Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Capo I Usi Del Territorio Extraurbano

Art. 59 Sistema ambientale: destinazioni d'uso, sottosistemi, ambiti, tipi e varianti di paesaggio

1. Nell'ambito del sistema ambientale V sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a) agricola e funzioni connesse;
  2. b) residenziale di cui all'art. 9;
  3. c) le attività commerciali di cui all'art. 11, limitatamente all'articolazione Tc1;
  4. d) le attività industriali e artigianali di cui all'art. 10, con Sul fino a 250 mq, che non rechino disturbo alla residenza;
  5. e) le attività turistico ricettive di cui all'art. 13;
  6. f) le attività direzionali di cui all'art. 14;
  7. g) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15, ad esclusione delle articolazioni Ss, Ps; gli impianti per la distribuzione di energia elettrica, gas, acqua; i depuratori;
  8. g bis) i campi sportivi diversi da quelli di cui all'art. 7 realizzati con modesti livellamenti del terreno, privi di volumi e opere di impermeabilizzazione e direttamente accessibili da viabilità pubblica esistente.
  9. h) gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, ad esclusione dei magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata, limitatamente al sottosistema V3, ad esclusione degli ambiti V 3.1 e V3.2, previo Piano Attuativo, alle seguenti condizioni:
    1. 1) siano localizzati in ambiti in cui sia consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli;
    2. 2) siano destinati prevalentemente alla trasformazione del prodotto agricolo locale;
    3. 3) Sul massima mq. 1.200, di cui almeno il 50% proveniente da trasferimenti volumetrici nell'ambito del territorio rurale;
    4. 4) siano assunti impegni e adeguate garanzie a non mutare la destinazione d'uso per almeno trenta anni e a demolire i volumi dei fabbricati oggetto di trasferimento volumetrico di cui al numero 3).

Per l'impianto produttivo situato in località San Zeno via dei Mori, sono consentiti gli interventi di cui al piano attuativo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12/06/2014.

2. Le parti del territorio rurale considerate zone ad esclusiva funzione agricola sono quelle ricadenti nei sottosistemi:

  1. V1: riserva di naturalità;
  2. V2: le aree di transizione pedecollinari.

3. Le parti del territorio rurale considerate zone a prevalente funzione agricola sono quelle ricadenti nei sottosistemi:

  1. V3: la pianura coltivata;
  2. V3.3: colture e frazionamento periurbano.

4. Le parti del territorio rurale considerate zone ad esclusiva funzione agricola di tipo speciale sono quelle ricadenti negli ambiti:

  1. V3.1: la corona agricola;
  2. V3.2: la bonifica storica.

5. Le parti del territorio rurale considerate zone non ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono quelle ricadenti nei sottosistemi:

  1. V4: corridoi e connessioni fluviali;
  2. V5: capisaldi del verde inclusi:
    1. Ambito V5.1: verde territoriale;
    2. Ambito V5.2: verde sportivo;
    3. Ambito V5.3: verde urbano della cinta muraria;
    4. Ambito V5.4: bande verdi di compensazione ambientale.

6. Il Regolamento Urbanistico, ai fini di fornire regole in merito alla trasformabilità del territorio rurale, individua i seguenti Tipi e varianti di paesaggio:

  1. a) Alluvioni antiche e recenti:
    1. a: fondovalle stretto;
    2. a1: fondovalle molto stretto;
    3. b: fondovalle largo;
    4. c: pianure;
    5. c1: fattorie granducali della Valdichiana.
  2. b) Colline fluvio lacustri:
    1. d: colline a struttura mista.
  3. c) Rilievi della struttura appenninica:
    1. e: oliveto terrazzato;
    2. e1: isole interne al bosco tra Ambra e Chiana;
    3. e2: a corona intorno ai centri storici;
    4. f: coltivi appoderati;
    5. g: rilievi insulari all'interno della pianura;
    6. h: ambito delle colture e del frazionamento periurbano;
    7. i: area boschiva collinare.

Capo II Trasformabilità del territorio rurale

Art. 60 Interventi di miglioramento agricolo ambientale, sistemazioni ambientali e interventi riferiti ad altri piani attuativi di settore o di interesse pubblico

1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA), di seguito Piano Aziendale, e le sistemazioni ambientali, sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno riguardante le seguenti azioni:

  1. a) mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti il territorio agricolo quali il reticolo delle acque, i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate che caratterizzano il paesaggio della pianura, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie, la trama dei corsi d'acqua e della viabilità storica;
  2. b) favorire la messa a coltura dei campi abbandonati, il controllo sui recenti assetti colturali e la definizione del limite fisico del bosco;
  3. c) utilizzare tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi, in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi;
  4. d) limitare il ricorso ad interventi che producono impermeabilizzazione del suolo;
  5. e) evitare la recinzione di fondi agricoli, dei prati-pascolo e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore o del presente Regolamento Urbanistico;
  6. f) verificare preliminarmente la necessità di realizzare interventi di regimazione idraulica o di consolidamento dei terreni;
  7. g) definire preliminarmente le modalità di smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico adottando soluzioni impiantistiche e trattamento dei reflui conformi al DPGR 8/09/2008 n. 46/R e s.m.i. privilegiando, ove possibile, il collettamento dei reflui alla rete fognaria pubblica esistente;
  8. h) prevedere il ripristino degli eventuali luoghi degradati.

