Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 59 Sistema ambientale: destinazioni d'uso, sottosistemi, ambiti, tipi e varianti di paesaggio

1. Nell'ambito del sistema ambientale V sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a) agricola e funzioni connesse;
  2. b) residenziale di cui all'art. 9;
  3. c) le attività commerciali di cui all'art. 11, limitatamente all'articolazione Tc1;
  4. d) le attività industriali e artigianali di cui all'art. 10, con Sul fino a 250 mq, che non rechino disturbo alla residenza;
  5. e) le attività turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) le attività direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15, ad esclusione delle articolazioni Ss, Ps; gli impianti per la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; i depuratori;
  8. g bis) i campi sportivi diversi da quelli di cui all'art. 7 realizzati con modesti livellamenti del terreno, privi di volumi e opere di impermeabilizzazione e direttamente accessibili da viabilità pubblica esistente.
  9. h) gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, ad esclusione dei magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata, limitatamente al sottosistema V3, ad esclusione degli ambiti V 3.1 e V3.2, previo Piano Attuativo, alle seguenti condizioni:
    1. 1) siano localizzati in ambiti in cui sia consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
    2. 2) siano destinati prevalentemente alla trasformazione del prodotto agricolo locale;
    3. 3) Sul massima mq. 1.200, di cui almeno il 50% proveniente da trasferimenti volumetrici nell'ambito del territorio rurale;
    4. 4) siano assunti impegni e adeguate garanzie a non mutare la destinazione d'uso per almeno trenta anni e a demolire i volumi dei fabbricati oggetto di trasferimento volumetrico di cui al numero 3).

Per l'impianto produttivo situato in località San Zeno via dei Mori, sono consentiti gli interventi di cui al piano attuativo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12/06/2014.

2. Le parti del territorio rurale considerate zone ad esclusiva funzione agricola sono quelle ricadenti nei sottosistemi:

  1. V1: riserva di naturalità;
  2. V2: le aree di transizione pedecollinari.

3. Le parti del territorio rurale considerate zone a prevalente funzione agricola sono quelle ricadenti nei sottosistemi:

  1. V3: la pianura coltivata;
  2. V3.3: colture e frazionamento periurbano.

4. Le parti del territorio rurale considerate zone ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale sono quelle ricadenti negli ambiti:

  1. V3.1: la corona agricola;
  2. V3.2: la bonifica storica.

5. Le parti del territorio rurale considerate zone non ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono quelle ricadenti nei sottosistemi:

  1. V4: corridoi e connessioni fluviali;
  2. V5: capisaldi del verde inclusi:
    1. Ambito V5.1: verde territoriale;
    2. Ambito V5.2: verde sportivo;
    3. Ambito V5.3: verde urbano della cinta muraria;
    4. Ambito V5.4: bande verdi di compensazione ambientale.

6. Il Regolamento Urbanistico, ai fini di fornire regole in merito alla trasformabilità del territorio rurale, individua i seguenti Tipi e varianti di paesaggio:

  1. a) Alluvioni antiche e recenti:
    1. a: fondovalle stretto;
    2. a1: fondovalle molto stretto;
    3. b: fondovalle largo;
    4. c: pianure;
    5. c1: fattorie granducali della Valdichiana.
  2. b) Colline fluvio lacustri:
    1. d: colline a struttura mista.
  3. c) Rilievi della struttura appenninica:
    1. e: oliveto terrazzato;
    2. e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana;
    3. e2: a corona intorno ai centri storici;
    4. f: coltivi appoderati;
    5. g: rilievi insulari all'interno della pianura;
    6. h: ambito delle colture e del frazionamento periurbano;
    7. i: area boschiva collinare.