Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 60 Interventi di miglioramento agricolo ambientale, sistemazioni ambientali e interventi riferiti ad altri piani attuativi di settore o di interesse pubblico

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), di seguito Piano Aziendale, e le sistemazioni ambientali, sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  1. a) mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti il territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  2. b) favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco;
  3. c) utilizzare tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi, in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  4. d) limitare il ricorso ad interventi che producono impermeabilizzazione del suolo;
  5. e) evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore o del presente Regolamento Urbanistico;
  6. f) verificare preliminarmente la necessità di realizzare interventi di regimazione idraulica o di consolidamento dei terreni;
  7. g) definire preliminarmente le modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico adottando soluzioni impiantistiche e trattamento dei reflui conformi al DPGR 8/09/2008 n. 46/R e s.m.i. privilegiando, ove possibile, il collettamento dei reflui alla rete fognaria pubblica esistente;
  8. h) prevedere il ripristino degli eventuali luoghi degradati.

2. Nelle aree individuate come "maglia fitta" sono prescritti:

  1. a) la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
  2. b) la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
  3. c) il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi.

3. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari sono conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

4. In caso di crolli parziali o totali essi possono essere ricostruiti anche con soluzioni diverse che comunque siano ambientalmente compatibili rispetto alle tecniche costruttive ed i materiali impiegati siano funzionali alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque.

5. Gli interventi di consolidamento e di ripristino sono considerati, in via prioritaria, quali interventi di sistemazione ambientale ai sensi dell'art. 45 comma 2 della L.R. 01/05.

6. Gli interventi riferiti ad altri piani attuativi di settore o di interesse pubblico, dovranno documentare le seguenti prescrizioni di carattere generale in relazione all'appartenenza ai seguenti sottosistemi:

  1. a) V5: capisaldi del verde:
    1. 1) la coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
    2. 2) la verifica delle situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica;
    3. 3) interventi di compensazione e mitigazione degli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo, concentrazioni insediative);
    4. 4) il mantenimento e la tutela della continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali.
  2. b) V5.1, Verde territoriale:
    1. 1) il mantenimento ed il recupero dei caratteri strutturanti (muri, ciglionature, opere di canalizzazione) e agricoli (impianto arboreo, filari e vegetazione isolata di segnalazione) in funzione della gestione e manutenzione del patrimonio arboreo negli oliveti;
    2. 2) interventi orientati al mantenimento ed al miglioramento delle attività agricole presenti, alla creazione di un sistema di fruizione per il tempo libero strutturato su percorsi esistenti ed al recupero dei manufatti e degli edifici storici degradati o non più utilizzati a fini agricoli per i parchi agricoli;
  3. c) V5.2, verde sportivo: per la localizzazione, la tipologia e le modalità d'intervento relativi agli impianti, nuovi o esistenti, si dovranno seguire i criteri indicati all'art. 7;
  4. d) V5.3, verde urbano della cinta muraria: composto da parchi, giardini di quartiere, spazi di sosta attrezzata, aree alberate, aree pavimentate, parchi e giardini storici; per essi si dovrà fare riferimento a quanto indicato all'art. 6;
  5. e) V5.4, bande verdi di compensazione ambientale: gli elementi di cui alla lettera d) potranno essere organizzati anche in combinazione tra loro utilizzandoli diversamente secondo il contesto o le funzioni da assolvere.

Art. 61 Prescrizioni per gli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti

1. Il presente articolo detta prescrizioni sugli interventi edilizi di cui agli artt. 63, 64, 69, 70, 71, 72 e 73.

2. Per la localizzazione dei nuovi edifici è prescritto:

  1. a) il posizionamento lungo la viabilità locale esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  2. b) la salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico o architettonico;
  3. c) di evitare significativi movimenti di terra.

3. Nella realizzazione degli interventi sono rispettate inoltre le seguenti prescrizioni:

  1. a) gli edifici hanno forma regolare e compatta;
  2. b) altezza massima nei limiti di cui all'art. 22 comma 8 e art. 23 commi 2 e 3; gli annessi agricoli di cui agli artt. 63 e 64 hanno altezza massima di 2 piani;
  3. c) per gli edifici costituenti unità immobiliare è ammessa la realizzazione di un livello interrato ad uso accessorio, contenuto entro la superficie coperta; È ammessa la realizzazione di un livello seminterrato ad uso accessorio contenuto entro la superficie coperta, esclusivamente in presenza di situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato l'andamento del profilo del terreno, e purché il lato a monte sia interrato per almeno 3 /4 della sua altezza netta; È ammesso altresì un livello seminterrato ad uso accessorio in caso di ampliamento di edifici esistenti che ne siano già provvisti.
  4. d) sugli edifici accessori non sono ammessi balconi, portici e sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati; sono ammessi accessori seminterrati solo in situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato l'andamento del profilo del terreno.
  5. d bis) sugli annessi agricoli non sono ammessi balconi, portici, sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati; tale divieto non opera per gli interventi posti in essere dalle aziende agricole.
  6. e) le autorimesse di pertinenza delle unità abitative, entro i limiti e le caratteristiche di cui all'art. 19 comma 3 lettera f) nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3 e lettera g) nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera f), sono ammesse alle seguenti condizioni:
    1. 1) localizzazione al piano terra, in continuità o nelle immediate vicinanze degli edifici. È ammesso un livello interrato solo se l'autorimessa è in continuità con l'edificio principale;
    2. 2) unico vano, le eventuali tamponature perimetrali, il manto di copertura e gli infissi sono coerenti con i caratteri del luogo;
    3. 3) Abrogato
    4. 4) sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che vincoli la destinazione ed il manufatto quale pertinenza;
  7. f) nelle aree di pertinenza sono consentite recinzioni in muratura se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscono già il tipo prevalente del contesto; per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria;
  8. g) le recinzioni, quando eccedenti la delimitazione della pertinenza degli immobili, sono localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante, e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  9. h) sono ammesse le attrezzature sportive private di pertinenza degli edifici, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, ubicate in prossimità dell'edificio principale di cui sono pertinenza, senza ricorrere a consistenti rimodellamenti del suolo; a servizio di tali attrezzature sportive sono ammessi locali interrati per spogliatoi, servizi e magazzini.
  10. i) gli interventi sugli spazi aperti sono effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e dell'assetto storico e paesistico-ambientale; il disegno degli spazi aperti, ed in particolare l'impianto del verde, corrispondono a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
  11. l) le pavimentazioni, di modesta estensione ed in prossimità degli edifici, sono realizzate impiegando materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; non sono ammesse pavimentazioni in asfalto.