2. Nelle aree individuate come "maglia fitta" sono prescritti:

  1. a) la tutela integrale delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale (piante arboree e siepi), della viabilità campestre e del disegno esterno dei campi derivanti da accorpamenti;
  2. b) la limitazione delle operazioni di accorpamento dei campi a quelle che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso della rete scolante;
  3. c) il divieto di eliminare le piantate residue poste in fregio alla viabilità campestre o al bordo dei campi.

3. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari sono conservati e tutelati, mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

4. In caso di crolli parziali o totali essi possono essere ricostruiti anche con soluzioni diverse che comunque siano ambientalmente compatibili rispetto alle tecniche costruttive ed i materiali impiegati siano funzionali alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque.

5. Gli interventi di consolidamento e di ripristino sono considerati, in via prioritaria, quali interventi di sistemazione ambientale ai sensi dell'art. 45 comma 2 della L.R. 01/05.

6. Gli interventi riferiti ad altri piani attuativi di settore o di interesse pubblico, dovranno documentare le seguenti prescrizioni di carattere generale in relazione all'appartenenza ai seguenti sottosistemi:

  1. a) V5: capisaldi del verde:
    1. 1) la coerenza tra il progetto ed i caratteri fisici, ambientali, storici ed insediativi e gli usi presenti nei luoghi oggetto di trasformazione;
    2. 2) la verifica delle situazioni di degrado e di criticità ambientale e paesistica;
    3. 3) interventi di compensazione e mitigazione degli impatti derivati da situazioni soggette a pressioni antropiche (inquinamento acustico, atmosferico, delle acque e del suolo, concentrazioni insediative);
    4. 4) il mantenimento e la tutela della continuità dei flussi ambientali degli ecosistemi territoriali.
  2. b) V5.1, Verde territoriale:
    1. 1) il mantenimento ed il recupero dei caratteri strutturanti (muri, ciglionature, opere di canalizzazione) e agricoli (impianto arboreo, filari e vegetazione isolata di segnalazione) in funzione della gestione e manutenzione del patrimonio arboreo negli oliveti;
    2. 2) interventi orientati al mantenimento ed al miglioramento delle attività agricole presenti, alla creazione di un sistema di fruizione per il tempo libero strutturato su percorsi esistenti ed al recupero dei manufatti e degli edifici storici degradati o non più utilizzati a fini agricoli per i parchi agricoli;
  3. c) V5.2, verde sportivo: per la localizzazione, la tipologia e le modalità d'intervento relativi agli impianti, nuovi o esistenti, si dovranno seguire i criteri indicati all'art. 7;
  4. d) V5.3, verde urbano della cinta muraria: composto da parchi, giardini di quartiere, spazi di sosta attrezzata, aree alberate, aree pavimentate, parchi e giardini storici; per essi si dovrà fare riferimento a quanto indicato all'art. 6;
  5. e) V5.4, bande verdi di compensazione ambientale: gli elementi di cui alla lettera d) potranno essere organizzati anche in combinazione tra loro utilizzandoli diversamente secondo il contesto o le funzioni da assolvere.

Art. 61 Prescrizioni per gli interventi sugli edifici e sugli spazi aperti

1. Il presente articolo detta prescrizioni sugli interventi edilizi di cui agli artt. 63, 64, 69, 70, 71, 72 e 73.

2. Per la localizzazione dei nuovi edifici è prescritto:

  1. a) il posizionamento lungo la viabilità locale esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili;
  2. b) la salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico o architettonico;
  3. c) di evitare significativi movimenti di terra.

