeno il 50% del perimetro privo di tamponature o chiusure esterne, sono ammessi i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia.
  3. c) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32, comma 8.

5. Bis. Per gli immobili situati in località San Giuliano rappresentati catastalmente in Sezione B, Foglio 36, particelle 9004, 9002, 790, sono consentiti gli interventi di cui al piano attuativo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19/10/2015.

6. Negli interventi di cui al comma 5 è prescritto:

  1. a) altezza massima un piano, privo di locali interrati, seminterrati, sottotetti;
  2. b) forma regolare e compatta, priva di qualunque elemento in aggiunta, fatto salvo l'aggetto di gronda contenuto in cm 50; per le tettoie è prescritta la struttura puntiforme tamponata non oltre il 50% del perimetro;
  3. c) copertura a capanna, con pendenza massima del 30%, con linea di colmo parallela al lato più lungo;
  4. d) divieto di assemblaggio di materiali di recupero.

7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia di cui ai commi 1 e 4, che determinano la realizzazione di più di tre nuove unità immobiliari, ancorché edificate in tempi diversi, si attuano attraverso piano urbanistico attuativo.

8. Per gli impianti produttivi esistenti al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia su sedime di pertinenza e di addizione volumetrica fino a 1.200 mq di Sul.

9. Nelle aree per servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art.3, classificate come zona F di cui al D.M. 1444/68, ferma restando la destinazione d'uso, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. Sono ammessi anche gli interventi di sostituzione edilizia e di ampliamento del complesso edilizio esistente fino al 30% della Sul, previa stipula di convenzione o di atto obbligo, con l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso, per almeno 20 anni.

10. Quando nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" viene indicata la funzione esclusiva "I", "R", o quando viene indicata la destinazione d'uso esclusiva, valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) funzione esclusiva I: è consentito il mantenimento della funzione produttiva esistente e sono ammessi interventi di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Per le attività produttive già insediate alla data del 7/11/2009 è consentito l'ampliamento del complesso edilizio esistente fino al 100% della Sul di ciascuna unità immobiliare e comunque non oltre 500 mq, rapporto di copertura massima del 40%, esclusivamente mediante trasferimento volumetrico dei manufatti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo e dell'art. 71; previo atto obbligo, con l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso ed il divieto di frazionamento, per almeno 20 anni.
  2. b) funzione esclusiva R: è prescritto il mantenimento della destinazione residenziale e sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1, 3, 4 e 5;
  3. c) destinazione d'uso esclusiva: è consentito il mantenimento della destinazione d'uso esclusiva indicata sulla sigla di cui all'art. 1, comma 2, e sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo;
  4. d) funzione esclusiva R con relativo principio insediativo, indicati nella parte in alto a sinistra della sigla di cui all'art. 1, comma 2 si applicano le disposizioni del titolo VI (disciplina del territorio urbanizzato).

Art. 71 Interventi relativi al riutilizzo dei grandi manufatti

1. Per gli immobili ad uso non residenziale aventi Sul superiore a 500 mq, anche se costituiti da corpi separati, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia con le prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati a piano attuativo o, nei casi previsti dagli articoli 43 e 45 della L.R. 01/05, al Piano Aziendale avente valenza di piano attuativo. Fino all'approvazione del piano attuativo non sono ammessi il cambio di destinazione d'uso, ancorché attuato senza opere, e la sostituzione edilizia. È ammesso il trasferimento volumetrico ai sensi dell'art. 32 comma 9 anche senza piano attuativo.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia o di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d'uso prevedono la riduzione del 30 % della Sul esistente, limitatamente alla parte di Sul eccedente i 500 mq.

4. Il recupero ai fini residenziali è ammesso solo in presenza di un contesto di riferimento.

5. Negli interventi di cui al presente articolo, sono impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata e sono evitate le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni di tipo urbano residenziale; è posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali.

6. Nell'ambito del piano attuativo è consentito il recupero delle Sul demolite e non ricostruite, da utilizzarsi per gli interventi di trasferimento volumetrico alle condizioni di cui all'art. 32, comma 9.

7. In conformità all'art.45 comma 5 della L.R. 1/05, gli interventi di cui al presente articolo, se riferiti a manufatti ad uso agricolo, sono condizionati alla verifica della disponibilità per ogni singola U.T.O.E. in relazione ai valori massimi ammissibili.