3. Nella realizzazione degli interventi sono rispettate inoltre le seguenti prescrizioni:

  1. a) gli edifici hanno forma regolare e compatta;
  2. b) altezza massima nei limiti di cui all'art. 22 comma 8 e art. 23 commi 2 e 3; gli annessi agricoli di cui agli artt. 63 e 64 hanno altezza massima di 2 piani;
  3. c) per gli edifici costituenti unità immobiliare è ammessa la realizzazione di un livello interrato ad uso accessorio, contenuto entro la superficie coperta; È ammessa la realizzazione di un livello seminterrato ad uso accessorio contenuto entro la superficie coperta, esclusivamente in presenza di situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato l'andamento del profilo del terreno, e purché il lato a monte sia interrato per almeno 3 /4 della sua altezza netta; È ammesso altresì un livello seminterrato ad uso accessorio in caso di ampliamento di edifici esistenti che ne siano già provvisti.
  4. d) sugli edifici accessori non sono ammessi balconi, portici e sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati; sono ammessi accessori seminterrati solo in situazioni morfologiche che ne consentano la realizzazione senza che sia alterato l'andamento del profilo del terreno.
  5. d bis) sugli annessi agricoli non sono ammessi balconi, portici, sottotetti praticabili, piani interrati o seminterrati; tale divieto non opera per gli interventi posti in essere dalle aziende agricole.
  6. e) le autorimesse di pertinenza delle unità abitative, entro i limiti e le caratteristiche di cui all'art. 19 comma 3 lettera f) nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3 e lettera g) nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera f), sono ammesse alle seguenti condizioni:
    1. 1) localizzazione al piano terra, in continuità o nelle immediate vicinanze degli edifici. È ammesso un livello interrato solo se l'autorimessa è in continuità con l'edificio principale;
    2. 2) unico vano, le eventuali tamponature perimetrali, il manto di copertura e gli infissi sono coerenti con i caratteri del luogo;
    3. 3) Abrogato
    4. 4) sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che vincoli la destinazione ed il manufatto quale pertinenza;
  7. f) nelle aree di pertinenza sono consentite recinzioni in muratura se ad integrazione ed in continuità con muri esistenti, oppure se le recinzioni in muratura costituiscono già il tipo prevalente del contesto; per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per dimensioni e tipologia, il loro ruolo e funzione; non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di un'area di pertinenza in origine unitaria;
  8. g) le recinzioni, quando eccedenti la delimitazione della pertinenza degli immobili, sono localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante, e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  9. h) sono ammesse le attrezzature sportive private di pertinenza degli edifici, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale, ubicate in prossimità dell'edificio principale di cui sono pertinenza, senza ricorrere a consistenti rimodellamenti del suolo; a servizio di tali attrezzature sportive sono ammessi locali interrati per spogliatoi, servizi e magazzini.
  10. i) gli interventi sugli spazi aperti sono effettuati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e dell'assetto storico e paesistico-ambientale; il disegno degli spazi aperti, ed in particolare l'impianto del verde, corrispondono a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale;
  11. l) le pavimentazioni, di modesta estensione ed in prossimità degli edifici, sono realizzate impiegando materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto rurale; non sono ammesse pavimentazioni in asfalto.

Capo III Norme per la realizzazione dei nuovi edifici rurali

Art. 62 Tutele ed invarianti del territorio rurale. Divieto di nuovi edifici rurali: edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli

1. Il presente articolo individua le aree nelle quali è vietata la costruzione di nuovi edifici rurali (edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi agricoli) e prevale rispetto a quanto indicato agli artt. 63 e 64.

2. Non sono consentiti nuovi edifici rurali ad uso abitativo ed annessi agricoli:

  • * nelle aree individuate come aree terrazzate e ciglionamenti (te);
  • * nelle aree contraddistinte con la sigla "A: aree di interesse ambientale";
  • * nelle aree individuate come "geotopi";
  • * nelle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione

3. Non sono consentiti nuovi edifici rurali ad uso abitativo nelle aree contraddistinte con le seguenti sigle:

  • * "M: tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati";
  • * "S: tutela paesistica degli edifici specialistici";
  • * "U: tutela paesistica della struttura urbana".

4. Nelle aree contraddistinte con la sigla "M: tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati" e con la sigla "U: tutela paesistica della struttura urbana" gli annessi agricoli possono essere realizzati solo per lo sviluppo di aziende agricole con strutture già esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, in prossimità delle stesse, e solo nel caso in cui ne risulti impossibile una diversa localizzazione.

5. Nelle aree contraddistinte con la sigla "S: tutela paesistica degli edifici specialistici e delle ville" gli annessi agricoli possono essere realizzati solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

6. L'ammissibilità dell'intervento di cui al comma 5 è condizionata all'effettuazione delle seguenti analisi e valutazioni:

  1. a) analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso;
  2. b) definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  3. c) simulazioni prospettiche;
  4. d) modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.

Art. 63 Nuovi edifici rurali: edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli

1. Abrogato

2. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, i nuovi edifici rurali ad uso abitativo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei seguenti tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 59:

  • * alluvioni antiche e recenti pianure (c);
  • * rilievi della struttura appenninica (f) coltivi appoderati.

3. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, gli annessi agricoli sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei seguenti tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 59:

  • * fondovalle stretto (a) e fondovalle molto stretto (a1), in prossimità dei complessi rurali esistenti. Per il tipo e variante di paesaggio (a1) sono localizzati a non meno di 50 m dal bordo del terrazzo fluviale;
  • * fondovalle largo (b) in condizioni di alto morfologico ed in franco da esondazioni;
  • * pianure (c);
  • * fattorie granducali della Val di Chiana (c1), in prossimità dei complessi rurali esistenti;
  • * colline a struttura mista (d);
  • * oliveto terrazzato (e) isole interne al bosco tra Ambra e Chiana (e1), a corona intorno ai centri storici (e2), in prossimità dei complessi rurali esistenti;
  • * coltivi appoderati (f);
  • * rilievi insulari all'interno della pianura (g);
  • * frazionamento periurbano (h);
  • * area boschiva collinare (i), ad esclusione delle aree boscate.

4. I nuovi annessi rurali, quando ammessi in prossimità dei complessi rurali esistenti, nel rispetto del sistema insediativo, storico, architettonico e paesistico, possono essere localizzati nell'ambito delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio di cui all'art.72 e dei Centri antichi ed aggregati di cui all'art.73.

5. Le superfici fondiarie minime cui deve essere fatto riferimento per la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali sono quelle disposte dal vigente P.T.C.P. Tutte le aree individuate come zone omogenee "E" e per le quali le presenti norme escludono la nuova edificazione, possono comunque concorrere alla determinazione delle superfici minime ai fini della redazione del Piano Aziendale.

6. Fermo restando quando previsto al comma 7, per la realizzazione di nuovi edifici rurali, aventi consistenza complessiva superiore a 1.000 mq. di Sul, ad esclusione delle serre, il Piano Aziendale ha valore di piano attuativo.

7. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, la realizzazione dei nuovi edifici rurali di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di un piano attuativo contenente la relazione di incidenza.

8. Per le nuove costruzioni ad uso abitativo la Sul massima di ogni alloggio è 180 mq e la SUL minima è 65 mq. Il progetto documenta i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli edifici, nonché la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT.

9. Ad eccezione degli edifici specialistici quali frantoi, cantine e degli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, nella realizzazione dei nuovi edifici rurali sono garantite soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato. A tal fine il progetto analizza i seguenti aspetti:

  1. a) il tipo edilizio;
  2. b) la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
  3. c) gli elementi strutturali prevalenti sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
  4. d) il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
  5. e) i caratteri dell'involucro: muratura facciavista, intonaco, presenza di scale esterne, logge;
  6. f) la disposizione e forma delle aperture, il tipo di infissi;
  7. g) i caratteri dell'intorno e le sistemazioni esterne: pavimentazioni, sistemazioni a verde.

Art. 64 Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità produttive aziendali

1. La disciplina del presente articolo costituisce attuazione dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 63/R del 25/08/2016 (Regolamento di attuazione per le zone agricole).

2. La costruzione di annessi per aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime è consentita nei seguenti termini: per le aziende con superfici fondiarie non inferiori al coefficiente 0,7, di cui all'art. 63 comma 5, la realizzazione di annessi agricoli è ammessa nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 63 ed in conformità al comma 9 del medesimo articolo.

3. La commisurazione delle dimensioni degli annessi rispetto all'attività dell'azienda è redatta con riferimento alle reali e dimostrate esigenze aziendali. Il progetto documenta la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale.

4. Per superfici fondiarie inferiori al coefficiente 0,7, sono ammessi gli annessi agricoli con Sul massima di mq 36 con le caratteristiche di cui all'art.66 comma 6.

4 bis. La costruzione di annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime è ammessa nelle aree di cui al comma 3 dell'art. 63 ed in conformità al comma 9 del medesimo articolo. La commisurazione delle dimensioni degli annessi rispetto all'attività dell'azienda è redatta con riferimento alle reali e dimostrate esigenze aziendali. Il progetto documenta la coerenza della tipologia costruttiva in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale e garantisce soluzioni costruttive e morfologiche compatibili al contesto circostante, individuando le tipicità costruttive e morfologiche che storicamente lo hanno caratterizzato. È ammessa in ogni caso la realizzazione di annessi agricoli con Sul fino a mq 36.

5. La realizzazione di annessi agricoli aventi Sul superiore a 1.000 mq. è subordinata a piano attuativo.

6. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, la realizzazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione di piano attuativo contenente la relazione di incidenza.

Art. 64 bis Manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA

1. La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA è consentita a condizione che sia adeguatamente e motivatamente dimostrata l'esigenza a livello aziendale nonché l'assenza di alternative in relazione alle dotazioni aziendali. La loro realizzazione all'assunzione, da parte dell'imprenditore dei seguenti impegni:

  • - non utilizzare o trasformare i manufatti per usi diversi da quelli dichiarati;
  • - mantenere i manufatti per il solo periodo in cui saranno necessari allo svolgimento dell'attività agricola;
  • - rimozione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

2. La commisurazione delle dimensioni degli annessi rispetto all'attività dell'azienda è redatta con riferimento alle reali e dimostrate esigenze aziendali. La richiesta di permesso di costruire deve contenere la dichiarazione della specifica attività per cui si rende necessaria la realizzazione del manufatto.

3. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 62, gli annessi agricoli di cui al presente articolo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, purchè localizzati all'interno dei tipi e varianti di paesaggio di cui all'art. 63 comma 3.

Art. 65 Manufatti precari, serre temporanee e serre con copertura stagionale di tipo aziendale

1. Abrogato

2. I manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale di tipo aziendale per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, V4 ad esclusione delle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione a condizione che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

3. I manufatti precari per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole, hanno le seguenti caratteristiche:

  1. 1) sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
  2. 2) sono realizzati con strutture in materiale leggero, ad esclusione dei materiali di recupero;
  3. 3) non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  4. 4) non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

4. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole, sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Sul massima di mq 500.

5. L'installazione delle serre di cui al comma 4, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorchè superiore all'anno, è consentita a condizione che:

  1. a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  2. b) l'altezza massima non sia superiore a 4,00 m in gronda e a 7,00 m al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) le distanze minime non siano inferiori a:
    1. 1) 5,00 m dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    2. 2) 10 m da tutte le altre abitazioni, ovvero 5,00 m se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
    3. 3) 3,00 m dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a 5,00 m, 1,50 m dai confini di proprietà negli altri casi;
    4. 4) alle misure indicate all'art. 26 in merito alla distanza dalle strade.

6. All'installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al presente articolo si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli di cui all'art. 63.

Art. 66 Annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole

1. Abrogato

2. Gli annessi agricoli destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli sono gli annessi e manufatti per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

3. Fatti salvi i divieti di cui al comma 9, gli annessi di cui al presente articolo sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, V4 e V5.1 ad esclusione delle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione.

4. L'installazione di tali manufatti è consentita a condizione che non modifichi la morfologia dei luoghi e che non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo.

5. Gli annessi sono realizzati previa garanzia per la rimozione del manufatto una volta cessata l'attività o in caso di trasferimento di proprietà parziale del fondo, fatto salvo i casi di successione, intendendo per tale la superficie complessiva delle aree in disponibilità ad un unico soggetto. La Sul ammessa è in relazione alle seguenti superfici fondiarie minime disponibili:

  1. a) tra 100 e 2.000 mq. di Sf: 9 mq di Sul;
  2. b) tra 2.001 e 5.000 mq. di Sf: 18 mq di Sul;
  3. c) tra 5.001 e 10.000 mq. di Sf: 24 mq di Sul;
  4. d) oltre 10.000 mq. di Sf: 28 mq di Sul.

5 bis. Gli annessi di cui ai commi precedenti possono essere installati solo su aree con superfici fondiarie minime contigue di mq 100.

6. Gli annessi hanno le seguenti caratteristiche:

  1. a) sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare; altezza misurata in gronda non superiore a m 2,20, elevata a m 3,00 per i box cavalli; eventuali portici, tettoie, pensiline sono comprese nelle quantità di cui al comma 5;
  2. b) sono realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero;
  3. c) non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  4. d) non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.
  5. e) se destinati al ricovero di animali, sono dotati di pavimentazioni se finalizzate ad assicurare un idoneo smaltimento dei reflui e delle acque di lavaggio.

7. Gli annessi di cui al presente articolo sono consentiti sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o provvisti in misura minore di quella individuata al comma 5, alla data del 7/11/2009.

8. È consentito il mantenimento degli annessi per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole, già autorizzati, previa produzione degli impegni alla rimozione, di cui al comma 5.

9. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, non sono ammessi gli annessi di cui al presente articolo.

Art. 67 Manufatti per la pesca sportiva ed amatoriale

1. Negli invasi è consentito lo svolgimento di attività di pesca sportiva ed amatoriale. Non sono consentiti interventi sulla viabilità esistente tranne quelli di manutenzione. In tali contesti sono ammessi manufatti con Sul fino a 100 mq, altezza massima in gronda di 3,00 m, realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero, previo impegno alla rimozione dei manufatti al termine dell'attività.

Art. 68 Maneggi, pensioni per animali di affezione e campeggi

1. I maneggi, le pensioni per animali di affezione ed i campeggi sono ammessi nelle aree dove è consentita la realizzazione di annessi agricoli, previa redazione di piano attuativo. Per i campeggi l'area interessata deve avere capacità e dimensioni inferiori a quelle di cui all'allegato B3 lettera l) della legge regionale n. 10/2010.

2. Il piano attuativo pone particolare attenzione all'inserimento ambientale, alla viabilità, ai parcheggi, alle alberature, ai materiali (legno o altri materiali leggeri, ad esclusione di materiali di recupero), alle tipologie costruttive e al sistema di smaltimento dei reflui. Il richiedente deve impegnarsi al mantenimento della destinazione d'uso.

3. Nelle aree individuate nella tavola B.17 "Vincoli (aree naturali e suolo)" del Piano Strutturale come Siti di Interesse Comunitario L.R. 56/00, Aree Protette-Riserva naturale Ponte Buriano e Penna L.R. 49/1995, Aree protette A.N.P.I.L. Bosco di Sargiano L.R. 49/1995, il piano attuativo contiene la relazione di incidenza.

Capo IV Interventi sul patrimonio edilizio esistente in ambito extraurbano

Art. 69 Interventi sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole

1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", fermo restando il mantenimento della destinazione agricola, sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) interventi per il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'efficienza energetica;
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva non comportanti aumento di Sul, e interventi pertinenziali;
  4. d) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti con le modalità di cui all'art. 27 commi 4 e 5;
  5. e) le piscine nonché gli impianti sportivi pertinenziali;
  6. f) sostituzione edilizia;

Sono riservati all'imprenditore agricolo professionale:

  1. g) addizione volumetrica di cui all'art. 29, per ogni alloggio;
  2. h) addizione volumetrica fino a 100 mq. di Sul per gli annessi esistenti e comunque non superiore al 10% della Sul esistente.
  3. i) trasferimenti di volumetrie, per ogni singolo edificio, nei limiti del 20% della Sul degli edifici aziendali;

2. I trasferimenti di volumetrie e le addizioni oltre i limiti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1, ovvero da parte dell'imprenditore agricolo non professionale ancorchè entro i predetti limiti, nonché la trasformazione di annessi in unità abitative, se in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi, sono consentiti previa approvazione di Piano Aziendale, ovvero nei casi di cui all'art. 64 comma 2 e 4 bis.

3. Gli interventi di cui al commi precedenti possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola.

4. Per gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola si applica l'art. 83 della L.R. 65/2014. Gli interventi di sistemazione ambientale garantiscono un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 60.

Art. 70 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e sugli immobili aventi destinazione d'uso agricola condotti da soggetti diversi dalle aziende agricole

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 71, sul patrimonio edilizio esistente, riconducibile ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, con destinazione d'uso non agricola, ivi compresi gli immobili aventi destinazione d'uso agricola condotti da soggetti diversi dalle aziende agricole, se non diversamente specificato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione", sono consentiti i seguenti interventi:

  1. a) manutenzione straordinaria, anche se comportante frazionamento delle unità immobiliari, ivi compreso l'adeguamento/miglioramento antisismico;
  2. b) interventi per il superamento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'efficienza energetica;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione edilizia ricostruttiva non comportanti aumento di Sul e interventi pertinenziali;
  4. d) addizione volumetrica di cui all'art. 29;
  5. e) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti con le modalità di cui all'art. 27 commi 4 e 5;
  6. f) le piscine nonché gli impianti sportivi pertinenziali;
  7. g) sostituzione edilizia;
  8. h) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 commi 1,2,4 e 8.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia di cui al comma 1 lettera g), per gli edifici residenziali sono ammessi incrementi di Sul fino al 30% dell'esistente. Per gli edifici aventi Sul minore di 200 mq è consentito un incremento di Sul fino a 60 mq. In caso di creazione di nuove unità immobiliari residenziali è prescritta la Sul minima di mq 65 per ciascun alloggio.

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, per gli immobili aventi Sul inferiore a mq 80, non riconducibili ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, anche se formati da più corpi separati, sono ammessi interventi di:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 commi 1,2,4 e 8.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso alle seguenti condizioni:

  1. 1) che gli immobili, esistenti e di progetto, siano ubicati nel resede di pertinenza di edificio classificato come unità immobiliare ai sensi dell'art. 2 comma 11;
  2. 2) che sia realizzata una sola unità immobiliare;
  3. 3) che non sia aumentato il numero degli accessi stradali esistenti.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, per gli immobili aventi Sul compresa tra 80 e 500 mq, non riconducibili ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, anche se formati da più corpi separati, sono ammessi interventi di:

  1. a) ristrutturazione edilizia
  2. b) sostituzione edilizia
  3. c) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 commi 1, 2, 4 e 8.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso se gli immobili, esistenti e di progetto, sono collocati in un contesto di riferimento di cui all'art. 2 comma 3. È prescritta la Sul minima di mq 100 per ciascun alloggio per gli interventi che prevedono più di un alloggio.

5. Per le serre e per le tettoie, ossia gli edifici esistenti che presentano almeno il 50% del perimetro privo di tamponature o chiusure esterne, sono ammessi i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia.
  3. c) trasferimento volumetrico di cui all'art. 32, comma 8.

5. Bis. Per gli immobili situati in località San Giuliano rappresentati catastalmente in Sezione B, Foglio 36, particelle 9004, 9002, 790, sono consentiti gli interventi di cui al piano attuativo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 19/10/2015.

6. Negli interventi di cui al comma 5 è prescritto:

  1. a) altezza massima un piano, privo di locali interrati, seminterrati, sottotetti;
  2. b) forma regolare e compatta, priva di qualunque elemento in aggiunta, fatto salvo l'aggetto di gronda contenuto in cm 50; per le tettoie è prescritta la struttura puntiforme tamponata non oltre il 50% del perimetro;
  3. c) copertura a capanna, con pendenza massima del 30%, con linea di colmo parallela al lato più lungo;
  4. d) divieto di assemblaggio di materiali di recupero.

7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia di cui ai commi 1 e 4, che determinano la realizzazione di più di tre nuove unità immobiliari, ancorché edificate in tempi diversi, si attuano attraverso piano urbanistico attuativo.

8. Per gli impianti produttivi esistenti al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia su sedime di pertinenza e di addizione volumetrica fino a 1.200 mq di Sul.

9. Nelle aree per servizi e attrezzature di uso pubblico di cui all'art.3, classificate come zona F di cui al D.M. 1444/68, ferma restando la destinazione d'uso, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. Sono ammessi anche gli interventi di sostituzione edilizia e di ampliamento del complesso edilizio esistente fino al 30% della Sul, previa stipula di convenzione o di atto obbligo, con l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso, per almeno 20 anni.

10. Quando nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" viene indicata la funzione esclusiva "I", "R", o quando viene indicata la destinazione d'uso esclusiva, valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) funzione esclusiva I: è consentito il mantenimento della funzione produttiva esistente e sono ammessi interventi di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Per le attività produttive già insediate alla data del 7/11/2009 è consentito l'ampliamento del complesso edilizio esistente fino al 100% della Sul di ciascuna unità immobiliare e comunque non oltre 500 mq, rapporto di copertura massima del 40%, esclusivamente mediante trasferimento volumetrico dei manufatti di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo e dell'art. 71; previo atto obbligo, con l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso ed il divieto di frazionamento, per almeno 20 anni.
    Per l'area in loc. Case Nuove di Ceciliano individuata con la sigla I è consentito il mantenimento dell'attività produttiva esistente con ampliamento di Superficie coperta (Sc) fino a mq. 1.200, rapporto di copertura massimo del 40%.
    Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art.188 della LR. 65/14, per la disciplina dell'allargamento della strada comunale di Puglia nel tratto individuato dalle particelle 110 e 111 del foglio 72/A e la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale.
  2. b) funzione esclusiva R: è prescritto il mantenimento della destinazione residenziale e sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1, 3, 4 e 5;
  3. c) destinazione d'uso esclusiva: è consentito il mantenimento della destinazione d'uso esclusiva indicata sulla sigla di cui all'art. 1, comma 2, e sono ammessi gli interventi di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo;
  4. d) funzione esclusiva R con relativo principio insediativo, indicati nella parte in alto a sinistra della sigla di cui all'art. 1, comma 2 si applicano le disposizioni del titolo VI (disciplina del territorio urbanizzato).

Art. 71 Interventi relativi al riutilizzo dei grandi manufatti

1. Per gli immobili ad uso non residenziale aventi Sul superiore a 500 mq, anche se costituiti da corpi separati, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia con le prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati a piano attuativo o, nei casi previsti dagli articoli 43 e 45 della L.R. 01/05, al Piano Aziendale avente valenza di piano attuativo. Fino all'approvazione del piano attuativo non sono ammessi il cambio di destinazione d'uso, ancorché attuato senza opere, e la sostituzione edilizia. È ammesso il trasferimento volumetrico ai sensi dell'art. 32 comma 9 anche senza piano attuativo.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia o di sostituzione edilizia con cambio di destinazione d'uso prevedono la riduzione del 30 % della Sul esistente, limitatamente alla parte di Sul eccedente i 500 mq.

4. Il recupero ai fini residenziali è ammesso solo in presenza di un contesto di riferimento.

5. Negli interventi di cui al presente articolo, sono impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata e sono evitate le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni di tipo urbano residenziale; è posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali.

6. Nell'ambito del piano attuativo è consentito il recupero delle Sul demolite e non ricostruite, da utilizzarsi per gli interventi di trasferimento volumetrico alle condizioni di cui all'art. 32, comma 9.

7. In conformità all'art.45 comma 5 della L.R. 1/05, gli interventi di cui al presente articolo, se riferiti a manufatti ad uso agricolo, sono condizionati alla verifica della disponibilità per ogni singola U.T.O.E. in relazione ai valori massimi ammissibili.

Capo V Aree di valore storico artistico in ambito extraurbano

Art. 72 Edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio

1. Nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici specialistici, ville ed edifici rurali di pregio. Tali aree sono classificate come zona omogenea A di cui al DM 1444/68. Gli interventi ammessi sono indicati nelle Schede normative di cui all'allegato A. Interventi più significativi possono essere assentiti con piano di recupero secondo quanto previsto dall'art.74. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 59, comma 1.

2. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti sono rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

3. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nell'ambito normativo della scheda.

4. Negli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Sugli edifici deruti si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 4.

Art. 73 Centri antichi ed aggregati

1. Nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati e numerati i perimetri delle aree di pertinenza dei centri antichi e degli aggregati. Tali aree sono classificate come zona omogenea A di cui al DM 1444/68. Gli interventi ammessi sono indicati nelle Schede normative di cui all'allegato B; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 59, comma 1.

2. Negli interventi sugli edifici o sugli spazi aperti sono rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio.

3. Negli edifici per i quali la Scheda Norma non prescrive un intervento specifico sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Sugli edifici deruti si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 comma 4.

4. Per gli edifici per i quali è prescritto l'intervento di restauro o di restauro e risanamento conservativo, questo si intende esteso anche agli spazi aperti compresi nel resede di pertinenza.

Art. 74 Piani di recupero e progetti unitari convenzionati in edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio e centri antichi ed aggregati

1. Nell'ambito delle schede normative così come disciplinate dagli artt. 72 e 73, previo piano di recupero, è possibile effettuare la riorganizzazione complessiva dei volumi alle seguenti condizioni:

  1. a) il PdR deve riguardare l'intero ambito individuato dalla scheda di cui all'art. 72, essere prioritariamente finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio, e coordinare tutti gli interventi sugli edifici esistenti compreso eventuali adeguamenti delle opere di urbanizzazione, sugli spazi esterni, sulle pertinenze in maniera funzionale ad un corretto inserimento ambientale ed in coerenza con il contesto;
  2. b) è ammesso il cambio d'uso se non espressamente vietato dalla scheda normativa;
  3. c) è ammessa la collocazione di nuovi edifici, derivanti da interventi di sostituzione edilizia, anche in aree contigue esterne al perimetro della scheda normativa, se tali interventi sono finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva degli edifici di pregio;
  4. d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (re e rc), su edifici individuati come invarianti strutturali nella tav. C.02 del PS, sono confermati e realizzati in via prioritaria o contestuale ad altre trasformazioni, fatta salva la possibilità di intervenire sulle superfetazioni.
  5. e) la convenzione dovrà prevedere espressamente l'impegno prioritario da parte del privato ad attuare gli interventi di recupero previsti per il patrimonio edilizio di pregio ed eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.

1. bis Nell'ambito delle schede normative così come disciplinate dagli artt. 72 e 73, è consentita l'attivazione di un progetto unitario convenzionato di cui alla L.R. 65/14 alle seguenti condizioni:

  1. a) il PUC deve riguardare l'intero ambito individuato dalla scheda di cui all'art. 72, essere finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio, e coordinare tutti gli interventi sugli edifici esistenti, sugli spazi esterni compreso eventuali adeguamenti delle opere di urbanizzazione e sulle pertinenze, in maniera funzionale ad un corretto inserimento ambientale ed in coerenza con il contesto;
  2. b) è ammesso il cambio d'uso se non espressamente vietato dalla scheda normativa;
  3. c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia limitata (re, rc e ril) sono confermati e realizzati in via prioritaria o contestuale agli altri interventi rilevando per gli stessi i presupposti di interesse pubblico.
  4. d) la convenzione dovrà prevedere espressamente l'impegno prioritario da parte del privato ad attuare gli interventi di recupero previsti per il patrimonio edilizio di pregio ed eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.

2. È ammesso, anche senza la redazione del piano di recupero, il trasferimento volumetrico alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10.

Art. 75 Altri edifici di antica formazione

1. Nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" riguardanti il territorio extraurbano, sono individuati gli edifici di antica formazione non inseriti nelle schede di cui all'art. 72 e 73. Per tali edifici sono ammessi i seguenti interventi:

  1. a) edifici da sottoporre a conservazione: restauro e risanamento conservativo;
  2. b) edifici di valore limitato: restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia di tipo limitato;
  3. c) ruderi: interventi di cui all'art. 27 commi 4 e 5;
  4. d) edifici non rilevati: manutenzione straordinaria; ristrutturazione edilizia di tipo limitato.

Art. 76 Viabilità storica (vi.st)

1. Per le strade individuate come viabilità storica è tutelata la percorribilità, almeno a carattere pedonale e ciclabile, senza compromettere la continuità del percorso. La tutela opera qualora la viabilità sia rappresentata nel catasto lorenese o in quello di impianto.

2. Per tali tracciati viari sono previsti interventi orientati alla tutela ed alla riqualificazione, sulla base di progetti per tratti omogenei e riconoscibili come elementi unitari.

3. I tracciati della viabilità storica sono mantenuti con le caratteristiche esistenti, sia per quanto riguarda la sezione e l'andamento planoaltimetrico, che per i materiali e le sistemazioni laterali; negli assi appartenenti al Sistema della Mobilità sono ammesse le modifiche e gli adeguamenti indispensabili alla funzionalità ed al ruolo definito per la tipologia di strada.

4. Per le strade vicinali è prescritto il mantenimento della fruibilità pubblica, il ripristino della continuità fisica nei casi in cui questa non sia più presente, il mantenimento delle principali caratteristiche tipologiche (sezione, tipo di pavimentazione, presenza di elementi di arredo vegetale), evitando l'inserimento di elementi incongrui; sono in tal senso considerati parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno; per gli interventi di manutenzione è prescritto l'impiego dei materiali e tecniche costruttive tradizionali; la sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco; per particolari e documentate esigenze prestazionali essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino l'inerte tipico dei luoghi; il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata o da fossette laterali parallele al percorso.

5. Sono ammesse modeste modifiche ai tracciati purché non sia alterata l'unitarietà del percorso e non venga compromessa la maglia viaria storica. Sono altresì ammesse modifiche ai tracciati la cui unitarietà è stata compromessa da alterazioni rilevanti.

Art. 77 Siti cimiteriali

1. Nelle tavole di progetto "Usi del suolo e modalità di intervento ed attuazione" sono individuati e numerati i siti cimiteriali esistenti. Sugli edifici esistenti ubicati all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi del relativo sistema o ambito di riferimento a condizione che:

  1. a) non sia ridotta la distanza dal cimitero;
  2. b) eventuali incrementi di volume siano contenuti entro il 10% del volume geometrico, ai sensi dell'art. 338 del RD 1265/1934.

Gli interventi di ampliamento del cimitero sono prescritti ed indicati attraverso le schede di cui all'allegato C: siti cimiteriali. All'interno di tali schede sono inoltre riportati i perimetri del vincolo cimiteriale.